PER LA PRIMA VOLTA LA CORTE E' INVITATA A PRONUNCIARSI SULLA
QUESTIONE DELLA RESPONSABILITA' DI UNO STATO MEMBRO PER DANNI
CAUSATI AI SINGOLI DA UNA VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO
DA PARTE DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE SUPREMO
L'avvocato generale P. Léger ritiene che gli Stati membri siano tenuti a risarcire i danni
causati ai singoli in un tale caso di specie e che le condizioni minime che fanno sorgere tale
diritto a risarcimento rientrino nel diritto comunitario.
Il sig. Köbler è, dal 1986, professore universitario di ruolo in Austria. Facendo valere quindici
anni di insegnamento universitario in diversi Stati membri, ha chiesto il beneficio di un'indennità
speciale di anzianità di servizio prevista da una legge austriaca. La sua domanda è stata respinta,
poiché la concessione di questa indennità è subordinata dalla legge al compimento di quindici
anni di insegnamento in università esclusivamente austriache. Egli ha presentato un ricorso
contro questa decisione, trattandosi, a suo parere, di una discriminazione indiretta incompatibile
con il principio della libera circolazione dei lavoratori; il Verwaltungsgerichtshof (giudice
superiore amministrativo austriaco) ha adito la Corte di giustizia.
Essendo stata nel frattempo pronunciata una sentenza 1 in un caso analogo, la Corte ha chiesto
a tale giudice nazionale se mantenesse la sua questione. Tenuto conto di questa sentenza, il
Verwaltungsgerichtshof ha ritirato la sua questione e ha ritenuto che il premio di cui trattasi
costituisse un premio di fedeltà che giustificava una deroga al principio della libera circolazione
dei lavoratori, di modo che il rifiuto opposto al sig. Köbler non è incompatibile con il diritto
comunitario.
Il sig. Köbler ha ritenuto che questa decisione del giudice austriaco violasse talune disposizioni
comunitarie e gli causasse, per tale motivo, un danno. Egli ha quindi avviato un'azione per
responsabilità contro la Repubblica d'Austria dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen
Wien (giudice civile) che, a sua volta, si è rivolto alla Corte di giustizia.
Il principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da una violazione del
diritto comunitario deve estendersi al caso di una violazione imputabile a un organogiurisdizionale supremo, tenuto conto del fatto che il diritto austriaco esclude la responsabilità
dello Stato in questo caso di specie?
Il parere dell'avvocato generale non vincola la Corte. Egli ha il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa ad essa sottoposta. |
Gli Stati membri non potrebbero sfuggire a ogni responsabilità causata da decisioni dei loro
organi giurisdizionali supremi per considerazioni attinenti in particolare al rispetto dell'autorità
della cosa definitivamente giudicata.
L'avvocato generale si occupa poi delle condizioni sostanziali richieste per ammettere la
responsabilità dello Stato nel caso di specie. La definizione di queste condizioni deve rispondere
al tempo stesso alle particolarità della funzione giurisdizionale e alla necessità di preservare una
certa coerenza con il regime di responsabilità applicabile all'azione legislativa o amministrativa.
Di conseguenza, l'avvocato generale propone di ammettere le tre condizioni minime poste dalla
Corte relativamente alla sussistenza della responsabilità dello Stato per atti del legislatore o
dell'amministrazione:
1. la norma violata conferisce diritti ai singoli,
2. la violazione di cui trattasi è sufficientemente caratterizzata,
3. esiste un nesso di causalità diretto tra la violazione di cui è causa e il danno subito dai
singoli.
Per quanto riguarda la seconda condizione attinente alla natura della violazione di cui trattasi,
l'avvocato generale ritiene che il criterio decisivo riguardi il carattere scusabile o meno dell'errore
di diritto di cui è causa.
Spetta agli Stati membri designare i giudici nazionali competenti a conoscere tali azioni per
responsabilità e questi giudici devono valutare caso per caso se queste condizioni sostanziali
siano soddisfatte. Secondo l'avvocato generale, in questa causa si può ritenere che il
Verwaltungsgerichtshof abbia commesso un errore inescusabile respingendo la domanda del sig.
Köbler; esso avrebbe dovuto in particolare verificare se la condizione relativa all'anzianità di
servizio di cui trattasi fosse proporzionata all'asserito obiettivo di ricompensa della fedeltà di un
dipendente nei confronti di un determinato datore di lavoro. Questo errore può quindi implicare
la responsabilità dello Stato austriaco.
N.B.: Dinanzi alla Corte sono pendenti due cause in cui essa è invitata a pronunciarsi su
problematiche analoghe a quelle formulate in questo procedimento:
a) un ricorso per inadempimento nei confronti dell'Italia (causa C-129/00,
Commissione/Italia)
b) una questione pregiudiziale olandese (causa C-453/00, Kühne/Heitz).
Richiamo: I giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee cominciano adesso a
deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in data successiva.
Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali.
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Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna |
1 Sentenza 15 gennaio 1998, causa C-15/96, Schöning-Kougebetopoulou (Racc. pag. I-47).