Divisione stampa e informazione
COMUNICATO STAMPA N. 106/03
27 novembre 2003
Sentenza della Corte nel procedimento pregiudiziale C-283/01
Shield Mark BV/Joost Kist h.o.d.n. MEMEX
UN SEGNO SONORO PUO, SUBORDINATAMENTE A TALUNI REQUISITI, ESSERE REGISTRATO COME MARCHIO
Ai sensi di una direttiva comunitaria del 1988, per essere registrato come marchio,
un segno sonoro deve essere idoneo a distinguere i prodotti o i servizi
di una impresa da quelli di altre imprese e deve poter essere oggetto
di rappresentazione grafica chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, come
un pentagramma in cui figurino, in particolare, una chiave e note musicali.
Alcuni di tali marchi consistono in un pentagramma con le prime nove note
della composizione musicale «Für Elise», altri nelle «prime nove note di <Für Elise=»,
altri ancora nella sequenza delle note musicali «mi, re diesis, mi, re diesis,
mi, si, re, do, la».
Altri marchi consistono nella denominazione «Kukelekuuuuu» (onomatopea che suggerisce, in olandese, il canto
del gallo) ovvero nel «canto di un gallo».
Il sig. Kist, consulente in materia di comunicazione, si è avvalso della melodia «Für
Elise» e del canto di un gallo nel corso di una campagna pubblicitaria
nellambito della propria attività professionale. La Shield Mark ha allora proposto ricorso per
contraffazione del marchio e concorrenza sleale contro il sig. Kist dinanzi ai giudici
olandesi.
Lo Hoge Raad der Nederlanden (Suprema Corte dei Paesi Bassi), adito in ultima
istanza, ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva comunitaria sui marchi
consenta la registrazione di segni sonori.
La Corte ritiene che lelenco di segni atti a costituire un marchio, di
cui allart. 2 della direttiva, non sia esaustivo. I segni che di per
sé non possono essere percepiti visivamente, quali i suoni, non sono pertanto esclusi
espressamente dalla detta direttiva. Tuttavia, per essere registrati come marchi, i segni sonori
devono soddisfare alcuni requisiti. In primo luogo, essi devono consentire di distinguere i
prodotti o i servizi di unimpresa da quelli di altre imprese. Inoltre, essi
devono poter essere oggetto di rappresentazione grafica, in particolare attraverso immagini, linee o
caratteri, che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole
ed oggettiva.
Tali requisiti non sono soddisfatti da una rappresentazione grafica del segno sonoro consistente
nellindicazione che il segno è costituito dalle note di unopera musicale conosciuta ovvero in
una semplice sequenza di note musicali, senza ulteriori precisazioni, o ancora da una
rappresentazione grafica che sia una semplice onomatopea. In tal caso, la rappresentazione grafica
manca, quantomeno, di precisione e di chiarezza.
Per contro, tali requisiti vengono soddisfatti se il segno sonoro viene rappresentato graficamente
mediante un pentagramma diviso in battute e sul quale figurino una chiave, note
ed altri simboli musicali. Linsieme di tali elementi costituisce una rappresentazione fedele della
sequenza di suoni che costituiscono la melodia della quale si richiede la registrazione.
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La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE.