Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 04/03


16 gennaio 2003

Commissione / Italia


Sentenza della Corte nella causa C-388/01

LA CORTE CONDANNA L'ITALIA PER AVER RISERVATO TARIFFE PIù FAVOREVOLI PER L'INGRESSO IN ISTALLAZIONI CULTURALI MUNICIPALI O DECENTRALIZZATE AI SOLI CITTADINI ITALIANI O ALLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DEGLI ENTI LOCALI CHE LE GESTISCONO

Anche se la regolamentazione rientra nella competenza esclusiva delle regioni, lo Stato resta il solo responsabile dell'osservanza degli obblighi comunitari


A seguito di denunce relative a discriminazioni basate sulla cittadinanza o sulla residenza relativamente all'ingresso nei musei italiani, la Commissione ha effettuato indagini in esito alle quali ha concluso che il regime tariffario preferenziale applicabile a persone di età superiore ai 60 o 65 anni per l'ingresso in diversi musei italiani comportava effettivamente discriminazioni.

Conformemente al cosiddetto procedimento "per inadempimento" previsto dal Trattato, la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di diffida invitandola ad adeguarsi al principio di non discriminazione. Il governo italiano ha quindi informato la Commissione riguardo ad un'imminente modifica della sua normativa diretta ad estendere a tutti i cittadini europei di età superiore a 60 o 65 anni e l'ingresso gratuito nei musei italiani. Tale trattamento era fino allora riservato unicamenti ai cittadini italiani o a taluni residenti.

La detta modifica riguardava unicamente i musei nazionali, ma non i musei municipali (tra cui quelli di Firenze, Padova, Treviso e Venezia). La Commissione ha deciso pertanto di proporre il presente ricorso.

Nella sua sentenza la Corte ricorda che è vietata una normativa nazionale riguardante l'ingresso nei musei di uno Stato membro che comporti una discriminazione a danno dei soli turisti stranieri. Inoltre, la parità di trattamento prevista dal Trattato vieta qualsiasi forma di discriminazione, anche dissimulata, che, applicando diversi criteri di distinzione, pervenga al medesimo risultato. Nella causa in esame il provvedimento italiano prevede un trattamento diverso basato sul criterio della residenza che opera principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri, in quanto i non residenti non sono, in generale, cittadini dello Stato.

L'Italia non ha contestato tale discriminazione, ma ha tentato di giustificarla.

Anzitutto, ha addotto considerazioni di interesse generale attinenti a criteri di ordine economico e fiscale: da un lato, ha ricordato i costi derivanti dalla gestione dei beni culturali e, d'altro lato, ha sostenuto che tali agevolazioni costituirebbero il corrispettivo del pagamento delle imposte mediante le quali i residenti partecipano alla gestione dei siti considerati.

Secondo la Corte di giustizia, in primo luogo, non possono essere accettati gli argomenti di natura meramente economica. In secondo luogo, non esiste un nesso diretto tra una qualsiasi imposizione a carico dei residenti italiani e l'applicazione di tariffe preferenziali per l'ingresso nei musei e nei monumenti di cui trattasi.

Il governo italiano ha inoltre presentato l'argomento secondo cui i regolamenti che istituiscono le agevolazioni tariffarie non rientrano nella sua competenza, ma in quella degli enti locali.

I giudici comunitari non ammettono tale giustificazione. Infatti, uno Stato membro è il solo responsabile nei confronti della Comunità del rispetto degli obblighi comunitari.

Pertanto, la Corte dichiara che l'Italia ha violato i principi comunitari della libera prestazione dei servizi e di non discriminazione, riservando agevolazioni tariffarie discriminatorie per l'ingresso a beni culturali a vantaggio di una determinata categoria di persone (i cittadini italiani o le persone di età superiore a 60 o 65 anni residenti nel territorio degli enti locali che gestiscono le attività di cui trattasi).


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verso le ore 15 di oggi.
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