COMUNICATO STAMPA n. 31/03
8 aprile 2003
Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo nella causa C-151/02
Landeshauptstadt Kiel contro Norbert Jaeger
SECONDO L'AVVOCATO GENERALE IL SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA
PRESTATO IN OSPEDALE E' PARTE INTEGRANTE DELL'ORARIO DI LAVORO
AI SENSI DELLA NORMATIVA COMUNITARIA
Per l'avvocato generale il fatto che il medico, durante il servizio di guardia, abbia a
disposizione un letto per potersi riposare occasionalmente contribuisce a proteggere la sua
salute e a garantire un servizio adeguato agli assistiti
Il sig. Jaeger lavora come medico presso un ospedale di Kiel, nel quale presta sei turni di servizio
di guardia medica al mese di 16, 25 e 22 ore e 45 minuti, a seconda dei giorni della settimana,
compensati con tempo libero e indennità aggiuntive. Durante tali turni egli deve essere presente
in ospedale, ove dispone di un letto per riposarsi negli intervalli in cui non sono richieste le sue
prestazioni.
La legislazione tedesca considera gli intervalli di tempo in cui i medici non operano come
periodo di riposo. Il sig. Jaeger, invece, ritiene che si tratti di periodi di lavoro che devono essere
retribuiti o compensati.
Il giudice tedesco si rivolge alla Corte di giustizia per l'interpretazione di determinate
disposizioni della direttiva comunitaria concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
di lavoro. Egli chiede di sapere se il servizio di guardia prestato dai medici in ospedale debba
essere computato integralmente nell'orario di lavoro, ove sia loro consentito di dormire nel centro
stesso durante gli intervalli nei quali non sono richiesti i loro servizi.
L'avvocato generale Ruiz-Jarabo ha presentato oggi le sue conclusioni.
L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati. |
Secondo l'avvocato generale nella presente causa sono soddisfatti i due primi requisiti, il che
costituisce condizione necessaria e, nella maggior parte dei casi, sufficiente affinché un periodo
sia considerato rientrante nell'orario di lavoro.
Tali tre criteri, utilizzati per qualificare un periodo come rientrante nell'orario di lavoro, si
applicano conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali. Tuttavia, secondo l'avvocato
generale, tale assunto non consente ad uno Stato membro di ritenere che un medico, il quale
effettua un servizio di guardia in un ospedale, non sia a disposizione del datore di lavoro durante
gli intervalli in cui, sebbene inattivo, egli permane in attesa di essere chiamato ad intervenire.
Inoltre egli evidenzia che, sebbene l'attività svolta in regime di guardia medica abbia un'intensità
e un'ampiezza diverse rispetto a quella svolta durante il normale orario di lavoro, non per questo
essa diviene un momento di riposo per il dipendente. D'altro canto, l'avere a disposizione un
letto, durante il servizio di guardia, per potersi riposare ogni tanto contribuisce alla
protezione della salute del medico e garantisce un servizio adeguato agli assistiti.
Conseguentemente, l'avvocato generale sostiene che il servizio di guardia prestato da un
medico in ospedale rientra integralmente nell'orario di lavoro, ai sensi della direttiva
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, anche qualora al
lavoratore sia consentito dormire negli intervalli di inattività.
Tali intervalli di inattività non possono, pertanto, essere computati come periodo di riposo, in
particolar modo qualora non sia garantito al lavoratore un minimo di ore di riposo consecutive.
Avviso: i giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee iniziano ora la valutazione
di questa causa. La sentenza verrà resa nota in un momento successivo.
Corte di giustizia delle Comunità europee
Lingue disponibili: spagnolo, tedesco, danese, inglese, italiano, francese, greco e
olandese
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