Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 105/03

25 novembre 2003

Sentenza della Corte nella causa C-278/01

Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

PER LA SECONDA VOLTA  LA CORTE CONDANNA UNO STATO MEMBRO A PAGARE UNA PENALITÀ PER LA MANCATA ESECUZIONE DI UNA SUA SENTENZA

La Spagna dovrà versare, a partire dalla stagione balneare 2004, 624.150 Euro per anno e per punto percentuale delle zone di balneazione interne non conformi ai valori limite fissati dalla direttiva



Nel 1998  la Corte di giustizia ha dichiarato che la Spagna non aveva rispettato i valori limite fissati della direttiva sulle acque di balneazione  per quanto riguarda la qualità delle acque di balneazione interne.

Ai sensi del trattato CE, se la Commissione ritiene che uno Stato membro non abbia preso i provvedimenti per l'esecuzione di una sentenza della Corte, essa può fissare un termine per l'esecuzione della stessa. Alla scadenza del termine, la Commissione può adire la Corte per far condannare lo Stato al pagamento di una somma forfetaria o di una penalità.

Nel 2001, ritenendo che la Spagna non avesse eseguito la sentenza del 1998, la Commissione ha proposto un ricorso dinanzi alla Corte chiedendo che fosse comminata una penalità di EUR 45.600 per ogni giorno di ritardo nell'adozione dei provvedimenti necessari per eseguire tale sentenza.

Con la sentenza di oggi, la Corte dichiara che la Spagna non ha preso tutti i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del 1998 comporta.

La Corte ricorda infatti, innanzi tutto, che, conformemente al diritto comunitario, la Spagna era tenuta ad adottare i provvedimenti necessari all'esecuzione della detta sentenza. Anche se il Trattato CE non precisa il termine entro il quale l'esecuzione di una sentenza deve aver luogo, la Corte ha dichiarato che tale esecuzione deve essere iniziata immediatamente e deve essere conclusa entro termini il più possibile ristretti.

Essa afferma che il termine impartito dalla Commissione alla Spagna Ԁ vale a dire tre stagioni balneari Ԁ era sufficiente, anche se l'esecuzione della sentenza richiedeva operazioni complesse.

La Corte fissa la somma forfetaria o la penalità; le proposte della Commissione costituiscono solo una base di riferimento utile. Essa deve assicurare che l'importo sia adeguato alle circostanze e commisurato all'inadempimento nonché alla capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi, inducendo lo Stato membro a porre fine, nel termine più breve possibile, all'inadempimento.

La Corte stabilisce una penalità ridotta rispetto a quella della Commissione. La penalità di EUR 624.150 per anno e per punto percentuale delle zone di balneazione interne non conformi ai valori limite fissati dalla direttiva verrà versata a partire dall'accertamento dello stato delle acque di balneazione in occasione della stagione balneare 2004 fino all'anno in cui sarà avvenuta la piena esecuzione della sentenza del 1998.

Per adottare questa decisione, la Corte ha esaminato:

Ԁ-    la periodicità della penalità. L'accertamento dello stato delle acque di balneazione si svolge su base annuale sul fondamento di una relazione elaborata dallo Stato membro e trasmessa alla Commissione. La fine dell'infrazione potrà essere constatata in occasione della presentazione di tale relazione. Per evitare che la Spagna possa essere costretta a pagare la penalità per periodi in cui l'infrazione era terminata, la penalità deve essere comminata su base annuale;

Ԁ-    il carattere variabile dell'importo della penalità. La completa esecuzione della direttiva è di difficile realizzazione. Per essere adeguato alle circostanze e commisurato all'inadempimento, l'importo della penalità deve tener conto dei progressi realizzati dalla Spagna. L'importo deve quindi essere calcolato in funzione della percentuale delle zone di balneazione interna non ancora rese conformi ai valori limite fissati in forza della direttiva, e

Ԁ-    il calcolo esatto dell'importo della penalità, che deve prendere in considerazione:

Ԁ la durata dell'infrazione, riconoscendo che l'esecuzione della sentenza del 1998 è difficilmente realizzabile in un breve lasso di tempo;

Ԁ la gravità dell'infrazione considerando che l'inadempimento può mettere in pericolo la salute dell'uomo e nuocere all'ambiente, e

Ԁ la capacità finanziaria della Spagna.

N. B. La percentuale delle zone di balneazione interna conformi ai valori della direttiva era dell'85,1% nella stagione balneare 2002.


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Ԁ La prima volta in cui la Corte ha pronunciato una condanna al pagamento di una penalità è stata con la sentenza 4 luglio 2000, causa C-387/97, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-5047. V. comunicato stampa n. 48/2000.
Ԁ Sentenza 12 febbraio 1998, causa C-92/96, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-505.
Ԁ Direttiva del Consiglio 8 dicembre 1975, 76/160/CE, concernente la qualità delle acque di balneazione (GU 1976, L 31, pag. 1).