Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 28/03

3 aprile 2003

Procedimento penale contro Matthias Hoffmann


Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-144/00

IL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ FISCALE OSTA A CHE ARTISTI INDIVIDUALI NON SIANO TRATTATI COME I GRUPPI CULTURALI PER QUANTO RIGUARDA L'ESENZIONE DALL'IVA

Gli Stati membri possono subordinare, per gli artisti individuali come per i gruppi culturali, le esenzioni per talune prestazioni di servizi culturali a determinate condizioni (ad esempio l'assenza di ricerca sistematica del profitto e il carattere essenzialmente gratuito dell'organizzazione di servizi culturali)



Il sig. Hoffmann, organizzatore di concerti, ha organizzato la tournée mondiale di tre famosi cantanti solisti. Nell'ambito di tale tournée sono stati organizzati due concerti in Germania.

Il sig. Hoffmann non ha operato trattenute ai sensi dell'IVA sui cachets pagati ai tre solisti per i due concerti e non ha versato l'IVA all'amministrazione tedesca. Egli avrebbe dovuto, in base all'Umsatzsteuergesetz (legge tedesca sull'IVA), effettuare egli stesso la trattenuta e il versamento in questione, in quanto gli artisti erano residenti all'estero.

Per tale fatti, il sig. Hoffmann è stato incriminato per frode fiscale e condannato con sentenza 22 dicembre 1998 del Landgericht Mannheim.

La decisione del Landgericht è fondata principalmente sul fatto che, secondo la normativa tedesca, l'esenzione dall'IVA in favore delle attività culturali si applica solo a organismi, il che esclude gli artisti individuali.

A sostegno del suo ricorso proposto dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) contro la sentenza di condanna, il sig. Hoffmann ha sostenuto che il rifiuto di applicare l'esenzione dall'IVA viola il diritto comunitario. Si tratterebbe, a suo giudizio, di una discriminazione ingiustificata.

Il Bundesgerichtshof ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee come interpretare le disposizioni della sesta direttiva IVA 1 e se i solisti debbano poter beneficiare alle stesse condizioni degli organismi culturali dell'esenzione dall'IVA.


La Corte ricorda, anzitutto, che nella causa Gregg 2 essa ha giudicato che il termine "organismo" di cui alla sesta direttiva IVA può comprendere le persone fisiche. Così il beneficio delle esenzioni previste in favore degli "organismi" non è limitato alle sole operazioni effettuate da persone giuridiche, ma può essere esteso alle operazioni effettuate dai singoli.

La Corte sottolinea che non vi è alcuna ragione per discostarsi da tale analisi, trattandosi di servizi culturali, in riferimento ad artisti che forniscono una prestazione individuale, come quella dei cantanti solisti. In particolare, siffatti artisti possono, allo stesso modo di un gruppo culturale, svolgere la loro attività a titolo professionale, semi-professionale o amatoriale e farlo sia traendone profitto, sia a titolo gratuito, coprendo, se del caso, solo le loro spese.

Di conseguenza, il principio di neutralità fiscale osta a che artisti individuali, cui viene riconosciuto il carattere culturale delle loro prestazioni, non possano essere considerati, a determinate condizioni, allo stesso titolo dei gruppi culturali, come organismi culturali di diritto pubblico i quali sono esonerati dall'IVA.

Tuttavia, la Corte rileva che gli Stati membri possono, per gli artisti individuali come pure per i gruppi culturali non di diritto pubblico, subordinare le esenzioni a una o più condizioni, in particolare, all'assenza di ricerca sistematica del profitto e al carattere essenzialmente gratuito dell'organizzazione delle prestazioni culturali.

Infine la Corte valuta se il titolo dell'art. 13, punto A, "esenzione a favore di alcune attività di interesse pubblico" comporti restrizioni alle esenzioni quando le prestazioni sono fornite precipuamente a scopo commerciale. La Corte constata che le attività che debbono essere esentate, quelle che possono esserlo dagli Stati membri e quelle che non possono esserlo, nonché le condizioni per l'esenzione, sono definite con esattezza nel testo dell'art. 13 A della sesta direttiva IVA; quest'ultimo non esclude in linea di principio dal beneficio delle esenzioni, talune attività, per il fatto che esse hanno un carattere commerciale.

In sostanza, il carattere commerciale di un'attività non esclude di per sé che essa presenti carattere di un'attività di interesse pubblico. Ma la direttiva autorizza gli Stati membri a subordinare l'esenzione di organismi privati a talune condizioni e, in particolare, all'assenza della ricerca sistematica del profitto.



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1 Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. 2 Sentenza 7 settembre 1999, causa C-216/97, Gregg (Racc. pag. I-4947).