Sentenza della Corte nei procedimenti pregiudiziali riuniti da C-34/01 a C-38/01
Enirisorse SpA / Ministero delle finanze
L'ATTRIBUZIONE DI UNA QUOTA DI UNA TASSA PORTUALE AD UN'IMPRESA INCARICATA DELLA MOVIMENTAZIONE
NEI PORTI COSTITUISCE UN AIUTO DI STATO QUALORA NON SIA CONNESSA AD UNA
MISSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO DAI COSTI PREVENTIVAMENTE DEFINITI
Il giudice nazionale deve impedire la riscossione e la devoluzione della quota della
tassa destinata alle imprese beneficiarie
Le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini (istituite nel 1967 nei porti
di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona) sono enti pubblici sottoposti
alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, incaricati in particolare di gestire i
mezzi meccanici e le aree di deposito dello Stato adibiti al traffico delle
merci.
Dal 1974 viene riscossa Ԁ in tutti i porti d'Italia Ԁ e versata all'erario una
tassa di sbarco e imbarco delle merci trasportate sia per via aerea che
per via marittima. L'importo della tassa (che varia tra EUR 0,01 e EUR
0,05 per tonnellata metrica a seconda della merce interessata) è determinato per ciascun porto
con decreto del Presidente della Repubblica. I proventi di tale tassa sono devoluti
per i due terzi alle Aziende (per lo svolgimento dei loro compiti) e
per il resto allo Stato.
La società Enirisorse ha effettuato, con i propri mezzi, operazioni di carico e
scarico di merci nazionali ed estere nel porto di Cagliari, senza avvalersi dei
servizi dell'Azienda operante in tale porto. Ritenendo che la tassa (dovuta anche se
l'operatore non ricorre ai servizi dell'Azienda) comportasse distorsioni della concorrenza e costituisse un
aiuto di Stato a favore delle Aziende, la Enirisorse si è rifiutata di pagare.
La Corte di cassazione si è quindi rivolta alla Corte di giustizia mediante ricorso
pregiudiziale.
La Corte ricorda che l'intervento, per poter essere qualificato come aiuto di Stato,
deve provenire dalle risorse statali, essere in grado di incidere sul commercio tra
gli Stati membri, favorire direttamente o indirettamente un'impresa e falsare o minacciare di
falsare la concorrenza.
La quota della tassa portuale concessa alle Aziende proviene dal bilancio dello Stato.
Tale attribuzione potrebbe influenzare gli scambi intracomunitari, poiché avviene a favore di un'impresa
con sede in un porto e nell'ambito del carico e dello scarico di
merci.
Perché l'intervento dello Stato non sia considerato come vantaggio, deve rappresentare una compensazione
per l'assolvimento di una missione di servizio pubblico chiaramente definita (e non un
vantaggio finanziario) e i parametri per il calcolo della compensazione devono essere preliminarmente
fissati in maniera oggettiva e trasparente.
La Corte ricorda innanzi tutto che la gestione di qualsiasi porto commerciale non
comporta automaticamente lo svolgimento di una missione di servizio pubblico.
Se le Aziende non dimostrano di essere investite di una missione di servizio
pubblico e che le somme loro devolute rappresentano la compensazione dei costi sorti
nell'eseguire tale missione, l'attribuzione di tali importi può costituire un aiuto di Stato.
La Corte dichiara, inoltre, che il Trattato vieta gli aiuti cui venga data
esecuzione senza notifica: il giudice nazionale deve prendere tutti i provvedimenti necessari per
impedire sia la riscossione di una parte della tassa sia l'attribuzione della stessa
ai beneficiari.
Occorre notare che il carattere eventualmente illegittimo della tassa portuale riguarda solamente la
parte devoluta all'impresa beneficiaria (il resto della tassa versata all'erario non rileva).
Lingue disponibili: FR, EN, IT Il testo integrale della sentenza si trova alla nostra pagina Internet www.curia.eu.int. Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674 |