Divisione Stampa e Informazione



COMUNICATO STAMPA n. 107/03

27 novembre 2003

Sentenza della Corte nei procedimenti pregiudiziali riuniti da C-34/01 a C-38/01

Enirisorse SpA / Ministero delle finanze

L'ATTRIBUZIONE DI UNA QUOTA DI UNA TASSA PORTUALE AD UN'IMPRESA INCARICATA DELLA MOVIMENTAZIONE NEI PORTI COSTITUISCE UN AIUTO DI STATO QUALORA NON SIA CONNESSA AD UNA MISSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO DAI COSTI PREVENTIVAMENTE DEFINITI

Il giudice nazionale deve impedire la riscossione e la devoluzione della quota della tassa destinata alle imprese beneficiarie



Le Aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini (istituite nel 1967 nei porti di Ancona, Cagliari, Livorno, La Spezia, Messina e Savona) sono enti pubblici sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, incaricati in particolare di gestire i mezzi meccanici e le aree di deposito dello Stato adibiti al traffico delle merci.

Dal 1974 viene riscossa Ԁ in tutti i porti d'Italia Ԁ e versata all'erario una tassa di sbarco e imbarco delle merci trasportate sia per via aerea che per via marittima. L'importo della tassa (che varia tra EUR 0,01 e EUR 0,05 per tonnellata metrica a seconda della merce interessata) è determinato per ciascun porto con decreto del Presidente della Repubblica. I proventi di tale tassa sono devoluti per i due terzi alle Aziende (per lo svolgimento dei loro compiti) e per il resto allo Stato.

La società Enirisorse ha effettuato, con i propri mezzi, operazioni di carico e scarico di merci nazionali ed estere nel porto di Cagliari, senza avvalersi dei servizi dell'Azienda operante in tale porto. Ritenendo che la tassa (dovuta anche se l'operatore non ricorre ai servizi dell'Azienda) comportasse distorsioni della concorrenza e costituisse un aiuto di Stato a favore delle Aziende, la Enirisorse si è rifiutata di pagare.

La Corte di cassazione si è quindi rivolta alla Corte di giustizia mediante ricorso pregiudiziale.

La Corte ricorda che l'intervento, per poter essere qualificato come aiuto di Stato, deve provenire dalle risorse statali, essere in grado di incidere sul commercio tra gli Stati membri, favorire direttamente o indirettamente un'impresa e falsare o minacciare di falsare la concorrenza.

La quota della tassa portuale concessa alle Aziende proviene dal bilancio dello Stato.

Tale attribuzione potrebbe influenzare gli scambi intracomunitari, poiché avviene a favore di un'impresa con sede in un porto e nell'ambito del carico e dello scarico di merci.

Perché l'intervento dello Stato non sia considerato come vantaggio, deve rappresentare una compensazione per l'assolvimento di una missione di servizio pubblico chiaramente definita (e non un vantaggio finanziario) e i parametri per il calcolo della compensazione devono essere preliminarmente fissati in maniera oggettiva e trasparente.

La Corte ricorda innanzi tutto che la gestione di qualsiasi porto commerciale non comporta automaticamente lo svolgimento di una missione di servizio pubblico.

Se le Aziende non dimostrano di essere investite di una missione di servizio pubblico e che le somme loro devolute rappresentano la compensazione dei costi sorti nell'eseguire tale missione, l'attribuzione di tali importi può costituire un aiuto di Stato.

La Corte dichiara, inoltre, che il Trattato vieta gli aiuti cui venga data esecuzione senza notifica: il giudice nazionale deve prendere tutti i provvedimenti necessari per impedire sia la riscossione di una parte della tassa sia l'attribuzione della stessa ai beneficiari.

Occorre notare che il carattere eventualmente illegittimo della tassa portuale riguarda solamente la parte devoluta all'impresa beneficiaria (il resto della tassa versata all'erario non rileva).



Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
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Il testo integrale della sentenza si trova alla nostra pagina Internet www.curia.eu.int. Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674