Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 100/03

18 novembre 2003

Sentenza della Corte nel procedimento pregiudiziale C-216/01

Budjovický Budvar, národní podnik/Rudolf Ammersin GmbH

LA PROTEZIONE ASSOLUTA CONFERITA DAL TRATTATO BILATERALE AUSTRO-CECO ALLA DENOMINAZIONE "BUD" PER BIRRA PRODOTTA ED ESPORTATA DALLA BIRRERIA CECA E' SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE CHE LA DENOMINAZIONE DESIGNI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE UNA REGIONE O UN LUOGO DELLA REPUBBLICA CECA.

Se è vero che il trattato bilaterale è anteriore all'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, gli obblighi che ne derivano valgono anche se incompatibili con le disposizioni del Trattato CE.



La birreria Budjovický Budvar (in tedesco Budweiser Budvar), con sede nella città di eské Budjovice (in tedesco: Budweis) nella Repubblica ceca, produce ed esporta birra con i marchi "Budjovický Budvar" e "Budweiser Budvar". Essa esporta in particolare una birra denominata "Budweiser Budvar" in Austria. Nel 1976, l'Austria ha concluso con l'ex Repubblica cecoslovacca un trattato bilaterale al fine di tutelare le indicazioni geografiche di origine dei prodotti alimentari regionali tra i due paesi confinanti. In questo, l'Austria ha conferito tale protezione alla denominazione ABud@.

Nel 1999, la birreria Budjovický Budvar ha chiesto ai giudici austriaci di vietare alla società austriaca Ammersin la commercializzazione con il marchio "American Bud" di birra prodotta dalla birreria Anheuser-Busch Inc., con sede a Saint Louis (Stati Uniti): in forza del trattato bilaterale concluso tra l'Austria e la Repubblica ceca, l'utilizzazione della denominazione ABud@ sarebbe riservata alla birra ceca.

Lo Handelsgericht Wien (Austria) chiede alla Corte di giustizia se il regolamento n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, e le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci consentano l'applicazione di una disposizione di un trattato bilaterale concluso tra uno Stato membro (la Repubblica d'Austria) ed un paese terzo (la Repubblica ceca), ai sensi del quale è attribuita ad un'indicazione come "Bud" una protezione indipendente da qualsiasi possibilità d'inganno e che consente pertanto di impedire l'importazione di un prodotto regolarmente commercializzato in un altro Stato membro.

La Corte dichiara che il regolamento n. 2081/92 non osta ad un trattato bilaterale che tutela un'indicazione di origine semplice e indiretta di un paese terzo in uno Stato membro, indipendentemente dalle possibilità d'inganno e che consente di impedire l'importazione nel detto Stato membro di un prodotto regolarmente commercializzato in un altro Stato membro. Un'indicazione di origine geografica semplice e indiretta significa che non esiste un nesso diretto tra una determinata qualità e la sua origine geografica specifica ma che la denominazione, che non è di per sé una denominazione geografica, almeno è idonea ad informare il consumatore che il prodotto proviene da un luogo, da una regione o da un paese determinati.

Per contro, il divieto di utilizzare una tale denominazione geografica per le merci provenienti da paesi terzi legalmente commercializzate negli altri Stati membri è atta a renderne più difficile lo smercio e, di conseguenza, a costituire una restrizione alla libera circolazione delle merci. Occorre esaminare se la detta restrizione possa tuttavia essere giustificata rispetto al diritto comunitario.

In linea con la sua giurisprudenza, la Corte dichiara che un trattato bilaterale che vieti di utilizzare in uno Stato una denominazione geografica protetta in un altro Stato mira a garantire la lealtà della concorrenza. Essa considera tale fatto compreso nella salvaguardia della proprietà industriale e commerciale, a condizione che la denominazione protetta non sia diventata generica nello Stato d'origine al momento dell'entrata in vigore di tale trattato o in un momento successivo.

Se dalle verifiche effettuate dal giudice nazionale risulta che di fatto, secondo le concezioni prevalenti nella Repubblica ceca, la denominazione "Bud" designa una regione o un luogo di tale Stato e dev'essere protetta secondo il sistema della proprietà industriale e commerciale, il diritto comunitario non osta a che la detta tutela sia estesa al territorio austriaco. Per contro, nel caso in cui "Bud" non designi né direttamente né indirettamente una parte del detto territorio, una protezione assoluta costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci e non può essere giustificata.

Infine, per quanto riguarda gli obblighi internazionali dell'Austria, la Corte afferma che spetta al giudice nazionale verificare se, al momento dell'adesione dell'Austria all'Unione europea (1E gennaio 1995), quest'ultima fosse ancora vincolata dal trattato bilaterale del 1976 nei confronti della Repubblica ceca, nonostante lo smembramento della Cecoslovacchia, contraente originaria del trattato bilaterale (1E gennaio 1993) e da cui è sorta la Repubblica ceca: in tal caso, il trattato bilaterale può essere considerato anteriore all'adesione, di modo che gli obblighi che ne derivano valgono anche se incompatibili con le disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione delle merci. Nell'attesa di eliminare eventuali incompatibilità esistenti fra un trattato bilaterale anteriore alla detta adesione e il Trattato CE, i giudici nazionali possono continuare ad applicare le disposizioni del trattato bilaterale.

N.B. Un altro procedimento pregiudiziale tra le birrerie Budjovický Budvar e Anheuser-Busch Incest è attualmente pendente dinanzi alla Corte. Esso è stato proposto dalla Corte suprema della Finlandia (causa C-245/02). Allo stato attuale è stata chiusa la fase scritta del procedimento.



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