L'AVVOCATO GENERALE JEAN MISCHO PROPONE L'ANNULLAMENTO DI
ALCUNE DISPOSIZIONI DEL "REGOLAMENTO ECOPUNTI" RELATIVO AL
TRANSITO DI AUTOCARRI ATTRAVERSO L'AUSTRIA
La disposizione che introduce il principio di una distribuzione della riduzione degli ecopunti
su diversi anni e quelle che applicano il detto principio istituiscono un sistema incompatibile
con le disposizioni introdotte dal protocollo allegato all'atto di adesione dell'Austria alla
Comunità. Nondimeno, tenuto conto delle circostanze e al fine di garantire la certezza del
diritto, l'avvocato generale propone il mantenimento degli effetti delle disposizioni
controverse per il periodo dal 2000 al 2003.
Un Protocollo allegato all'Atto di adesione dell'Austria alla Comunità prevede l'istituzione, nel
quadro comunitario, di un regime transitorio di diritto di transito - gli ecopunti. Tale sistema ha
come obiettivo la riduzione dei gas di scarico e del rumore provocati dagli autocarri in transito
attraverso l'Austria. A tale scopo, le emissioni complessive di ossido di azoto (NOx) degli
autocarri che attraversano l'Austria devono essere ridotte del 60% durante il periodo che
intercorre tra il 1. gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003. Queste emissioni sono considerate,
infatti, rappresentative di tali elementi nocivi per l'ambiente e la salute pubblica. Il numero totale
di ecopunti diminuisce ogni anno e viene ripartito dalla Commissione tra gli Stati membri
proporzionalmente alla quantità di gas di scarico emessa dagli autocarri.
Un secondo meccanismo di riduzione è attivato qualora, nel corso di un anno, il numero di viaggi
di transito superi dell'8% quello del 1991, considerato come l'anno di riferimento. Ai sensi del
protocollo, tale diminuzione va operata nell'anno successivo a quello per il quale è stato
registrato il superamento della soglia. Nel marzo 2000 le statistiche austriache hanno permesso
di rilevare, per il 1999, un esubero del 14,57% rispetto alla cifra ottenuta nel 1991, il che ha
indotto quindi la Commissione ad applicare la detta clausola di salvaguardia e a proporre al
Consiglio di modificare il regolamento sul sistema degli ecopunti, scaglionando la riduzione sino
al 2003 e ripartendola proporzionalemente tra gli Stati membri i cui trasportatori hanno
contribuito al superamento della soglia fissata. Tale progetto non ha potuto ottenere la
maggioranza qualificata all'interno del "comitato degli ecopunti", composto da rappresentanti
degli Stati membri che contestavano i valori rilevati. Solo dopo molti mesi, il 21 settembre 2000,
un testo di compromesso che modificava la proposta della Commissione relativa al metodo dicalcolo di riduzione degli ecopunti è stato presentato e adottato dal Consiglio 1. La Repubblica
d'Austria ha votato contro il detto testo ed ha proposto un ricorso d'annullamento dinanzi alla
Corte di Giustizia.
L'avvocato generale Jean Mischo pronuncia oggi le conclusioni relative alla causa in oggetto.
L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati. |
Per contro, egli propone alla Corte di annullare, da un lato, la disposizione del regolamento
che istituisce definitivamente il principio di una distribuzione della riduzione degli ecopunti
su diversi anni e, dall'altro, quelle che applicano il detto principio per gli anni dal 2000 al
2003.
L'avvocato generale condivide su tale punto l'analisi del governo austriaco, che sottolinea
l'invalidità del regolamento impugnato nella parte in cui lo stesso modifica definitivamente la
distribuzione prevista inizialmente dal protocollo di adesione, che deve applicarsi l'anno
successivo alla constatazione del superamento della soglia stabilita. Il Consiglio, infatti,
condividendo la posizione della Commissione, aveva ritenuto che un'imposizione dell'intera
riduzione degli ecopunti sul solo anno 2000 avrebbe avuto l'effetto di portare quasi alla paralisi
del traffico di transito attraverso l'Austria. Lo stesso ha pertanto adottato una disposizione che,
secondo l'avvocato generale, dev'essere interpretata nel senso che, d'ora in poi, la riduzione degli
ecopunti dev'essere sempre distribuita su diversi anni. Ebbene, ciò si risolve nell'instaurazione
di un sistema incompatibile con le disposizioni introdotte dal protocollo.
L'avvocato generale ritiene d'altronde che, nonostante le circostanze particolari del 2000, uno
scaglionamento eccezionale della riduzione su quattro anni non potesse essere comunque
giustificato. Lo stesso ritiene che sarebbe stato tutt'al più compatibile con la nozione di "misura
appropriata" scaglionare la riduzione su un periodo di dodici mesi che cominciasse a decorrere
alla data di entrata in vigore della decisione che stabiliva il livello di tale riduzione. Di
conseguenza, l'art. 1 del regolamento dev'essere annullato.
Cionondimeno, alla luce delle circostanze e al fine di garantire la certezza del diritto,
l'avvocato generale suggerisce di mantenere, per il periodo dal 2000 al 2003, gli effetti delle
disposizioni del regolamento da annullare, poiché altrimenti si giungerebbe al risultato
paradossale di aumentare il numero degli ecopunti che avrebbero dovuto essere distribuiti in
precedenza, nonché di quelli che devono ancora esserlo nel 2003. Orbene, l'Austria aveva diritto
ad una riduzione degli ecopunti che, certamente, avrebbe dovuto intervenire nel 2000 o, almeno,
nei dodici mesi successivi alla decisione del Consiglio. In mancanza di ciò, è più conforme alla
logica del sistema concederle la parte rimanente di tale riduzione nel corso degli anni successivi
piuttosto che non accordargliela affatto.
Per quanto riguarda la ripartizione della riduzione degli ecopunti tra gli Stati membri per questi
quattro anni, l'avvocato generale precisa che, in assenza di indicazioni nel protocollo sul metododa seguire in tale ambito, le istituzioni dispongono di un certo potere discrezionale, che il
Consiglio non ha superato allorché ha applicato il principio "chi inquina paga".
Avviso: La causa passa ora in camera di consiglio. I giudici della Corte di giustizia delle CE
pronunceranno la sentenza in un momento successivo.
Lingue disponibili: FR, EN, DE, ES, IT, NL.
Per il testo integrale delle conclusioni vogliate consultare la nostra pagina Internet
www.curia.eu.int
Talune immagini dell'udienza sono disponibili su "Europe by Satellite" - |
1 - Regolamento (CE) del Consiglio 21 settembre 2000, che modifica l'allegato 4 del Protocollo n. 9 dell'Atto di adesione del 1994 e il regolamento (CE) n. 3298/94 per quanto riguarda il sistema di ecopunti per autocarri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria (GU L 241, pag. 18).