Divisione Stampa e Informazione



COMUNICATO STAMPA N. 104/03


25 novembre 2003


Conclusioni dell'avvocato generale Christine Stix-Hackl nel procedimento pregiudiziale C-222/02

Peter Paul e a./Repubblica federale di Germania



SECONDO IL PARERE DELL'AVVOCATO GENERALE NESSUNA DELLE DIRETTIVE IN MATERIA CREDITIZIA ATTRIBUISCE AD UN SOGGETTO IL DIRITTO DI PRETENDERE L'ADOZIONE DI OPPORTUNE MISURE DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI ORGANI DI VIGILANZA SUL CREDITO, NÉ QUELLO DI CHIAMARE QUESTI ULTIMI A RISPONDERE DI INADEMPIENZE IN TALE AMBITO


La direttiva in materia di sistemi di garanzia dei depositi contiene una disciplina speciale e tassativa per tutte le ipotesi di indisponibilità dei depositi


Nel 1987 la BVH Bank aveva ottenuto dal Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (Ufficio federale tedesco per la vigilanza sul credito) l'autorizzazione a svolgere attività bancarie a condizione che esercitasse l'attività di deposito solo dopo essere divenuta membro del sistema di garanzia di un consorzio di enti creditizi e che, fino a quel momento, informasse i clienti della mancanza di un sistema di garanzia. La banca, tra il 1987 e il 1992, aveva fatto domanda di ammissione, senza esito positivo, al fondo di garanzia dei depositi, dopo di che non aveva più attivato la procedura di ammissione in quanto non soddisfaceva ai requisiti per l'ammissione stessa. La critica situazione patrimoniale della banca induceva il Bundesaufsichtsamt ad effettuare diverse ispezioni straordinarie e, nel novembre del 1997, il detto organo di vigilanza presentava un'istanza di fallimento e revocava alla banca l'autorizzazione allo svolgimento di attività bancarie.

Il sig. Peter Paul e a. erano titolari di depositi vincolati presso la detta banca per un ammontare totale di DEM 300 000 circa (EUR 150 000 circa). Per l'ipotesi che i depositi non siano disponibili, la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi 1 stabilisce che il totale dei depositi di un medesimo depositante è coperto fino ad un importo di EUR 20 000. Il Landgericht (Tribunale) di Bonn ha riconosciuto ad ognuno degli attori il diritto al detto ammontare per ritardi nel recepimento di questa direttiva. Gli attori hanno comunque preteso dalla Repubblica federale di Germania il risarcimento degli ulteriori danni da essi subiti, con la motivazione che il Bundesaufsichtamt non avrebbe correttamente adempiuto gli obblighi di vigilanza sul medesimo incombenti.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale tedesca di cassazione), adito in ultima istanza, ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se con la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi o con altre direttive in materia creditizia venga conferito ai depositanti il diritto di pretendere dagli organi di vigilanza l'adozione di opportune misure di controllo. Inoltre si dibatte sulla portata del principio della responsabilità dello Stato per danni subiti da un soggetto per effetto di violazioni del diritto comunitario imputabili allo Stato.

L'avvocato generale Christine Stix-Hackl ha presentato oggi le sue conclusioni in merito.



L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.  

Anzitutto, per quanto concerne la direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, l'avvocato generale propone alla Corte di rispondere che il contenuto delle disposizioni in materia di misure di vigilanza presenti in questa direttiva non è tanto incondizionato e preciso da conferire ai depositanti il diritto a che le autorità competenti attuino le misure previste in essa.

Successivamente, proseguendo nella sua analisi, l'avvocato generale suggerisce che, per quanto riguarda la responsabilità dello Stato a causa dell'inosservanza dei necessari requisiti non sia configurabile nessun diritto ad essere indennizzati per i danni subiti da un singolo depositante a causa dell'omessa adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti introdotti mediante questa direttiva, né un diritto ad un risarcimento dei danni che superi il limite indicato nella norma speciale di cui all'art. 7 della direttiva.

Per quanto riguarda le altre direttive in materia creditizia, l'avvocato generale pone in rilievo che né dalla loro finalità né dal loro dettato si può dedurre che al singolo depositante spetti un diritto all'attuazione di misure di vigilanza.

Indubbiamente, molte delle direttiva in materia creditizia fanno riferimento nei loro considerando alla tutela dei depositanti; l'avvocato generale però sottolinea che l'importanza dei considerando non è di livello tale da far sì che essi possano costituire la fonte di diritti in capo ai soggetti dell'ordinamento.

L'avvocato generale suggerisce pertanto alla Corte di giudicare che nemmeno le altre direttive in materia creditizia attribuiscono ad un soggetto il diritto a pretendere dalle competenti autorità il ricorso a provvedimenti di vigilanza né quello di ottenere un risarcimento in caso di inadempienze a tal riguardo. La direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei depositi contiene una disciplina speciale e tassativa per tutte le ipotesi di indisponibilità dei depositi ed inoltre solo questa direttiva concede espressamente al depositante un diritto al risarcimento del danno che può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali.









Importante: L'opinione dell'avvocato generale non vincola la Corte. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica, nella causa di cui è stato investito.

La Corte di giustizia comincia adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.




Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: DE, EN, FR, ES, IT.
Il testo integrale della sentenza (delle conclusioni) si trova alla nostra pagina Internet www.curia.eu.int . Pessere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel.
(00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674