Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 116/03

17 dicembre 2003

Sentenza del Tribunale nella causa T-219/99

British Airways plc/Commissione delle Comunità europee

IL TRIBUNALE CONFERMA LA CONDANNA DELLA BRITISH AIRWAYS PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

Il sistema di premi di produzione utilizzato dalla British Airways ai fini della determinazione delle commissioni delle agenzie di viaggi costituisce un abuso della posizione dominante detenuta dalla British Airways sul mercato britannico dei servizi di agenzia di viaggi aerei




La British Airways (BA), prima compagnia aerea britannica, ha concluso degli accordi con le agenzie di viaggi stabilite nel Regno Unito accreditate dall'International Air Transport Association (IATA), ai fini della vendita di biglietti aerei ai viaggiatori. Per effetto di tali accordi, le agenzie di viaggi ricevevano una commissione di base per i biglietti della BA venduti e beneficiavano di altri incentivi finanziari supplementari, in particolare un premio di produzione determinato sulla base dell'incremento delle vendite di biglietti BA da un esercizio all'altro.

Il 9 luglio 1993, la Virgin Atlantic Airways, compagnia aerea concorrente, ha denunciato tali accordi dinanzi alla Commissione.

In esito all'indagine ed all'istruttoria avviata dalla Commissione, la BA ha adottato un nuovo sistema di premi di produzione applicabile a partire dal 1998. Oltre alla nuova aliquota di commissione del 7%, ogni agenzia poteva beneficiare di una commissione supplementare pari sino al 3% per i biglietti internazionali e pari sino all'1% per i biglietti nazionali. Per ogni punto percentuale di miglioramento della produzione rispetto alla percentuale di riferimento del 95% dei biglietti venduti il mese precedente, veniva riconosciuta all'agenzia, in aggiunta alla commissione di base, una commissione supplementare dello 0,1%, applicabile non solo ai maggiori ricavi realizzati, bensì parimenti a tutte le vendite di biglietti BA realizzate nel corso del relativo periodo di riferimento.

Il 9 gennaio 1998 la Virgin ha presentato alla Commissione una seconda denuncia contro tale nuovo sistema di incentivi economici.

Con decisione 14 luglio 1999, la Commissione ha condannato gli accordi e i sistemi di incentivazione attuati dalla BA per abuso della posizione dominante da essa detenuta sul mercato britannico dei servizi di agenzia di viaggi aerei ed ha inflitto alla BA stessa un'ammenda pari a EUR 6,8 milioni. Secondo la Commissione, i sistemi di premi di produzione produrrebbero l'effetto di incoraggiare le agenzie di viaggi britanniche a mantenere o ad incrementare le vendite di biglietti BA, dando ad essa preferenza rispetto ai biglietti delle compagnie aeree concorrenti.

Avverso la decisione, la BA ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado.

Il Tribunale, nella sua sentenza odierna, respinge il ricorso proposto dalla BA.

La BA aveva anzitutto contestato il potere della Commissione di adottare la decisione 14 luglio 1999, in considerazione delle dimissioni collettive dei suoi membri con effetto a decorrere dal 16 marzo 1999, laddove i nuovi commissari sono stati nominati solamente il 15 settembre successivo. Il Tribunale ha rilevato che i commissari dimissionari sono rimasti in carica durante tale periodo, conservando pieni poteri sino alla loro sostituzione.

A fronte dell'argomento secondo cui la BA avrebbe subito una discriminazione per essere stata l'unica compagnia aerea ad essere perseguita, laddove altri vettori aerei avrebbero applicato gli stessi sistemi di incentivi economici, il Tribunale rileva che la circostanza che altri vettori aerei non siano stati sinora oggetto di alcun procedimento di infrazione da parte della Commissione non può costituire motivo per escludere l'infrazione contestata alla BA. La Commissione, quando si trovi di fronte a manovre, da parte di più grandi imprese operanti nello stesso settore economico, ritenute contrarie al diritto della concorrenza ben può concentrare i propri sforzi su una delle imprese interessate. La BA, ove ritenga che altri vettori aerei applichino sistemi di incentivi economici simili ai propri, potrà sempre contestare la decisione della Commissione di non dar seguito alle denunce presentate dalla BA nei confronti dei propri concorrenti.

A parere del Tribunale, nell'accertamento della posizione dominante della BA la Commissione si è legittimamente riferita al mercato britannico dei servizi di distribuzione di biglietti aerei prestati dalle agenzie di viaggi alle imprese di trasporto aereo. Infatti, le agenzie di viaggi costituiscono un canale di distribuzione indispensabile per le compagnie aeree e rappresentano conseguentemente un mercato di servizi distinto. In qualità di acquirente di servizi di distribuzione dei propri biglietti ai viaggiatori la BA detiene dunque, nel Regno Unito, una posizione dominante su tale mercato settoriale.

La BA ha parimenti contestato la sussistenza di una posizione dominante e l'esistenza di un abuso. Il Tribunale ha invece ritenuto provato che la BA detiene una posizione dominante sul mercato britannico dei servizi di agenzia di viaggi aerei, tenuto conto del numero di posti e del numero di voli offerti dalla BA, del volume di biglietti BA venduti dalle agenzie britanniche e del numero di passeggeri per chilometro trasportati su voli BA.

Quanto all'esistenza di un abuso, il Tribunale osserva che lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante può consistere nell'applicazione, nei confronti di partners commerciali, di condizioni diverse per prestazioni equivalenti. Tale ipotesi ricorre, a parere del Tribunale, nel sistema di premi di produzione della BA, potendo tale sistema determinare, nei confronti delle agenzie britanniche di viaggi aerei, l'applicazione a ricavi identici di commissioni di aliquota differente, per effetto della diversa percentuale di incremento delle vendite di biglietti BA da un'agenzia all'altra. Il Tribunale rileva, inoltre, che tale sistema di premi di produzione produce l'effetto di restringere la libertà delle agenzie britanniche di fornire i propri servizi alle compagnie aeree di loro scelta e, conseguentemente, di limitare l'accesso delle compagnie aeree concorrenti della BA alle rotte aeree in partenza dagli aeroporti britannici ovvero dirette verso i medesimi, senza che tale sistema si fondi su una controprestazione economicamente giustificata. La Commissione ha quindi correttamente ritenuto che la BA ha abusato della propria posizione dominante.

Infine, il Tribunale ha confermato l'importo dell'ammenda inflitta alla BA.


Importante: Un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, può essere introdotta davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro la decisione del Tribunale, entro i due mesi successivi a partire dalla data della sua notifica.



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il Tribunale di Primo grado.
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