Il sig. Schulin, un agricoltore tedesco, si è rifiutato di informare la Saatgut-
Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH (società tedesca di amministrazione fiduciaria attiva nel
settore delle sementi, cui i titolari della privativa hanno conferito mandato a far valere i loro
diritti alla remunerazione) e di comunicarle se aveva esercitato il privilegio dell'agricoltore nel
corso della campagna 1997/1998.
Il Landgericht Frankfurt am Main ha condannato il sig. Schulin a fornire le informazioni
richieste. L'Oberlandesgericht Frankfurt am Main, adito in ultima istanza, ha domandato alla
Corte di giustizia se il titolare di una privativa comunitaria per un ritrovato vegetale possa
richiedere informazioni a qualunque agricoltore, al fine di reclamare il pagamento della
remunerazione dovuta per l'eventuale esercizio del privilegio, anche quando non sussistono indizi
nel senso che l'agricoltore abbia piantato detta varietà nella sua impresa.
La Corte constata innanzitutto che dalle pertinenti disposizioni del regolamento del 1994 nonché
dalla loro economia risulta che esse non riguardano ogni agricoltore. In secondo luogo, essa
rileva che un'interpretazione del detto regolamento secondo la quale tutti gli agricoltori, peril solo fatto di svolgere tale mestiere, anche quelli quindi che non hanno mai piantato materiale
di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta, devono fornire ai titolari che ne facciano
richiesta ogni informazione pertinente, eccederebbe quanto è necessario per salvaguardare
i reciproci interessi legittimi del costitutore e dell'agricoltore.
Tuttavia, visti, da un lato, la difficoltà per il titolare di attuare il suo diritto all'informazione (in
pratica, l'esame di una pianta non consente di stabilire se essa sia stata ottenuta in seguito a
riutilizzo del prodotto del raccolto o con sementi acquistate) e, dall'altro, l'obbligo di
salvaguardare i reciproci interessi legittimi del costitutore e dell'agricoltore, il titolare deve poter
richiedere informazioni ad un agricoltore, quando ha motivo di ritenere che questi si sia
avvalso del "privilegio dell'agricoltore".
La Corte dichiara che l'aver acquistato sementi del titolare va considerato un indizio in tal
senso.
Lingue disponibili: francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese
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