Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 8/03

13 febbraio 2003


Conclusioni dell'avvocato generale Jean Mischo nella causa C-445/00

Repubblica d'Austria contro Consiglio dell'Unione europea

L'AVVOCATO GENERALE JEAN MISCHO PROPONE L'ANNULLAMENTO DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL "REGOLAMENTO ECOPUNTI" RELATIVO AL TRANSITO DI AUTOCARRI ATTRAVERSO L'AUSTRIA

La disposizione che introduce il principio di una distribuzione della riduzione degli ecopunti su diversi anni e quelle che applicano il detto principio istituiscono un sistema incompatibile con le disposizioni introdotte dal protocollo allegato all'atto di adesione dell'Austria alla Comunità. Nondimeno, tenuto conto delle circostanze e al fine di garantire la certezza del diritto, l'avvocato generale propone il mantenimento degli effetti delle disposizioni controverse per il periodo dal 2000 al 2003.


Un Protocollo allegato all'Atto di adesione dell'Austria alla Comunità prevede l'istituzione, nel quadro comunitario, di un regime transitorio di diritto di transito - gli ecopunti. Tale sistema ha come obiettivo la riduzione dei gas di scarico e del rumore provocati dagli autocarri in transito attraverso l'Austria. A tale scopo, le emissioni complessive di ossido di azoto (NOx) degli autocarri che attraversano l'Austria devono essere ridotte del 60% durante il periodo che intercorre tra il 1. gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003. Queste emissioni sono considerate, infatti, rappresentative di tali elementi nocivi per l'ambiente e la salute pubblica. Il numero totale di ecopunti diminuisce ogni anno e viene ripartito dalla Commissione tra gli Stati membri proporzionalmente alla quantità di gas di scarico emessa dagli autocarri.

Un secondo meccanismo di riduzione è attivato qualora, nel corso di un anno, il numero di viaggi di transito superi dell'8% quello del 1991, considerato come l'anno di riferimento. Ai sensi del protocollo, tale diminuzione va operata nell'anno successivo a quello per il quale è stato registrato il superamento della soglia. Nel marzo 2000 le statistiche austriache hanno permesso di rilevare, per il 1999, un esubero del 14,57% rispetto alla cifra ottenuta nel 1991, il che ha indotto quindi la Commissione ad applicare la detta clausola di salvaguardia e a proporre al Consiglio di modificare il regolamento sul sistema degli ecopunti, scaglionando la riduzione sino al 2003 e ripartendola proporzionalemente tra gli Stati membri i cui trasportatori hanno contribuito al superamento della soglia fissata. Tale progetto non ha potuto ottenere la maggioranza qualificata all'interno del "comitato degli ecopunti", composto da rappresentanti degli Stati membri che contestavano i valori rilevati. Solo dopo molti mesi, il 21 settembre 2000, un testo di compromesso che modificava la proposta della Commissione relativa al metodo dicalcolo di riduzione degli ecopunti è stato presentato e adottato dal Consiglio 1. La Repubblica d'Austria ha votato contro il detto testo ed ha proposto un ricorso d'annullamento dinanzi alla Corte di Giustizia.

L'avvocato generale Jean Mischo pronuncia oggi le conclusioni relative alla causa in oggetto.

L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.  

L'Austria chiede l'annullamento integrale del regolamento impugnato, ma l'avvocato generale ritiene che tale domanda debba essere respinta poiché la procedura formale di adozione non è stata inficiata da vizi sostanziali.

Per contro, egli propone alla Corte di annullare, da un lato, la disposizione del regolamento che istituisce definitivamente il principio di una distribuzione della riduzione degli ecopunti su diversi anni e, dall'altro, quelle che applicano il detto principio per gli anni dal 2000 al 2003.

L'avvocato generale condivide su tale punto l'analisi del governo austriaco, che sottolinea l'invalidità del regolamento impugnato nella parte in cui lo stesso modifica definitivamente la distribuzione prevista inizialmente dal protocollo di adesione, che deve applicarsi l'anno successivo alla constatazione del superamento della soglia stabilita. Il Consiglio, infatti, condividendo la posizione della Commissione, aveva ritenuto che un'imposizione dell'intera riduzione degli ecopunti sul solo anno 2000 avrebbe avuto l'effetto di portare quasi alla paralisi del traffico di transito attraverso l'Austria. Lo stesso ha pertanto adottato una disposizione che, secondo l'avvocato generale, dev'essere interpretata nel senso che, d'ora in poi, la riduzione degli ecopunti dev'essere sempre distribuita su diversi anni. Ebbene, ciò si risolve nell'instaurazione di un sistema incompatibile con le disposizioni introdotte dal protocollo.

L'avvocato generale ritiene d'altronde che, nonostante le circostanze particolari del 2000, uno scaglionamento eccezionale della riduzione su quattro anni non potesse essere comunque giustificato. Lo stesso ritiene che sarebbe stato tutt'al più compatibile con la nozione di "misura appropriata" scaglionare la riduzione su un periodo di dodici mesi che cominciasse a decorrere alla data di entrata in vigore della decisione che stabiliva il livello di tale riduzione. Di conseguenza, l'art. 1 del regolamento dev'essere annullato.

Cionondimeno, alla luce delle circostanze e al fine di garantire la certezza del diritto, l'avvocato generale suggerisce di mantenere, per il periodo dal 2000 al 2003, gli effetti delle disposizioni del regolamento da annullare, poiché altrimenti si giungerebbe al risultato paradossale di aumentare il numero degli ecopunti che avrebbero dovuto essere distribuiti in precedenza, nonché di quelli che devono ancora esserlo nel 2003. Orbene, l'Austria aveva diritto ad una riduzione degli ecopunti che, certamente, avrebbe dovuto intervenire nel 2000 o, almeno, nei dodici mesi successivi alla decisione del Consiglio. In mancanza di ciò, è più conforme alla logica del sistema concederle la parte rimanente di tale riduzione nel corso degli anni successivi piuttosto che non accordargliela affatto.

Per quanto riguarda la ripartizione della riduzione degli ecopunti tra gli Stati membri per questi quattro anni, l'avvocato generale precisa che, in assenza di indicazioni nel protocollo sul metododa seguire in tale ambito, le istituzioni dispongono di un certo potere discrezionale, che il Consiglio non ha superato allorché ha applicato il principio "chi inquina paga".

Avviso: La causa passa ora in camera di consiglio. I giudici della Corte di giustizia delle CE pronunceranno la sentenza in un momento successivo.


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Per il testo integrale delle conclusioni vogliate consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int 
verso le ore 15 di oggi.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 43 03 25 82
fax (352) 43 03 26 74.

Talune immagini dell'udienza sono disponibili su "Europe by Satellite" -
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L-2920 Lussemburgo, tel. (352) 43 01 35177, fax (352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (32) 2 2964106, fax (32) 2 2965956 oppure 2 2301280.

 

1 -     Regolamento (CE) del Consiglio 21 settembre 2000, che modifica l'allegato 4 del Protocollo n. 9 dell'Atto di adesione del 1994 e il regolamento (CE) n. 3298/94 per quanto riguarda il sistema di ecopunti per autocarri adibiti al trasporto di merci in transito attraverso l'Austria (GU L 241, pag. 18).