Gli Stati membri potrebbero tuttavia adottare misure protettive qualora sussistano motivi
fondati per ritenere che l'utilizzazione dei prodotti alimentari in questione presenti pericoli
per la salute umana o per l'ambiente
Negli anni 1997 e 1998 la Monsanto Europe S.A. e altre due imprese hanno immesso sul mercato
prodotti alimentari (in particolare farina derivata da granturco geneticamente modificato),
attraverso una procedura semplificata. In precedenza la competente autorità britannica preposta
al controllo dei prodotti alimentari aveva attestato che i prodotti in questione erano
sostanzialmente equivalenti ai prodotti tradizionali. La Repubblica italiana ha sollevato però
dubbi sull'innocuità dei prodotti e ha stabilito con decreto un divieto provvisorio di vendita e di
utilizzazione per i prodotti derivati dalle linee notificate di granturco.
La Monsanto e a. hanno impugnato quindi il decreto italiano dinanzi al TAR Lazio. A loro avviso
esso è in contrasto con il diritto comunitario.
Prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati, ma che non contengono più
tali prodotti, possono essere immessi sul mercato comunitario in base al regolamento (CE)
n. 258/97 sui nuovi prodotti e sui nuovi ingredienti alimentari in base ad una procedura
semplificata, senza bisogno di una previa autorizzazione da parte della Commissione. Come
ulteriore requisito per la procedura semplificata occorre che il nuovo prodotto alimentare sia
sostanzialmente equivalente agli analoghi prodotti tradizionali, il che può essere provato
mediante un certificato di un'autorità nazionale preposta al controllo dei prodotti alimentari.
Nella fattispecie erano stati inseriti geni nel granturco che lo rendevano resistente contro
determinati erbicidi e parassiti. Mediante la lavorazione della farina di granturco era stato
distrutto il DNA geneticamente modificato, dando luogo ad un prodotto alimentare derivato da
organismi geneticamente modificati, ma non contenente più detti organismi, in quanto nella
farina non esistevano più organismi capaci di riprodursi.
Tuttavia, la farina di granturco conteneva ancora piccolissimi quantitativi di proteine
transgeniche (prodotti dei geni aggiunti) che però - per quanto noto - non causavano pericoli per
la salute umana.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla lite relativa al
decreto italiano, ha presentato alla Corte di giustizia a questo riguardo una serie di questioni in
via pregiudiziale.
L'avvocato generale Alber presenta oggi le sue conclusioni nella causa in esame.
Il parere dell'avvocato generale non vincola la Corte. L'avvocato generale ha il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica delle cause di cui è incaricato. |
Secondo l'avvocato generale, in base alle ragioni su cui si fonda il regolamento comunitario i
nuovi prodotti alimentari devono essere considerati sostanzialmente equivalenti ai prodotti
tradizionali e pertanto possono essere immessi nel mercato secondo la procedura semplificata,
anche nell'ipotesi in cui in essi siano ancora presenti residui di proteine transgeniche,
purché sia dimostrato che tali sostanze non rappresentano un rischio per il consumatore.
Il TAR vorrebbe inoltre sapere in quale misura gli Stati membri siano autorizzati ad adottare
proprie misure protettive, qualora sussistano dubbi sull'equivalenza sostanziale dei nuovi
prodotti con i prodotti tradizionali.
L'avvocato generale giunge al riguardo alla conclusione che il governo italiano in base alla norma
comunitaria poteva emanare misure provvisorie qualora avesse, a seguito di nuove
informazioni o di una nuova valutazione di informazioni già esistenti motivi fondati per
ritenere che l'utilizzazione dei prodotti in questione presentasse rischi per la salute umana
o per l'ambiente. Ad avviso dell'avvocato generale, tali misure possono essere mantenute in
vigore fintantoché la Commissione o il Consiglio abbiano adottato una decisione sulla validità
dei motivi addotti, decisione che non è stata finora adottata.
L'avvocato generale osserva che la Commissione e gli Stati membri, tenuto conto delle obiezioni
e delle critiche formulate, avevano convenuto di non applicare più a partire dal 1998 la procedura
semplificata per prodotti derivati da organismi geneticamente modificati. Inoltre, la Commissione
non prevede più, nella sua proposta di un nuovo regolamento del 2001, alcuna procedura
semplificata.
Nota: I giudici della Corte di giustizia si pronunceranno prossimamente sulla causa in
esame.
Lingue disponibili: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo.
Per il testo integrale delle conclusioni consulti la nostra pagina Internet verso le ore
15.00 di oggi
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna |