Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 32/03

10 aprile 2003


Christian Schulin/Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH


Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-305/00

IL TITOLARE DI UNA PRIVATIVA COMUNITARIA PER UN RITROVATO VEGETALE PUÒ CHIEDERE INFORMAZIONI A UN AGRICOLTORE OVE DISPONGA DI INDIZI NEL SENSO CHE QUEST'ULTIMO SI È AVVALSO DEL "PRIVILEGIO DELL'AGRICOLTORE"

L'aver acquistato sementi del titolare dev'essere considerato un indizio in tal senso.


Un regolamento del 1994 istituisce un sistema unico di privative comunitarie per ritrovati vegetali. La persona che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ha diritto alla privativa comunitaria. Il regolamento prevede una deroga al principio generale della tutela dei diritti del titolare, detta "privilegio dell'agricoltore". Gli agricoltori possono utilizzare nelle loro aziende il prodotto del raccolto che hanno ottenuto piantando una varietà protetta senza dover essere autorizzati dal titolare. Tale eccezione è stata adottata nell'interesse generale della salvaguardia della produzione agricola.

Un regolamento del 1995 definisce i criteri di applicazione di tale deroga e impone agli agricoltori che se ne avvalgono di corrispondere una remunerazione al titolare del diritto. Detto regolamento fissa inoltre un obbligo di informazione a carico dell'agricoltore, che è tenuto a comunicare al titolare alcuni dati.

Il sig. Schulin, un agricoltore tedesco, si è rifiutato di informare la Saatgut- Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH (società tedesca di amministrazione fiduciaria attiva nel settore delle sementi, cui i titolari della privativa hanno conferito mandato a far valere i loro diritti alla remunerazione) e di comunicarle se aveva esercitato il privilegio dell'agricoltore nel corso della campagna 1997/1998.

Il Landgericht Frankfurt am Main ha condannato il sig. Schulin a fornire le informazioni richieste. L'Oberlandesgericht Frankfurt am Main, adito in ultima istanza, ha domandato alla Corte di giustizia se il titolare di una privativa comunitaria per un ritrovato vegetale possa richiedere informazioni a qualunque agricoltore, al fine di reclamare il pagamento della remunerazione dovuta per l'eventuale esercizio del privilegio, anche quando non sussistono indizi nel senso che l'agricoltore abbia piantato detta varietà nella sua impresa.

La Corte constata innanzitutto che dalle pertinenti disposizioni del regolamento del 1994 nonché dalla loro economia risulta che esse non riguardano ogni agricoltore. In secondo luogo, essa rileva che un'interpretazione del detto regolamento secondo la quale tutti gli agricoltori, peril solo fatto di svolgere tale mestiere, anche quelli quindi che non hanno mai piantato materiale di moltiplicazione di una varietà vegetale protetta, devono fornire ai titolari che ne facciano richiesta ogni informazione pertinente, eccederebbe quanto è necessario per salvaguardare i reciproci interessi legittimi del costitutore e dell'agricoltore.

Tuttavia, visti, da un lato, la difficoltà per il titolare di attuare il suo diritto all'informazione (in pratica, l'esame di una pianta non consente di stabilire se essa sia stata ottenuta in seguito a riutilizzo del prodotto del raccolto o con sementi acquistate) e, dall'altro, l'obbligo di salvaguardare i reciproci interessi legittimi del costitutore e dell'agricoltore, il titolare deve poter richiedere informazioni ad un agricoltore, quando ha motivo di ritenere che questi si sia avvalso del "privilegio dell'agricoltore".

La Corte dichiara che l'aver acquistato sementi del titolare va considerato un indizio in tal senso.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, olandese

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verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna
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