Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 05/03

23 gennaio 2003

Makedoniko Metro / Elliniko Dimosio

Sentenza della Corte nella causa C-57/01

NELL'AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, UNA LEGGE NAZIONALE PUO' VIETARE IL MUTAMENTO DELLA COMPOSIZIONE DI UN RAGGRUPPAMENTO DI IMPRENDITORI DOPO LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Al raggruppamento escluso devono restare accessibili le procedure di ricorso, efficaci e rapide, previste dalla normativa comunitaria


Lo Stato ellenico ha bandito una gara d'appalto internazionale relativa allo studio, alla realizzazione, all'autofinanziamento e alla gestione dell'opera "Metropolitana di Salonicco", con preventivo di spesa pari a GRD 65 000 000 000 e ha scelto una forma di procedura ristretta.

In esito alla fase di preselezione dei candidati, otto raggruppamenti di imprenditori, tra i quali Makedoniko Metro e il raggruppamento di imprenditori Thessaloniki Metro, sono stati autorizzati a presentare un'offerta.

Dai bandi di gara risultava che, nella fase della presentazione delle offerte, un raggruppamento di imprenditori preselezionato poteva ampliarsi con nuovi membri, ma solamente fino al momento stabilito per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti.

Al momento della preselezione erano membri di Makedoniko Metro le società Michaniki, Edi-Stra-Edilizia Stradale SpA, Fidel SpA e Teknocenter-Centro Servizi Amministrativi Srl. Nella seconda fase della gara (presentazione delle offerte) e fino al momento della designazione quale aggiudicatario provvisorio, la società AEG Westinghouse Transport Systems GmbH si è aggiunta al raggruppamento Makedoniko Metro.

La sua composizione ha poi continuato a mutare (con l'aggiunta anche di società tedesche e belghe).

A causa di sostanziali divergenze tra le posizioni adottate da Makedoniko Metro e le prescrizioni imposte per l'appalto, il Ministro dell'Ambiente, della Pianificazione del territorio e dei Lavori pubblici ha disposto la fine delle trattative tra lo Stato ellenico e Makedoniko Metro ed ha invitato il concorrente Thessaloniki Metro ad intavolare le trattative con il primo.

La corte d'appello amministrativa di Atene, adita da Makedoniko Metro al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della decisione dell'amministrazione, si è rivolta alla Corte di giustizia con una domanda di pronuncia pregiudiziale.

La questione principale proposta è volta a determinare se la direttiva del 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, osti ad una normativa nazionale la quale vieta, dopo la presentazione delle offerte, un mutamento della composizione di un raggruppamento di imprenditori che partecipi ad una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici.

La Corte ricorda in primo luogo che la direttiva controversa non contiene alcuna disposizione specifica sulla composizione di tali raggruppamenti. Tale disciplina rientra quindi nella competenza degli Stati membri e conseguentemente la direttiva non osta ad una normativa nazionale la quale vieti un mutamento della composizione di un raggruppamento di imprenditori, verificatosi dopo la presentazione delle offerte.

In secondo luogo, il giudice del rinvio ha chiesto alla Corte se e in quale misura un'altra direttiva, del 1989, che coordina le disposizioni sull'applicazione delle procedure di ricorso in materia di appalti pubblici, attribuisca diritti di azione a un simile raggruppamento di imprenditori.

Quella direttiva impone agli Stati membri di garantire che, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, le decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici possano essere oggetto di ricorsi efficaci e quanto più rapidi possibile e che tali ricorsi siano accessibili per lo meno a chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto pubblico di forniture o di lavori e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una violazione denunciata.

La Corte ha dichiarato che i principi generali del diritto comunitario, in particolare il principio della parità di trattamento, implicano che, qualora una decisione di un'autorità aggiudicatrice leda i diritti che un raggruppamento di imprenditori trae dal diritto comunitario, tale raggruppamento deve avere accesso alle procedure di ricorso previste dalla normativa comunitaria e quindi, nel caso di specie, dalla direttiva del 1989.

Nella causa sottoposta alla Corte, spetta al giudice del rinvio stabilire se si possa considerare che Makedoniko Metro abbia o abbia avuto, anche nella sua nuova composizione, interesse a ottenere l'aggiudicazione dell'appalto in questione e sia stato danneggiato dalla decisione del ministro.


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