Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 12/03

4 marzo 2003

Sentenza del Tribunale nella causa T-319/99

FENIN (Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental / Commissione


IL TRIBUNALE RESPINGE IL RICORSO PROPOSTO DALLA FENIN CONTRO LA COMMISSIONE

Quando un ente acquista un prodotto per impiegarlo nell'ambito di un'attività non economica, non può essere considerato come un'impresa ai sensi del diritto comunitario della concorrenza


La FENIN (Federación Nacional de Empresas de Instrumentación Científica Médica, Técnica y Dental) è un'associazione cui aderisce la maggioranza delle imprese che commercializzano prodotti sanitari in Spagna. Gli organismi che gestiscono il sistema sanitario nazionale spagnolo (Sistema Nacional de Salud, in prosieguo: il "SNS") acquistano dalla ricorrente prodotti sanitari utilizzati successivamente negli ospedali spagnoli. Secondo la FENIN il ritardo medio nel pagamento di questi prodotti è di 300 giorni, senza che la FENIN possa esercitare pressione a tale riguardo, data la posizione dominante di cui godono gli organismi del SNS.

Pertanto la FENIN ha denunziato alla Commissione gli organismi spagnoli del SNS, invocando un abuso di posizione dominante. Tuttavia, la Commissione ha respinto la denunzia, con la motivazione che gli enti che gestiscono il SNS non agivano in qualità di imprese. La FENIN ha proposto un ricorso contro la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale di primo grado.

Il Tribunale ricorda in primo luogo la nozione di impresa nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza: essa comprende qualsiasi entità che eserciti un' attività economica a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento. Ció che caratterizza un'attività economica è l'offerta di beni o servizi su un mercato determinato e non l'attività di acquisto in quanto tale. Dunque, è il carattere economico o non economico dell'utilizzazione successiva del prodotto acquistato che determina il carattere dell'attività di acquisto. Di conseguenza, quanto un ente acquista un prodotto per impiegarlo nell'ambito di un'attività non economica, per esempio di un'attività puramente sociale, non agisce in qualità di impresa, anche se può esercitare un potere economico molto rilevante.

Il Tribunale rileva quindi che gli enti che svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale, basata sul principio della solidarietà e sprovvista di ogni scopo di lucro, non costituiscono imprese.

Nella fattispecie, il Tribunale constata che il SNS spagnolo funziona secondo il principio di solidarietà in quanto è finanziato attraverso oneri sociali e offre una prestazione gratuita di servizi ai suoi iscritti sulla base di una copertura universale.

Per questi due motivi, gli organismi del SNS non possono essere considerati come imprese ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, né nella loro attività di gestione del SNS né nella loro attività di acquisto ad essa collegata.

Pertanto, il Tribunale non ritiene necessario analizzare gli argomenti della FENIN in merito all'abuso di posizione dominante e respinge il ricorso.


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