Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 6/03

6 febbraio 2003

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo nelle cause C-463/00 e C-98/01

Commissione/Spagna e Commissione/Regno Unito

L'AVVOCATO GENERALE PROPONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DI RESPINGERE IL RICORSO CONTRO LA SPAGNA IN RELAZIONE ALLA COSIDDETTA "GOLDEN SHARE" E DI ACCOGLIERE IL RICORSO CONTRO IL REGNO UNITO

L'avvocato generale Ruiz-Jarabo invita la Corte a pronunciarsi nel senso che gli Stati membri conservano la possibilità di organizzare i regimi di proprietà delle imprese sempre che non siano discriminatori per i cittadini di altri Stati membri



La Commissione, rispettivamente nel 2000 e nel 2001, ha proposto ricorso contro la Spagna e contro il Regno Unito affermando che tali Stati violano la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali. Essi mantengono regimi che assoggettano a previa autorizzazione amministrativa determinati atti di imprese privatizzate riconducibili all'ambito dell'economia strategica. Tali facoltà sono solitamente denominate "golden shares".

Il regime spagnolo. La legge 5/1995, recante norme in materia di alienazione delle partecipazioni pubbliche in determinate imprese, disciplina i requisiti per la privatizzazione di varie imprese del settore pubblico. La detta legge e i suoi regi decreti di attuazione hanno assoggettato imprese come la Repsol (petrolio ed energia), la Telefónica (telecomunicazioni), la Argentaria (banca), la Tabacalera (tabacco) e la Endesa (elettricità) a un regime di previa autorizzazione amministrativa che si estende a importanti delibere societarie (scioglimento, scissione, fusione, modifica dell'oggetto sociale, cessione di beni o di capitale sociale).

Il regime britannico. Lo statuto della British Airports Authority plc (BAA), impresa privatizzata titolare degli aeroporti internazionali del Regno Unito, istituisce una "Special Share" a favore del governo, che gli conferisce la facoltà di autorizzare determinate operazioni sociali (scioglimento della società, alienazione di un aeroporto). E' inoltre vietata l'acquisizione di azioni con diritto di voto che eccedano il 15% del capitale sociale.

Il 4 giugno 2002, pronunciandosi sui ricorsi proposti contro il Portogallo, la Francia e il Belgio, la Corte di giustizia ha emesso tre sentenze(1) nelle quali ha stabilito che:

un regime di intervento fondato su una previa autorizzazione amministrativa o su diritti di veto costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali in quanto può impedire l'acquisizione di azioni nelle società interessate e dissuadere gli investitori di altri Stati membri. La violazione di tale libertà comporta anche infrazione della libertà di stabilimento; e

tali restrizioni sono ammissibili ove non discriminino in ragione della nazionalità, rispondano ad esigenze imperative di interesse generale e siano proporzionate al fine che perseguono (ragione per cui devono essere adottate a posteriori, basarsi su criteri oggettivi e precisi, noti anticipatamente agli interessati ed essere impugnabili dinanzi a un giudice).

La Corte aveva ritenuto che soltanto il regime belga fosse conforme a tali requisiti.

L'avvocato generale Ruiz-Jarabo presenta oggi le sue conclusioni nella causa spagnola e in quella britannica.

L'opinione dell'avvocato generale non vincola la Corte di giustizia. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.

L'avvocato generale Ruiz-Jarabo fa riferimento alla norma del Trattato in forza della quale quest'ultimo lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri e invita la Corte a riconsiderare l'applicazione di tale norma ai regimi che istituiscono azioni specifiche a favore dello Stato. In questo modo le autorità pubbliche possono imporre determinati obiettivi di politica economica diversi dal perseguimento del massimo profitto che caratterizza l'attività privata. Pertanto, un provvedimento nazionale che incide sul regime di adozione di decisioni del settore pubblico dev'essere ritenuto compatibile con il Trattato, salvo che se ne provi l'uso ingiustificatamente discriminatorio.

Ciò detto, l'avvocato generale procede ad applicare la giurisprudenza del 4 giugno 2002 alle cause di cui trattasi.

Causa Commissione/Spagna. L'avvocato generale Ruiz-Jarabo ritiene che esistano numerose analogie tra la normativa spagnola e quella belga:
anche la normativa spagnola persegue motivi imperativi di interesse generale quali la preoccupazione per la sicurezza degli approvvigionamenti, la solidarietà economica e sociale, la tutela degli interessi dei consumatori; e

in entrambe le normative la pubblica autorità dispone di un termine ristretto per far valere la propria opposizione, soggetta a controllo giurisdizionale.

Le differenze fra queste due normative sono le seguenti:
l'ambito di applicazione ratione materiae della normativa spagnola è più ampio, ma ciò non incide sull'obiettività e sulla precisione dei criteri ai quali l'autorizzazione è subordinata; e

essa possiede una caratteristica specifica che la distingue dalle altre cause simili dinanzi alla Corte di giustizia: il suo carattere transitorio. Ciascuno dei regi decreti prevede un termine di decadenza, il che conferma che si tratta di un regime eccezionale destinato ad accompagnare un processo di privatizzazione.

L'avvocato generale ritiene che le possibili restrizioni alla libera circolazione dei capitali stabilite dal regime spagnolo siano giustificate e siano proporzionate all'obiettivo perseguito. L'avvocato generale Ruiz-Jarabo propone pertanto di respingere il ricorso della Commissione contro la Spagna.

Causa Commissione/Regno Unito. L'avvocato generale ritiene che non ricorra alcuno dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia allorché ha esaminato la normativa belga, dato che le decisioni che la pubblica autorità può prendere in forza dell'azione speciale non sono soggette ad alcuna condizione né ad alcun controllo giurisdizionale. Di conseguenza, l'avvocato generale ritiene che il regime britannico sia in contrasto con la libera circolazione dei capitali.

Avvertenza : I giudici della Corte di giustizia della CE cominciano ora a deliberare nella presente causa. La sentenza sarà pronunciata in data ulteriore.


Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: spagnolo, tedesco, francese, inglese e italiano.

Per il testo integrale delle conclusioni consultare
la nostra pagina Internet www.curia.eu.int  verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (00352) 43 03 2582 fax (00352) 43 03 2674