COMUNICATO STAMPA n. 113/03
11 dicembre 2003
Sentenza della Corte nella causa pregiudiziale C-322/01
Deutscher Apothekerverband EV/ 0800 DocMorris NV e Jacques Waterval
IL DIVIETO NAZIONALE DI VENDERE PER CORRISPONDENZA I MEDICINALI È CONTRARIO AL DIRITTO COMUNITARIO
PER I MEDICINALI CHE HANNO OTTENUTO UN'AUTORIZZAZIONE ALLIMMISSIONE IN COMMERCIO SUL MERCATO TEDESCO
E NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA
Tale divieto è conforme al diritto comunitario qualora di tratti di medicinali non autorizzati
in uno Stato membro
La 0800 DocMorris NV è una farmacia olandese stabilita in Landgraaf (Paesi Bassi). Il
sig. Jacques Waterval è farmacista, nonché uno dei rappresentanti legali della DocMorris.
Dal giugno 2000, la DocMorris e il sig. Waterval offrono in vendita, allindirizzo
internet «www.0800DocMorris.com», medicinali per uso umano con o senza obbligo di prescrizione medica,
in particolare in lingua tedesca, per consumatori finali residenti in Germania. Si tratta
di medicinali autorizzati o in Germania o nei Paesi Bassi.
Il consumatore ha la possibilità di consultare il comitato di esperti della Farmacia
internet su questioni di salute. Inoltre, il consumatore può contattare direttamente la DocMorris
e il sig. Waterval grazie ad un numero telefonico gratuito o per lettera.
In relazione ai diversi medicinali viene descritto il contenuto della confezione e indicato
il prezzo in euro. Accanto allavvertenza che, se del caso, precisa che un
dato medicinale è soggetto a prescrizione medica, è predisposta una casella per lordine. Maggiori informazioni
sul prodotto in sé possono essere ottenute cliccando sulla denominazione del prodotto.
La DocMorris e il sig. Waterval classificano un dato medicinale come soggetto a
prescrizione medica quando tale medicinale è considerato tale nei Paesi Bassi o nello Stato
in cui risiede il consumatore. La consegna di questo tipo di medicinali avviene
solo su presentazione della ricetta medica originale.
La consegna propriamente detta può essere effettuata in diversi modi. Da un lato,
il consumatore può ritirare personalmente il suo ordinativo presso la farmacia della DocMorris
situata in Landgraaf, città in prossimità della frontiera tra i Paesi Bassi e
la Germania. Daltro lato, il consumatore può per esempio incaricare un servizio di
corriere raccomandato dalla DocMorris, senza incorrere in spese supplementari.
LApothekerverband ha contestato, dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Germania), lofferta di medicinali
via Internet e la consegna per mezzo di un servizio internazionale di vendita
per corrispondenza. A suo parere le disposizioni dellArzneimittelgesetz (legge tedesca sui medicinali AMG)
e del Heilmittelwerbegesetz (legge tedesca in materia di pubblicità dei medicinali; in prosieguo:
lo HWG) non permettono lesercizio di siffatta attività. Tali divieti non violerebbero neppure
le disposizioni del Trattato CE relative alla circolazione delle merci.
In primo luogo, la Corte si esprime sulle disposizioni dellAMG che vietano limportazione
di medicinali, realizzata mediante la vendita per corrispondenza da farmacie autorizzate in altri
Stati membri, in base ad ordinazioni individuali effettuate via Internet. Anzitutto la Corte
constata, per quanto riguarda i medicinali non autorizzati in Germania, che il divieto
generale stabilito dallAMG corrisponde ad un divieto a livello comunitario: secondo la direttiva
che riguarda il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali
(sostituita dal codice comunitario), per poter accedere al mercato di uno Stato membro,
dei medicinali devono aver ottenuto unautorizzazione rilasciata o dallautorità competente di tale Stato
o ai sensi del regime comunitario. Di conseguenza, non occorre esaminare se tali
divieti violino le disposizioni del Trattato CE relative alla circolazione dei medicinali.
Successivamente, in merito ai medicinali che hanno ottenuto unautorizzazione allimmissione in commercio sul
mercato tedesco, la Corte sottolinea che un divieto nazionale di vendita per corrispondenza
dei medicinali costituisce una restrizione della libera circolazione delle merci.
La Corte, riferendosi alla sua giurisprudenza, rileva che una normativa che è idonea ad
avere un simile effetto sulle importazioni di prodotti farmaceutici è compatibile con il Trattato
solo a condizione che sia necessaria a proteggere efficacemente la salute e la
vita delle persone. Qualora si tratti di medicinali non soggetti a prescrizione medica
il divieto non è giustificato, in quanto non si può escludere che siano previste
uninformazione e una consulenza sufficienti. Lacquisto via Internet potrebbe persino presentare dei vantaggi,
come quello di porre ai farmacisti questioni che possono essere formulate con calma
da casa.
Per quanto riguarda i medicinali soggetti a prescrizione medica, la Corte giudica che
permettere la consegna di tali medicinali - sulla base di una ricetta e
senza ulteriore controllo - potrebbe aumentare il rischio che prescrizioni mediche vengano usate
in modo abusivo o scorretto. Daltronde, la possibilità che letichettatura del medicinale si
presenti in unaltra lingua può avere conseguenze più nefaste nel caso di medicinali
soggetti a prescrizione medica. Pertanto, può essere giustificato un divieto nazionale di vendita
per corrispondenza dei medicinali soggetti a prescrizione medica.
In secondo luogo la Corte esamina le disposizioni dellHWG che vietano la pubblicità
relativa alla vendita per corrispondenza di medicinali. La Corte costata che il divieto
che colpisce i medicinali, sottoposti ad unautorizzazione (ma che però non la hanno
in concreto ottenuta) o i medicinali soggetti a prescrizione medica, è conforme al divieto
stabilito dalla direttiva comunitaria e dal codice comunitario in materia di pubblicità relativa
ai medicinali.
Invece, il codice comunitario non consente un divieto di pubblicità per i medicinali
che sono autorizzati e che non sono soggetti a prescrizione medica.
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