Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 30/03


8 aprile 2003

Conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa C-224/01

Köbler/Repubblica d'Austria

PER LA PRIMA VOLTA LA CORTE E' INVITATA A PRONUNCIARSI SULLA QUESTIONE DELLA RESPONSABILITA' DI UNO STATO MEMBRO PER DANNI CAUSATI AI SINGOLI DA UNA VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO DA PARTE DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE SUPREMO

L'avvocato generale P. Léger ritiene che gli Stati membri siano tenuti a risarcire i danni causati ai singoli in un tale caso di specie e che le condizioni minime che fanno sorgere tale diritto a risarcimento rientrino nel diritto comunitario.

                    

Il sig. Köbler è, dal 1986, professore universitario di ruolo in Austria. Facendo valere quindici anni di insegnamento universitario in diversi Stati membri, ha chiesto il beneficio di un'indennità speciale di anzianità di servizio prevista da una legge austriaca. La sua domanda è stata respinta, poiché la concessione di questa indennità è subordinata dalla legge al compimento di quindici anni di insegnamento in università esclusivamente austriache. Egli ha presentato un ricorso contro questa decisione, trattandosi, a suo parere, di una discriminazione indiretta incompatibile con il principio della libera circolazione dei lavoratori; il Verwaltungsgerichtshof (giudice superiore amministrativo austriaco) ha adito la Corte di giustizia.

Essendo stata nel frattempo pronunciata una sentenza 1 in un caso analogo, la Corte ha chiesto a tale giudice nazionale se mantenesse la sua questione. Tenuto conto di questa sentenza, il Verwaltungsgerichtshof ha ritirato la sua questione e ha ritenuto che il premio di cui trattasi costituisse un premio di fedeltà che giustificava una deroga al principio della libera circolazione dei lavoratori, di modo che il rifiuto opposto al sig. Köbler non è incompatibile con il diritto comunitario.

Il sig. Köbler ha ritenuto che questa decisione del giudice austriaco violasse talune disposizioni comunitarie e gli causasse, per tale motivo, un danno. Egli ha quindi avviato un'azione per responsabilità contro la Repubblica d'Austria dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (giudice civile) che, a sua volta, si è rivolto alla Corte di giustizia.

Il principio della responsabilità dello Stato per i danni causati ai singoli da una violazione del diritto comunitario deve estendersi al caso di una violazione imputabile a un organogiurisdizionale supremo, tenuto conto del fatto che il diritto austriaco esclude la responsabilità dello Stato in questo caso di specie?

Il parere dell'avvocato generale non vincola la Corte. Egli ha il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa ad essa sottoposta.  

Secondo l'avvocato generale Léger, gli Stati membri sono tenuti a risarcire il danno causato ai singoli dalla violazione del diritto comunitario da parte di un organo giurisdizionale supremo. Il riconoscimento di un tale principio si colloca nel filone della giurisprudenza della Corte sul principio fondamentale della responsabilità dello Stato in caso di violazione del diritto comunitario (qualunque sia l'organo statale all'origine della violazione di cui trattasi) e sul ruolo determinante del giudice nazionale nell'attuazione del diritto comunitario, in particolare quando agisce in qualità di organo giurisdizionale supremo. L'avvocato generale sottolinea che, in assenza di possibilità di ricorso contro una decisione emessa da un organo giurisdizionale supremo, solo un'azione per responsabilità consente di garantire il ripristino del diritto leso. Del resto, il principio della responsabilità dello Stato per violazione di una norma giuridica da parte di un organo giurisdizionale supremo è generalmente riconosciuto dagli Stati membri o quantomeno si delinea una forte tendenza in tal senso.

Gli Stati membri non potrebbero sfuggire a ogni responsabilità causata da decisioni dei loro organi giurisdizionali supremi per considerazioni attinenti in particolare al rispetto dell'autorità della cosa definitivamente giudicata.

L'avvocato generale si occupa poi delle condizioni sostanziali richieste per ammettere la responsabilità dello Stato nel caso di specie. La definizione di queste condizioni deve rispondere al tempo stesso alle particolarità della funzione giurisdizionale e alla necessità di preservare una certa coerenza con il regime di responsabilità applicabile all'azione legislativa o amministrativa. Di conseguenza, l'avvocato generale propone di ammettere le tre condizioni minime poste dalla Corte relativamente alla sussistenza della responsabilità dello Stato per atti del legislatore o dell'amministrazione:

    1. la norma violata conferisce diritti ai singoli,
    2. la violazione di cui trattasi è sufficientemente caratterizzata,
    3. esiste un nesso di causalità diretto tra la violazione di cui è causa e il danno subito dai singoli.

Per quanto riguarda la seconda condizione attinente alla natura della violazione di cui trattasi, l'avvocato generale ritiene che il criterio decisivo riguardi il carattere scusabile o meno dell'errore di diritto di cui è causa.

Spetta agli Stati membri designare i giudici nazionali competenti a conoscere tali azioni per responsabilità e questi giudici devono valutare caso per caso se queste condizioni sostanziali siano soddisfatte. Secondo l'avvocato generale, in questa causa si può ritenere che il Verwaltungsgerichtshof abbia commesso un errore inescusabile respingendo la domanda del sig. Köbler; esso avrebbe dovuto in particolare verificare se la condizione relativa all'anzianità di servizio di cui trattasi fosse proporzionata all'asserito obiettivo di ricompensa della fedeltà di un dipendente nei confronti di un determinato datore di lavoro. Questo errore può quindi implicare la responsabilità dello Stato austriaco.

N.B.:    Dinanzi alla Corte sono pendenti due cause in cui essa è invitata a pronunciarsi su problematiche analoghe a quelle formulate in questo procedimento:
    a) un ricorso per inadempimento nei confronti dell'Italia (causa C-129/00, Commissione/Italia)
    b) una questione pregiudiziale olandese (causa C-453/00, Kühne/Heitz).


Richiamo: I giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in data successiva.


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Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali.

Per il testo integrale delle conclusioni consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int 
verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 43 03 25 82
fax (352) 43 03 26 74.
 


1    Sentenza 15 gennaio 1998, causa C-15/96, Schöning-Kougebetopoulou (Racc. pag. I-47).