COMUNICATO STAMPA n. 10/03
25 febbraio 2003
Sentenza della Corte nella causa C-59/01
Commissione/Italia
LA CORTE RITIENE IN CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO LA NORMATIVA ITALIANA CHE
IMPONE IL CONGELAMENTO DEI PREMI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SUI VEICOLI A MOTORE
Per contro, essa ammette l'obbligo per le compagnie di assicurazione di comunicare
i sinistri ad una banca dati
Un decreto legge del 1995 che ha trasposto la direttiva ha liberalizzato in
Italia le tariffe dell'assicurazione auto obbligatoria (sino ad allora soggetta ad un regime
di controllo dei prezzi, come nella maggior parte dei paesi europei). A seguito
di un rincaro dei premi che ha potuto raggiungere il 400%, nel 2000
l'Italia ha adottato un decreto legge "recante disposizioni urgenti per il contenimento delle
spinte inflazionistiche" e riguardante diversi settori tra cui quello dell'assicurazione auto obbligatoria:
-- L'inflazione doveva essere fronteggiata in particolare con il congelamento dei premi di
assicurazione auto obbligatoria, inizialmente per una durata di un anno. La norma valeva
indistintamente tanto per le compagnie di assicurazione aventi la loro sede in Italia
quanto per quelle che vi esercitavano la loro attivitB tramite succursali o nell'ambito
di una libera prestazione di servizi.
-- Una banca dati P stata costituita allo scopo di combattere le pratiche
fraudolente. Tutte le compagnie di assicurazione sono tenute a comunicare sistematicamente alla banca
dati i sinistri a loro carico nonché a contribuire al suo finanziamento.
La Commissione europea ha visto in tali disposizioni una violazione del principio della
libertB tariffaria e del regime di scambio di informazioni previsto dalla direttiva del
1992 e ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro la
Repubblica italiana. Benché il congelamento delle tariffe sia nel frattempo venuto meno, la
Commissione ha espressamente mantenuto il proprio ricorso.
La Corte accoglie la domanda della Commissione relativa alle limitazioni tariffarie introdotte dalla
normativa italiana.
Secondo la Corte, la direttiva intende garantire il principio della libertB tariffaria nel
settore dell'assicurazione auto obbligatoria, il che implica il divieto di ogni sistema di
notifica e di approvazione delle tariffe a meno che esso non faccia parte
di un sistema generale di controllo dei prezzi.
La Corte constata che la disciplina tariffaria prevista dalla normativa italiana restringe notevolmente
la libert B tariffaria delle compagnie di assicurazione, ivi comprese quelle che esercitano le
loro attivitB in regime di libertB di stabilimento e di libera prestazione dei
servizi.
La Corte considera che la disciplina italiana costituisce un intervento puntuale nel settore
dell'assicurazione auto obbligatoria senza un nesso diretto con le varie misure prese in
altri settori di cui fa cenno il governo italiano. Pertanto, essa non pu b
essere giustificata come parte di un sistema generale di controllo dei prezzi.
La Corte respinge invece la domanda della Commissione vertente sull'obbligo delle compagnie di
assicurazione di comunicare ad una banca dati i sinistri a loro carico.
Essa ricorda che la direttiva prevede lo scambio di dati essenziali tra autoritB
nazionali al fine di evitare ostacoli ingiustificati all'esercizio della libertB di stabilimento e
della libera prestazione dei servizi; la raccolta di informazioni prevista dalla normativa italiana
ha una finalitB di lotta alle frodi diversa da quella perseguita dalla direttiva.
Poiché i due meccanismi non perseguono la stessa finalit B , la Corte ritiene che essi non debbano essere considerati incompatibili l'uno con l'altro.
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