COMUNICATO STAMPA n. 116/03
17 dicembre 2003
Sentenza del Tribunale nella causa T-219/99
British Airways plc/Commissione delle Comunità europee
IL TRIBUNALE CONFERMA LA CONDANNA DELLA BRITISH AIRWAYS PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
Il sistema di premi di produzione utilizzato dalla British Airways ai fini della
determinazione delle commissioni delle agenzie di viaggi costituisce un abuso della posizione dominante
detenuta dalla British Airways sul mercato britannico dei servizi di agenzia di viaggi
aerei
Il 9 luglio 1993, la Virgin Atlantic Airways, compagnia aerea concorrente, ha denunciato
tali accordi dinanzi alla Commissione.
In esito all'indagine ed all'istruttoria avviata dalla Commissione, la BA ha adottato un
nuovo sistema di premi di produzione applicabile a partire dal 1998. Oltre alla
nuova aliquota di commissione del 7%, ogni agenzia poteva beneficiare di una commissione
supplementare pari sino al 3% per i biglietti internazionali e pari sino all'1%
per i biglietti nazionali. Per ogni punto percentuale di miglioramento della produzione rispetto
alla percentuale di riferimento del 95% dei biglietti venduti il mese precedente, veniva
riconosciuta all'agenzia, in aggiunta alla commissione di base, una commissione supplementare dello 0,1%,
applicabile non solo ai maggiori ricavi realizzati, bensì parimenti a tutte le vendite
di biglietti BA realizzate nel corso del relativo periodo di riferimento.
Il 9 gennaio 1998 la Virgin ha presentato alla Commissione una seconda denuncia
contro tale nuovo sistema di incentivi economici.
Con decisione 14 luglio 1999, la Commissione ha condannato gli accordi e i
sistemi di incentivazione attuati dalla BA per abuso della posizione dominante da essa
detenuta sul mercato britannico dei servizi di agenzia di viaggi aerei ed ha
inflitto alla BA stessa un'ammenda pari a EUR 6,8 milioni. Secondo la Commissione,
i sistemi di premi di produzione produrrebbero l'effetto di incoraggiare le agenzie di
viaggi britanniche a mantenere o ad incrementare le vendite di biglietti BA, dando
ad essa preferenza rispetto ai biglietti delle compagnie aeree concorrenti.
Avverso la decisione, la BA ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di primo
grado.
Il Tribunale, nella sua sentenza odierna, respinge il ricorso proposto dalla BA.
La BA aveva anzitutto contestato il potere della Commissione di adottare la decisione
14 luglio 1999, in considerazione delle dimissioni collettive dei suoi membri con effetto
a decorrere dal 16 marzo 1999, laddove i nuovi commissari sono stati nominati
solamente il 15 settembre successivo. Il Tribunale ha rilevato che i commissari dimissionari
sono rimasti in carica durante tale periodo, conservando pieni poteri sino alla loro
sostituzione.
A fronte dell'argomento secondo cui la BA avrebbe subito una discriminazione per essere
stata l'unica compagnia aerea ad essere perseguita, laddove altri vettori aerei avrebbero applicato
gli stessi sistemi di incentivi economici, il Tribunale rileva che la circostanza che
altri vettori aerei non siano stati sinora oggetto di alcun procedimento di infrazione
da parte della Commissione non può costituire motivo per escludere l'infrazione contestata alla
BA. La Commissione, quando si trovi di fronte a manovre, da parte di
più grandi imprese operanti nello stesso settore economico, ritenute contrarie al diritto della
concorrenza ben può concentrare i propri sforzi su una delle imprese interessate. La
BA, ove ritenga che altri vettori aerei applichino sistemi di incentivi economici simili
ai propri, potrà sempre contestare la decisione della Commissione di non dar seguito
alle denunce presentate dalla BA nei confronti dei propri concorrenti.
A parere del Tribunale, nell'accertamento della posizione dominante della BA la Commissione si
è legittimamente riferita al mercato britannico dei servizi di distribuzione di biglietti aerei prestati
dalle agenzie di viaggi alle imprese di trasporto aereo. Infatti, le agenzie di
viaggi costituiscono un canale di distribuzione indispensabile per le compagnie aeree e rappresentano
conseguentemente un mercato di servizi distinto. In qualità di acquirente di servizi di
distribuzione dei propri biglietti ai viaggiatori la BA detiene dunque, nel Regno Unito,
una posizione dominante su tale mercato settoriale.
La BA ha parimenti contestato la sussistenza di una posizione dominante e l'esistenza
di un abuso. Il Tribunale ha invece ritenuto provato che la BA detiene
una posizione dominante sul mercato britannico dei servizi di agenzia di viaggi aerei,
tenuto conto del numero di posti e del numero di voli offerti dalla
BA, del volume di biglietti BA venduti dalle agenzie britanniche e del numero
di passeggeri per chilometro trasportati su voli BA.
Quanto all'esistenza di un abuso, il Tribunale osserva che lo sfruttamento abusivo di
una posizione dominante può consistere nell'applicazione, nei confronti di partners commerciali, di condizioni
diverse per prestazioni equivalenti. Tale ipotesi ricorre, a parere del Tribunale, nel sistema
di premi di produzione della BA, potendo tale sistema determinare, nei confronti delle
agenzie britanniche di viaggi aerei, l'applicazione a ricavi identici di commissioni di aliquota
differente, per effetto della diversa percentuale di incremento delle vendite di biglietti BA
da un'agenzia all'altra. Il Tribunale rileva, inoltre, che tale sistema di premi di
produzione produce l'effetto di restringere la libertà delle agenzie britanniche di fornire i
propri servizi alle compagnie aeree di loro scelta e, conseguentemente, di limitare l'accesso
delle compagnie aeree concorrenti della BA alle rotte aeree in partenza dagli aeroporti
britannici ovvero dirette verso i medesimi, senza che tale sistema si fondi su
una controprestazione economicamente giustificata. La Commissione ha quindi correttamente ritenuto che la BA
ha abusato della propria posizione dominante.
Infine, il Tribunale ha confermato l'importo dell'ammenda inflitta alla BA.
Importante: Un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, può essere introdotta davanti alla Corte
di giustizia delle Comunità europee contro la decisione del Tribunale, entro i due
mesi successivi a partire dalla data della sua notifica.
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