Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 11/03

27 febbraio 2003


Conclusioni dell'avvocato generale sig. L.A. Geelhoed nella causa C-109/01

Secretary of State for the Home Department contro Hacene Akrich


UN CITTADINO COMUNITARIO CHE SI E' AVVALSO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, AL RITORNO NEL PROPRIO PAESE , PUO' FAR VALERE IL DIRITTO CHE SI STABILISCA ANCHE IL CONIUGE, INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA NAZIONALITA'

Uno Stato membro può peraltro richiamarsi a ragioni imperative di interesse nazionale per vietare l'ingresso del coniuge che sia cittadino di uno Stato terzo e che non possa entrare nell'Unione europea in forza della legge sull'immigrazione vigente in uno Stato membro.
I motivi per cui il lavoratore ed il coniuge fanno uso dei diritti che derivano dalla libera circolazione dei lavoratori sono irrilevanti.

Al sig. Akrich, cittadino marocchino sposato con una cittadina britannica, è stato negato, a causa dei suoi precedenti personali, l'ingresso nel Regno Unito in forza della normativa britannica sull'immigrazione. Per riuscire, nonostante ciò, a conseguire che il signor Akrich potesse stabilirsi col coniuge nel Regno Unito, ambedue i coniugi hanno soggiornato per sei mesi in Irlanda, dove la sig.ra Akrich ha lavorato presso una banca. Successivamente il sig. Akrich ha invocato il diritto comunitario per ottenere la revoca dell'ordine di espulsione emesso contro di lui nel Regno Unito e tuttora valido.

Egli si richiama alle regole comunitarie in materia di libera circolazione dei lavoratori quali sono state interpretate nella sentenza Singh 1, in forza della quale il cittadino di uno Stato membro che ha lavorato in un altro Stato membro, al suo ritorno nel primo Stato mantiene il diritto di farsi accompagnare dal coniuge, indipendentemente dalla nazionalità di quest'ultimo. Sulla base della normativa comunitaria il coniuge ha un diritto proprio a stabilirsi nello Stato membro di cui il lavoratore è cittadino.

L'Immigration Appeal Tribunal ha chiesto alla Corte di giustizia se il cittadino comunitario possa, al rientro nel proprio Stato membro d'origine, invocare il diritto riconosciuto dall'ordinamento comunitario ai lavoratori migranti di ottenere che il coniuge stabilisca con lui nello Stato membro di origine e se quest'ultimo Stato debba accettare che al coniuge non si applichino le leggi nazionali sull'immigrazione.

L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.  

L'avvocato generale Geelhoed osserva che la causa trae origine dalla concomitanza di due distinti settori di competenza. Da un lato, la normativa nazionale sull'immigrazione che rientra ancora in gran parte nella competenza degli Stati membri e che ostacola l'ingresso di cittadini di Stati terzi nel territorio dell'Unione europea. Dall'altro, la libera circolazione delle persone all'interno della stessa Unione europea, che è quasi completamente disciplinata dal diritto comunitario e che viceversa sopprime, per quanto possibile, tutti gli ostacoli all'accesso ad un altro Stato membro all'interno dell'Unione europea. Quando - come nel caso Akrich - il cittadino di uno Stato terzo ha sposato un cittadino comunitario, l'ostacolo posto dalla normativa sull'immigrazione consiste in una previa verifica individuale da parte delle autorità: gli Stati membri fissano per l'autorizzazione all'ingresso rigorose condizioni, in particolare per prevenire i matrimoni simulati. In forza della libera circolazione delle persone sancita dal diritto comunitario il cittadino di uno Stato membro che si stabilisca come lavoratore in un altro Stato membro può invece sempre farsi accompagnare dal proprio coniuge, senza previa verifica individuale ed indipendentemente dalla nazionalità di quest'ultimo.

Questa incongruenza tra le rigide norme nazionali sull'immigrazione e le flessibili regole comunitarie in materia di libera circolazione delle persone si manifesta - osserva l'avvocato generale - quando persone non ancora autorizzate ad entrare o prive - come il sig. Akrich - di un titolo di soggiorno nel territorio dell'Unione europea invocano il diritto comunitario per poter legalmente accedere al suddetto territorio. Il diritto comunitario viene così invocato per un problema che rientra sostanzialmente nella competenza nazionale in materia di immigrazione.

Il nocciolo della questione non è che una lavoratrice comunitaria voglia farsi accompagnare dal coniuge nell'esercizio di un diritto riconosciutole dall'ordinamento comunitario, bensì che voglia sfruttare il proprio status di lavoratrice per procurare al coniuge l'accesso al territorio dell'Unione europea.

L'avvocato generale Geelhoed propone al riguardo la seguente soluzione.

Egli ricorda innanzi tutto, che un cittadino comunitario che si sia avvalso del diritto alla libera circolazione dei lavoratori può invocare questo diritto, una volta rientrato nel proprio paese, per ottenere per il proprio coniuge il diritto di stabilirsi con lui nel suddetto paese, indipendentemente dalla nazionalità del coniuge stesso. Tuttavia lo Stato membro di cui il lavoratore è cittadino può applicare la propria normativa sull'immigrazione e vietare, in forza di tale normativa, l'ingresso nel proprio territorio al coniuge del lavoratore, quando detto coniuge sia cittadino di uno Stato terzo e non sia autorizzato ad entrare nell'Unione europea in virtù della normativa sull'immigrazione. Esso può, a tal fine, invocare ragioni imperative di interesse nazionale.

Questa conclusione è però subordinata a talune condizioni. I coniugi Akrich sono comunque ostacolati nell'esercizio del diritto alla libera circolazione che è loro attribuito dall'ordinamento comunitario. L'avvocato generale Geelhoed giustifica l'applicazione della verifica in esame rifacendosi all'esigenza di eseguire e mantenere la normativa sull'immigrazione. La previa verifica individuale di una persona che non si trova ancora legalmente nel territorio dell'Unione europea costituisce un presupposto indispensabile per la piena realizzazione del mercato interno accompagnata dalla libera circolazione delle persone nell'ambito del suddetto mercato. Si deve pertanto evitare che le leggi nazionali sull'immigrazione siano eluse ed il rischio che ciò presenterebbe per la possibilità di applicare e di mantenere in vigore la normativa nazionale sull'immigrazione non deve essere sottovalutato.

Si può parlare in questo caso di abuso del diritto comunitario? I coniugi Akrich hanno apertamente dichiarato che si erano stabiliti in Irlanda al solo fine di poter eludere le normebritanniche in materia di immigrazione. Ma l'avvocato generale non ritiene che sussista un abuso del diritto comunitario. Egli osserva, a questo riguardo, che è difficile applicare ad un caso concreto la dottrina dell'abuso del diritto comunitario. E' facile manipolare i criteri soggettivi, in particolare quello che si riferisce alle intenzioni degli interessati. I criteri oggettivi poi, quale ad esempio la durata del soggiorno in Irlanda, si prestano ad essere adattati alle circostanze. Perciò il confine tra uso e abuso del diritto comunitario, quando questo è invocato per ottenere un risultato non previsto dal legislatore, è difficile da tracciare.


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1 -     Sentenza della Corte di giustizia 7 luglio 1992, causa C-370/90 (Racc. pag. I-4265).