COMUNICATO STAMPA n. 111/03
3 dicembre 2003
Sentenza del Tribunale nella causa T-208/01
Volkswagen A.G. / Commissione delle Comunità europee
IL TRIBUNALE ANNULLA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE CONDANNAVA LE PRASSI COMMERCIALI DELLA
VOLKSWAGEN NEI CONFRONTI DEI SUOI CONCESSIONARI TEDESCHI
La Commissione non ha fornito la prova dell'esistenza di un accordo tra il
produttore di automobili e i suoi concessionari diretto ad imporre un prezzo di
rivendita mediante il divieto di sconti su un nuovo modello.
In seguito al reclamo di un consumatore, la Commissione ha constatato che tali
iniziative erano anticoncorrenziali, in quanto miravano ad eliminare, tra i concessionari, la concorrenza
basata sugli sconti. Ritenendo esistente un accordo contrario alla normativa in materia di
concorrenza, la Commissione, con una decisione del 2001, ha comminato alla Volkswagen un'ammenda
di 30,96 milioni di euro.
La Volkswagen AG ha contestato, dinanzi ai giudici del Tribunale di primo grado,
la tesi secondo cui essa avrebbe violato le norma sulla libera concorrenza, affermando,
in particolare, che le iniziative nei confronti dei suoi concessionari erano unilaterali, e
che quindi non vi era stato alcun accordo tra le parti.
Il Tribunale di primo grado ricorda, innanzi tutto, la sua giurisprudenza ai sensi
della quale la Commissione non può ritenere che un comportamento unilaterale di un
produttore, adottato nell'ambito delle relazioni contrattuali intrattenute con i suoi rivenditori, possa in
realtà essere fonte di un accordo anticoncorrenziale se essa non dimostra che i
rivenditori hanno dato il loro assenso, espresso o tacito, al comportamento adottato dal
produttore.
Il Tribunale osserva poi che la Commissione non ha dimostrato l'effettivo assenso dei
concessionari agli inviti della Volkswagen quando essi ne sono venuti a conoscenza. La
Commissione, infatti, ha ritenuto che tale prova non fosse necessaria, dato che i
concessionari, firmando il contratto di concessione, avrebbero tacitamente acconsentito a tali inviti.
Il Tribunale considera peraltro che la conformità del contratto di concessione alla normativa
comunitaria in materia di concorrenza non sia contestata.
Il Tribunale dichiara poi che la posizione della Commissione si risolve nel sostenere
che un concessionario che ha sottoscritto un contratto di concessione conforme alla normativa
in materia di concorrenza accetta anticipatamente, dal momento della sottoscrizione, la successiva illegittima
evoluzione di tale contratto anche se, proprio per la sua conformità alla normativa
in materia di concorrenza, il detto contratto non poteva consentire al concessionario di
prevedere una siffatta evoluzione.
Il Tribunale respinge tale posizione in quanto in contrasto con il requisito del
concorso di volontà. La sottoscrizione del contratto di concessione da parte dei concessionari
Volkswagen non poteva essere considerata come una tacita accettazione anticipata delle iniziative anticoncorrenziali
della Volkswagen.
Poiché il concorso di volontà non è stato dimostrato, il Tribunale annulla la decisione
della Commissione di comminare un'ammenda alla Volkswagen AG.
Importante: Un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, può essere introdotta davanti alla Corte
di giustizia delle Comunità europee contro la decisione del Tribunale, entro i due
mesi successivi a partire dalla data della sua notifica.
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Decisione della Commissione 29 giugno 2001, Caso COMP/F-2/36.693 - Volkswagen (GU L
262, pag. 14)