COMUNICATO STAMPA n. 100/03
18 novembre 2003
Sentenza della Corte nel procedimento pregiudiziale C-216/01
Budjovický Budvar, národní podnik/Rudolf Ammersin GmbH
LA PROTEZIONE ASSOLUTA CONFERITA DAL TRATTATO BILATERALE AUSTRO-CECO ALLA DENOMINAZIONE "BUD" PER BIRRA
PRODOTTA ED ESPORTATA DALLA BIRRERIA CECA E' SUBORDINATA ALLA CONDIZIONE CHE LA DENOMINAZIONE
DESIGNI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE UNA REGIONE O UN LUOGO DELLA REPUBBLICA CECA.
Se è vero che il trattato bilaterale è anteriore all'adesione della Repubblica d'Austria all'Unione europea, gli obblighi che ne derivano valgono anche se incompatibili con le disposizioni del Trattato CE.
La birreria Budjovický Budvar (in tedesco Budweiser Budvar), con sede nella città di
eské Budjovice (in tedesco: Budweis) nella Repubblica ceca, produce ed esporta birra con
i marchi "Budjovický Budvar" e "Budweiser Budvar". Essa esporta in particolare una birra
denominata "Budweiser Budvar" in Austria. Nel 1976, l'Austria ha concluso con l'ex Repubblica
cecoslovacca un trattato bilaterale al fine di tutelare le indicazioni geografiche di origine
dei prodotti alimentari regionali tra i due paesi confinanti. In questo, l'Austria ha
conferito tale protezione alla denominazione ABud@.
Nel 1999, la birreria Budjovický Budvar ha chiesto ai giudici austriaci di vietare
alla società austriaca Ammersin la commercializzazione con il marchio "American Bud" di birra
prodotta dalla birreria Anheuser-Busch Inc., con sede a Saint Louis (Stati Uniti): in
forza del trattato bilaterale concluso tra l'Austria e la Repubblica ceca, l'utilizzazione della
denominazione ABud@ sarebbe riservata alla birra ceca.
Lo Handelsgericht Wien (Austria) chiede alla Corte di giustizia se il regolamento n. 2081/92,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, e le disposizioni
del Trattato in materia di libera circolazione delle merci consentano l'applicazione di una
disposizione di un trattato bilaterale concluso tra uno Stato membro (la Repubblica d'Austria)
ed un paese terzo (la Repubblica ceca), ai sensi del quale è attribuita ad
un'indicazione come "Bud" una protezione indipendente da qualsiasi possibilità d'inganno e che consente
pertanto di impedire l'importazione di un prodotto regolarmente commercializzato in un altro Stato
membro.
La Corte dichiara che il regolamento n. 2081/92 non osta ad un trattato bilaterale
che tutela un'indicazione di origine semplice e indiretta di un paese terzo in
uno Stato membro, indipendentemente dalle possibilità d'inganno e che consente di impedire l'importazione
nel detto Stato membro di un prodotto regolarmente commercializzato in un altro Stato
membro. Un'indicazione di origine geografica semplice e indiretta significa che non esiste un
nesso diretto tra una determinata qualità e la sua origine geografica specifica ma
che la denominazione, che non è di per sé una denominazione geografica, almeno è idonea
ad informare il consumatore che il prodotto proviene da un luogo, da una
regione o da un paese determinati.
Per contro, il divieto di utilizzare una tale denominazione geografica per le merci
provenienti da paesi terzi legalmente commercializzate negli altri Stati membri è atta a renderne
più difficile lo smercio e, di conseguenza, a costituire una restrizione alla libera
circolazione delle merci. Occorre esaminare se la detta restrizione possa tuttavia essere giustificata
rispetto al diritto comunitario.
In linea con la sua giurisprudenza, la Corte dichiara che un trattato bilaterale
che vieti di utilizzare in uno Stato una denominazione geografica protetta in un
altro Stato mira a garantire la lealtà della concorrenza. Essa considera tale fatto
compreso nella salvaguardia della proprietà industriale e commerciale, a condizione che la denominazione
protetta non sia diventata generica nello Stato d'origine al momento dell'entrata in vigore
di tale trattato o in un momento successivo.
Se dalle verifiche effettuate dal giudice nazionale risulta che di fatto, secondo le
concezioni prevalenti nella Repubblica ceca, la denominazione "Bud" designa una regione o un
luogo di tale Stato e dev'essere protetta secondo il sistema della proprietà industriale
e commerciale, il diritto comunitario non osta a che la detta tutela sia
estesa al territorio austriaco. Per contro, nel caso in cui "Bud" non designi
né direttamente né indirettamente una parte del detto territorio, una protezione assoluta costituisce
un ostacolo alla libera circolazione delle merci e non può essere giustificata.
Infine, per quanto riguarda gli obblighi internazionali dell'Austria, la Corte afferma che spetta
al giudice nazionale verificare se, al momento dell'adesione dell'Austria all'Unione europea (1E gennaio
1995), quest'ultima fosse ancora vincolata dal trattato bilaterale del 1976 nei confronti della
Repubblica ceca, nonostante lo smembramento della Cecoslovacchia, contraente originaria del trattato bilaterale (1E
gennaio 1993) e da cui è sorta la Repubblica ceca: in tal caso, il
trattato bilaterale può essere considerato anteriore all'adesione, di modo che gli obblighi che
ne derivano valgono anche se incompatibili con le disposizioni del Trattato in materia
di libera circolazione delle merci. Nell'attesa di eliminare eventuali incompatibilità esistenti fra un
trattato bilaterale anteriore alla detta adesione e il Trattato CE, i giudici nazionali
possono continuare ad applicare le disposizioni del trattato bilaterale.
N.B. Un altro procedimento pregiudiziale tra le birrerie Budjovický Budvar e Anheuser-Busch Incest
è attualmente pendente dinanzi alla Corte. Esso è stato proposto dalla Corte suprema della Finlandia
(causa C-245/02). Allo stato attuale è stata chiusa la fase scritta del procedimento.
Lingue disponibili: DE, FR, EN, ES, IT, NL Il testo integrale della sentenza si trova alla nostra pagina Internet www.curia.eu.int . Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674 |