Sentenza della Corte nella causa C-129/00
Commissione / Italia
LA PRASSI AMMINISTRATIVA E LA GIURISPRUDENZA ITALIANE SUL RIMBORSO DELLE IMPOSTE PECEPITE IN
VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO VIOLANO GLI OBBLIGHI CHE INCOMBONO ALLITALIA SECONDO IL TRATTATO
CE
La Commissione ha ritenuto che questa disposizione sia applicata, da parte dellamministrazione italiana
e da parte di alcune giurisdizioni (in particolare, la Corte di Cassazione) nel
senso che, per opporsi al rimborso dei diritti doganali o delle imposte indebitamente
versate, lamministrazione può basarsi sulla presunzione del loro trasferimento su terzi.
La Commissione ha esposto che la Corte di cassazione ritiene provato il trasferimento
delle dette imposte su terzi, in base al semplice fatto che il richiedente
sia unimpresa commerciale, ed aggiungendo a volte i motivi che limpresa non sia
fallita e che la tassa sia stata percepita per anni, sullintero territorio nazionale,
senza contestazioni.
La Commissione ha inoltre sottolineato che alcune giurisdizioni italiane giudicano in senso sfavorevole
la mancata produzione di documenti contabili da parte del richiedente (documenti richiesti sistematicamente
da parte dellamministrazione) e che lamministrazione stessa considera la mancata iscrizione a bilancio
- da parte dell'impresa che ne reclama il rimborso - delle tasse, sin
dallanno del loro versamento, come crediti allattivo del bilancio a titolo di anticipi
al Tesoro pubblico per imposte non dovute, come una prova del fatto che
queste tasse sono state riversate su dei terzi.
Secondo la Commissione, una tale interpretazione della norma del 1990 rende il rimborso
delle tasse e delle imposte in pratica impossibile o eccessivamente difficile ed è contrario
al diritto comunitario.
La Corte di giustizia delle CE ricorda che un inadempimento di uno Stato
membro può essere constatato, ancorché risulti da atti di unistituzione costituzionalmente indipendente.
La Corte considera che il testo di legge è di per sé neutro rispetto
ai requisiti propri del diritto comunitario, ma la sua portata deve essere valutata
in considerazione dellinterpretazione che ne danno le giurisdizioni nazionali.
Il ragionamento della Corte di cassazione si fonda sullidea che le imposizioni indirette
sono normalmente trasferite a valle della catena di vendita da parte degli operatori
economici.
Secondo la Corte di giustizia una tale premessa costituisce una semplice presunzione che
non è ammessa nel contesto dellesame delle domande di rimborso delle imposizioni indirette contrarie
al diritto comunitario.
La mancata produzione di documenti contabili richiesti dallamministrazione entro il termine legale di
conservazione può, viceversa, essere presa in considerazione per dimostrare che le tasse sono
state trasferite su terzi, ma non è di per sé sufficiente per provare questo
trasferimento, né per porre a carico del richiedente lonere di apportare la prova
che potrebbe ribaltare questa presunzione.
Nelle situazioni in cui lamministrazione chiedesse invece la produzione di questi documenti oltre
il termine legale di conservazione, un tale requisito renderebbe lesercizio del diritto al
rimborso delle tasse contrarie al diritto comunitario eccessivamente difficile.
Infine, il fatto di non avere iscritto a bilancio sin dallanno del loro
versamento limposizione non dovuta, a titolo di anticipo al Tesoro pubblico, non può
costituire la prova del trasferimento sui terzi. Infatti, ciò supporrebbe che il soggetto
imponibile ritiene immediatamente di potere contestare, con fondata speranza di successo, il suo
versamento, mentre invece, ai sensi della legge del 1990, dispone di un termine
di più anni per introdurre detta domanda. Oltretutto, una tale iscrizione potrebbe addirittura
rivelarsi in contrasto con i principi che presiedono ad una regolare contabilità, in
considerazione della difficoltà di ottenere la restituzione.
Per tutte queste ragioni, la Corte giudica che lItalia ha violato gli obblighi
cui è tenuta in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea.
Lingue disponibili: FR, EN, IT Il testo integrale della sentenza si trova alla nostra pagina Internet www.curia.eu.int. Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674 |
Articolo 29, II comma, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990.
Imposte di fabbricazione e di consumo, sovrapprezzo sullo zucchero e diritti erariali.