Il sig. Hoffmann non ha operato trattenute ai sensi dell'IVA sui cachets pagati ai tre solisti per
i due concerti e non ha versato l'IVA all'amministrazione tedesca. Egli avrebbe dovuto, in base
all'Umsatzsteuergesetz (legge tedesca sull'IVA), effettuare egli stesso la trattenuta e il versamento
in questione, in quanto gli artisti erano residenti all'estero.
Per tale fatti, il sig. Hoffmann è stato incriminato per frode fiscale e condannato con sentenza 22
dicembre 1998 del Landgericht Mannheim.
La decisione del Landgericht è fondata principalmente sul fatto che, secondo la normativa
tedesca, l'esenzione dall'IVA in favore delle attività culturali si applica solo a organismi, il che
esclude gli artisti individuali.
A sostegno del suo ricorso proposto dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione)
contro la sentenza di condanna, il sig. Hoffmann ha sostenuto che il rifiuto di applicare
l'esenzione dall'IVA viola il diritto comunitario. Si tratterebbe, a suo giudizio, di una
discriminazione ingiustificata.
Il Bundesgerichtshof ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee come interpretare le disposizioni della sesta direttiva IVA 1 e se i solisti debbano poter beneficiare alle stesse condizioni degli organismi culturali dell'esenzione dall'IVA.
La Corte ricorda, anzitutto, che nella causa Gregg 2 essa ha giudicato che il termine "organismo"
di cui alla sesta direttiva IVA può comprendere le persone fisiche. Così il beneficio delle
esenzioni previste in favore degli "organismi" non è limitato alle sole operazioni effettuate da
persone giuridiche, ma può essere esteso alle operazioni effettuate dai singoli.
La Corte sottolinea che non vi è alcuna ragione per discostarsi da tale analisi, trattandosi di
servizi culturali, in riferimento ad artisti che forniscono una prestazione individuale, come quella
dei cantanti solisti. In particolare, siffatti artisti possono, allo stesso modo di un gruppo culturale,
svolgere la loro attività a titolo professionale, semi-professionale o amatoriale e farlo sia
traendone profitto, sia a titolo gratuito, coprendo, se del caso, solo le loro spese.
Di conseguenza, il principio di neutralità fiscale osta a che artisti individuali, cui viene
riconosciuto il carattere culturale delle loro prestazioni, non possano essere considerati,
a determinate condizioni, allo stesso titolo dei gruppi culturali, come organismi culturali
di diritto pubblico i quali sono esonerati dall'IVA.
Tuttavia, la Corte rileva che gli Stati membri possono, per gli artisti individuali come pure per
i gruppi culturali non di diritto pubblico, subordinare le esenzioni a una o più condizioni, in
particolare, all'assenza di ricerca sistematica del profitto e al carattere essenzialmente gratuito
dell'organizzazione delle prestazioni culturali.
Infine la Corte valuta se il titolo dell'art. 13, punto A, "esenzione a favore di alcune attività di
interesse pubblico" comporti restrizioni alle esenzioni quando le prestazioni sono fornite
precipuamente a scopo commerciale. La Corte constata che le attività che debbono essere
esentate, quelle che possono esserlo dagli Stati membri e quelle che non possono esserlo, nonché
le condizioni per l'esenzione, sono definite con esattezza nel testo dell'art. 13 A della sesta
direttiva IVA; quest'ultimo non esclude in linea di principio dal beneficio delle esenzioni, talune
attività, per il fatto che esse hanno un carattere commerciale.
In sostanza, il carattere commerciale di un'attività non esclude di per sé che essa presenti
carattere di un'attività di interesse pubblico. Ma la direttiva autorizza gli Stati membri a
subordinare l'esenzione di organismi privati a talune condizioni e, in particolare, all'assenza della
ricerca sistematica del profitto.
Lingue disponibili: tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano, olandese. Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna |
1 Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme. 2 Sentenza 7 settembre 1999, causa C-216/97, Gregg (Racc. pag. I-4947).