COMUNICATO STAMPA n. 114/03
11 dicembre 2003
Sentenze del Tribunale di primo grado nelle cause T-56/99, T-59/99, T-61/99, T-65/99 e
T-66/99
Marlines SA/Commissione, Ventouris Group Enterprises SA/Commissione, Adriatica di Navigazione SpA/Commissione, Strintzis Lines Shipping
SA/Commissione, Minoan Lines SA/Commissione
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO CONFERMA IN SOSTANZA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE
SANZIONA INTESE ANTICONCORRENZIALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO MARITTIMO FRA LA GRECIA E L'ITALIA
Solo le ammende inflitte alla Ventouris Group Enterprises SA e all'Adriatica di Navigazione
SpA sono ridotte in ragione di un'errata valutazione da parte della Commissione della
gravità e della portata delle loro rispettive infrazioni.
ai servizi di traghetto roll-on/roll-off fra i porti di Patrasso (Grecia) e Ancona,
e
al trasporto di autocarri sulle linee Patrasso-Bari e Patrasso-Brindisi.
Di conseguenza, la Commissione ha inflitto con la sua decisione ammende complessivamente per
circa nove milioni di euro alle sette compagnie partecipanti alle infrazioni.
Cinque delle sette compagnie sanzionate dalla decisione della Commissione hanno perciò proposto ricorso
al Tribunale di primo grado chiedendo l'annullamento della decisione 1998 e la riduzione
delle ammende.
Il Tribunale conferma, con le sentenze odierne, le constatazioni di fatto della Commisione.
Da un lato, esso respinge gli argomenti delle compagnie di navigazione marittima secondo
cui i comportamenti anticoncorrenziali sarebbero stati loro imposti dalle autorità greche: le compagnie
non erano prive di autonomia nella definizione delle loro politiche tariffarie. Il Tribunale
conferma così che tali accordi falsano la concorrenza nel mercato comune e giudica
che la loro esistenza è stata dimostrata dalla Commisione.
Dall'altro lato, il Tribunale considera che la Commissione non ha violato i principi
cui è informato l'esercizio dei suoi poteri di accertamento e d'indagine. La Commissione, infatti,
non ha ecceduto i suoi poteri effettuando un accertamento nei locali di una
società diversa da quella destinataria della decisione di accertamento. Il Tribunale tiene conto
del fatto che tali locali erano utilizzati da quest'ultima per sviluppare le sue
attività commerciali e potevano essere assimilati ai locali commerciali dell'impresa destinataria della decisione.
Dichiara, inoltre, che la Commissione ha giustamente imputato azioni e attività di una
società ad un'altra, avente personalità giuridica diversa dalla prima, in quanto dette due
società erano, rispettivamente, committente e agente di commercio e costituivano un'unica entità economica.
Il Tribunale riduce nondimeno le ammende inflitte dalla Commissione a due compagnie di
navigazione (Ventouris e Adriatica). A suo giudizio, la Commissione, siccome ha sanzionato con
la sua decisione due infrazioni distinte in funzione delle diverse linee marittime interessate
, non poteva, per ragioni di equità e di proporzionalità, condannare con uguale
severità le imprese cui era stata imputata un'unica infrazione (Ventouris e Adriatica, per
la linea Patrasso-Bari/Brindisi) e quelle che avevano partecipato a tutt'e due le intese.
Il Tribunale ha considerato il peso specifico di tali imprese e l'importanza relativa
del traffico sulle singole linee marittime interessate.
Gli importi delle ammende rispettivamente inflitte dalla Commissione e prese in considerazione dal
Tribunale sono riportati nella seguente tabella:
|
Ricorrente | Importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione (EUR) | Giudizio del Tribunale (EUR) |
T56/99 | Marlines SA |
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Conferma dell'ammenda iniziale |
T59/99 | Ventouris Group Enterprises SA |
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Riduzione dell'ammenda a 252 500 |
T61/99 | Adriatica di Navigazione SpA |
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Riduzione dell'ammenda a 245 000 |
T65/99 | Strintzis Lines Shipping SA |
|
Conferma dell'ammenda iniziale |
T66/99 | Minoan Lines SA |
|
Conferma dell'ammenda iniziale |
Importante: Un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, può essere introdotta davanti alla Corte
di giustizia delle Comunità europee contro le decisioni del Tribunale, entro i due
mesi successivi a partire dalla data della loro notifica.
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Le società Anek Lines e Karageorgis Lines, sanzionate rispettivamente con ammende di EUR
1,11 e 1,0 milioni, non hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale.