Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 114/03

11 dicembre 2003

Sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause T-56/99, T-59/99, T-61/99, T-65/99 e T-66/99

Marlines SA/Commissione, Ventouris Group Enterprises SA/Commissione, Adriatica di Navigazione SpA/Commissione, Strintzis Lines Shipping SA/Commissione, Minoan Lines SA/Commissione

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO CONFERMA IN SOSTANZA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE SANZIONA INTESE ANTICONCORRENZIALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO MARITTIMO FRA LA GRECIA E L'ITALIA

Solo le ammende inflitte alla Ventouris Group Enterprises SA e all'Adriatica di Navigazione SpA sono ridotte in ragione di un'errata valutazione da parte della Commissione della gravità e della portata delle loro rispettive infrazioni.




A seguito del reclamo presentato da un utente, secondo il quale i prezzi dei traghetti fra la Grecia e l'Italia erano molto simili su tutte le linee, la Commissione ha avviato, nel 1992, un'indagine sulle attività di alcune compagnie di navigazione che effettuano servizi di trasporto passeggeri e merci su varie linee marittime fra la Grecia e l'Italia. Con decisione 1998 la Commissione ha constatato l'esistenza di una serie di accordi e di pratiche di fissazione dei prezzi relativi:

ai servizi di traghetto roll-on/roll-off fra i porti di Patrasso (Grecia) e Ancona, e
al trasporto di autocarri sulle linee Patrasso-Bari e Patrasso-Brindisi.

Di conseguenza, la Commissione ha inflitto con la sua decisione ammende complessivamente per circa nove milioni di euro alle sette compagnie partecipanti alle infrazioni.
Cinque delle sette compagnie sanzionate dalla decisione della Commissione hanno perciò proposto ricorso al Tribunale di primo grado chiedendo l'annullamento della decisione 1998 e la riduzione delle ammende.

Il Tribunale conferma, con le sentenze odierne, le constatazioni di fatto della Commisione.

Da un lato, esso respinge gli argomenti delle compagnie di navigazione marittima secondo cui i comportamenti anticoncorrenziali sarebbero stati loro imposti dalle autorità greche: le compagnie non erano prive di autonomia nella definizione delle loro politiche tariffarie. Il Tribunale conferma così che tali accordi falsano la concorrenza nel mercato comune e giudica che la loro esistenza è stata dimostrata dalla Commisione.

Dall'altro lato, il Tribunale considera che la Commissione non ha violato i principi cui è informato l'esercizio dei suoi poteri di accertamento e d'indagine. La Commissione, infatti, non ha ecceduto i suoi poteri effettuando un accertamento nei locali di una società diversa da quella destinataria della decisione di accertamento. Il Tribunale tiene conto del fatto che tali locali erano utilizzati da quest'ultima per sviluppare le sue attività commerciali e potevano essere assimilati ai locali commerciali dell'impresa destinataria della decisione.

Dichiara, inoltre, che la Commissione ha giustamente imputato azioni e attività di una società ad un'altra, avente personalità giuridica diversa dalla prima, in quanto dette due società erano, rispettivamente, committente e agente di commercio e costituivano un'unica entità economica.

Il Tribunale riduce nondimeno le ammende inflitte dalla Commissione a due compagnie di navigazione (Ventouris e Adriatica). A suo giudizio, la Commissione, siccome ha sanzionato con la sua decisione due infrazioni distinte – in funzione delle diverse linee marittime interessate –, non poteva, per ragioni di equità e di proporzionalità, condannare con uguale severità le imprese cui era stata imputata un'unica infrazione (Ventouris e Adriatica, per la linea Patrasso-Bari/Brindisi) e quelle che avevano partecipato a tutt'e due le intese. Il Tribunale ha considerato il peso specifico di tali imprese e l'importanza relativa del traffico sulle singole linee marittime interessate.

Gli importi delle ammende rispettivamente inflitte dalla Commissione e prese in considerazione dal Tribunale sono riportati nella seguente tabella:

Causa  
Ricorrente   Importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione (EUR)   Giudizio del Tribunale (EUR)  
T56/99   Marlines SA  
260 000  
Conferma dell'ammenda iniziale  
T59/99   Ventouris Group Enterprises SA  
1 010 000  
Riduzione dell'ammenda a 252 500  
T61/99   Adriatica di Navigazione SpA  
980 000  
Riduzione dell'ammenda a 245 000  
T65/99   Strintzis Lines Shipping SA  
1 500 000  
Conferma dell'ammenda iniziale  
T66/99   Minoan Lines SA  
3 260 000  
Conferma dell'ammenda iniziale  



Importante: Un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, può essere introdotta davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro le decisioni del Tribunale, entro i due mesi successivi a partire dalla data della loro notifica.


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Le società Anek Lines e Karageorgis Lines, sanzionate rispettivamente con ammende di EUR 1,11 e 1,0 milioni, non hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale.