Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 18/03


13 marzo 2003

Conclusioni dell'avvocato generale Siegbert Alber nella causa C-236/01

Monsanto agricoltura SpA e a. / Presidenza del Consiglio dei Ministri e a.


AD AVVISO DELL'AVVOCATO GENERALE NUOVI PRODOTTI ALIMENTARI POSSONO ESSERE IMMESSI SUL MERCATO SECONDO UNA PROCEDURA SEMPLIFICATA ANCHE QUALORA IN TALI PRODOTTI SIANO ANCORA PRESENTI RESIDUI DI PROTEINE TRANSGENICHE, PURCHE' ESSI SIANO INECCEPIBILI SOTTO IL PROFILO SANITARIO

Gli Stati membri potrebbero tuttavia adottare misure protettive qualora sussistano motivi fondati per ritenere che l'utilizzazione dei prodotti alimentari in questione presenti pericoli per la salute umana o per l'ambiente


Negli anni 1997 e 1998 la Monsanto Europe S.A. e altre due imprese hanno immesso sul mercato prodotti alimentari (in particolare farina derivata da granturco geneticamente modificato), attraverso una procedura semplificata. In precedenza la competente autorità britannica preposta al controllo dei prodotti alimentari aveva attestato che i prodotti in questione erano sostanzialmente equivalenti ai prodotti tradizionali. La Repubblica italiana ha sollevato però dubbi sull'innocuità dei prodotti e ha stabilito con decreto un divieto provvisorio di vendita e di utilizzazione per i prodotti derivati dalle linee notificate di granturco.

La Monsanto e a. hanno impugnato quindi il decreto italiano dinanzi al TAR Lazio. A loro avviso esso è in contrasto con il diritto comunitario.

Prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati, ma che non contengono più tali prodotti, possono essere immessi sul mercato comunitario in base al regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e sui nuovi ingredienti alimentari in base ad una procedura semplificata, senza bisogno di una previa autorizzazione da parte della Commissione. Come ulteriore requisito per la procedura semplificata occorre che il nuovo prodotto alimentare sia sostanzialmente equivalente agli analoghi prodotti tradizionali, il che può essere provato mediante un certificato di un'autorità nazionale preposta al controllo dei prodotti alimentari.

Nella fattispecie erano stati inseriti geni nel granturco che lo rendevano resistente contro determinati erbicidi e parassiti. Mediante la lavorazione della farina di granturco era stato distrutto il DNA geneticamente modificato, dando luogo ad un prodotto alimentare derivato da organismi geneticamente modificati, ma non contenente più detti organismi, in quanto nella farina non esistevano più organismi capaci di riprodursi.

Tuttavia, la farina di granturco conteneva ancora piccolissimi quantitativi di proteine transgeniche (prodotti dei geni aggiunti) che però - per quanto noto - non causavano pericoli per la salute umana.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla lite relativa al decreto italiano, ha presentato alla Corte di giustizia a questo riguardo una serie di questioni in via pregiudiziale.

L'avvocato generale Alber presenta oggi le sue conclusioni nella causa in esame.

Il parere dell'avvocato generale non vincola la Corte. L'avvocato generale ha il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica delle cause di cui è incaricato.  

Con la prima questione il TAR si interroga sull' interpretazione della nozione di equivalenza sostanziale. Egli si chiede se possa esserci equivalenza sostanziale anche nel caso in cui nel prodotto alimentare siano ancora rinvenibili tracce di proteine transgeniche.

Secondo l'avvocato generale, in base alle ragioni su cui si fonda il regolamento comunitario i nuovi prodotti alimentari devono essere considerati sostanzialmente equivalenti ai prodotti tradizionali e pertanto possono essere immessi nel mercato secondo la procedura semplificata, anche nell'ipotesi in cui in essi siano ancora presenti residui di proteine transgeniche, purché sia dimostrato che tali sostanze non rappresentano un rischio per il consumatore.

Il TAR vorrebbe inoltre sapere in quale misura gli Stati membri siano autorizzati ad adottare proprie misure protettive, qualora sussistano dubbi sull'equivalenza sostanziale dei nuovi prodotti con i prodotti tradizionali.

L'avvocato generale giunge al riguardo alla conclusione che il governo italiano in base alla norma comunitaria poteva emanare misure provvisorie qualora avesse, a seguito di nuove informazioni o di una nuova valutazione di informazioni già esistenti motivi fondati per ritenere che l'utilizzazione dei prodotti in questione presentasse rischi per la salute umana o per l'ambiente. Ad avviso dell'avvocato generale, tali misure possono essere mantenute in vigore fintantoché la Commissione o il Consiglio abbiano adottato una decisione sulla validità dei motivi addotti, decisione che non è stata finora adottata.

L'avvocato generale osserva che la Commissione e gli Stati membri, tenuto conto delle obiezioni e delle critiche formulate, avevano convenuto di non applicare più a partire dal 1998 la procedura semplificata per prodotti derivati da organismi geneticamente modificati. Inoltre, la Commissione non prevede più, nella sua proposta di un nuovo regolamento del 2001, alcuna procedura semplificata.

Nota: I giudici della Corte di giustizia si pronunceranno prossimamente sulla causa in esame.



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