La sig.ra Müller-Fauré, in occasione di un periodo di vacanze in Germania, nell'ottobre
e novembre 1994, ha consultato un dentista senza aver ottenuto la previa autorizzazione
della sua cassa malattia. Ritornata nei Paesi Bassi la stessa ha chiesto alla
cassa malattia di Zwijndrecht il rimborso del suo trattamento (l'apposizione di sei corone
e di una protesi fissa).
La sig.ra Van Riet, che dal 1985 soffriva di dolori al polso destro,
ha chiesto alla cassa malattia di Amsterdam la presa a carico di un'artroscopia
e di una resezione dell'ulna cui si è sottoposta, nel maggio 1993, in Belgio,
senza aver previamente ottenuto l'autorizzazione. La preparazione, l'esecuzione e il controllo di tali
interventi, che si sono potuti effettuare in tempi molto più brevi che nei
Paesi Bassi, hanno avuto luogo in parte in ospedale e in parte fuori
da quest'ultimo.
In entrambi i casi, la cassa malattia ha rifiutato il rimborso delle spese
dal momento che le cure necessarie e adeguate potevano essere ottenute nei Paesi
Bassi entro un termine ragionevole.
Il giudice competente, il Centrale Raad van Beroep, cui sono state sottoposte le
controversie in essere tra gli interessati e le loro casse malattia, ha interrogato
la Corte di giustizia in merito alla compatibilità della normativa olandese con il
principio della libera prestazione dei servizi garantita dal Trattato.
Secondo la Corte, la normativa olandese scoraggia, o addirittura trattiene, gli assicurati sociali
dal rivolgersi ai prestatori di servizi medici stabiliti in uno Stato membro diverso
da quello in cui sono iscritti e costituisce, sia per gli assicurati sia
per i prestatori, un ostacolo alla libera prestazione dei servizi.
La Corte verifica se tale ostacolo possa essere giustificato. Essa rammenta che un
rischio di grave pregiudizio all'equilibrio finanziario del sistema di previdenza sociale e il
mantenimento di un servizio medicoospedaliero equilibrato e accessibile a tutti, costituiscono motivi che
possono giustificare tale ostacolo. Secondo la Corte occorre, a tale proposito, effettuare una
distinzione tra le prestazioni ospedaliere e le prestazioni non ospedaliere.
Sulle cure ospedaliere
La Corte1 ha già statuito che la necessità di ricorrere ad un regime
di previa autorizzazione, nell'ambito di un sistema di cure sanitarie basato sul convenzionamento,
consente di garantire nel territorio nazionale una possibilità di accesso sufficiente e permanente
a una gamma equilibrata di cure ospedaliere di qualità, di garantire un controllo
dei costi ed evitare ogni spreco di risorse finanziarie, tecniche e umane.
Il requisito di una previa autorizzazione in caso di cure ospedaliere prestate in
un altro Stato membro è pertanto giustificato. Inoltre è necessario che le condizioni poste alla
concessione di una tale autorizzazione siano giustificate con riguardo alle esigenze imperative suesposte,
che soddisfino il requisito di proporzionalità e che non lascino spazio a un
comportamento discrezionale da parte delle autorità nazionali.
Quindi, in merito alla condizione relativa al carattere necessario del trattamento, prevista dalla
disciplina olandese, la Corte dichiara che la previa autorizzazione può essere negata soltanto
se esiste un trattamento identico o tale da presentare lo stesso grado di
efficacia per il paziente che possa essere tempestivamente ottenuto dispensato al paziente in
un istituto convenzionato. Le autorità nazionali sono tenute a prendere in considerazione non
solamente il quadro clinico del paziente e, all'occorrenza, il grado del dolore o
la natura dell'infermità di quest'ultimo, che potrebbe, ad esempio, rendere impossibile o eccessivamente
difficile l'esercizio di un'attività professionale, ma anche i suoi antecedenti.
Sulle cure non ospedaliere
La Corte dichiara che, in base agli argomenti sottoposti dinanzi alla stessa, non
risulta che l'abolizione dell'obbligo della previa autorizzazione per le cure non ospedaliere provocherebbe
spostamenti transfrontalieri di pazienti di una tale rilevanza (nonostante le barriere linguistiche, la
distanza geografica, le spese di soggiorno all'estero e la mancanza di informazioni sulla
natura delle cure) che l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale olandese ne sarebbe gravemente
perturbato e che il livello complessivo di tutela della sanità pubblica sarebbe minacciato,
il che potrebbe validamente giustificare un ostacolo al principio fondamentale della libera prestazione
dei servizi.
Peraltro, la Corte esamina se l'abolizione dell'obbligo di previa autorizzazione sia tale da
rimettere in discussione le caratteristiche essenziali del sistema d'accesso alle cure sanitarie nei
Paesi Bassi.
A tale riguardo la Corte rammenta che gli Stati membri sono competenti a
organizzare i loro sistemi previdenziali. Tuttavia, resta il fatto che nell'esercizio di tale
potere gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario. La realizzazione delle libertà
fondamentali, come la libera prestazione dei servizi, obbliga inevitabilmente gli Stati membri ad
apportare qualche adattamento al loro sistema previdenziale nazionale.
La Corte dichiara che:
* nell'ambito stesso di applicazione del regolamento n. 1408/71, relativo alla sicurezza sociale dei
lavoratori migranti e dei loro familiari, gli Stati membri che hanno istituito un
regime di prestazioni in natura hanno dovuto prevedere meccanismi di rimborso a posteriori
di cure dispensate in uno Stato membro diverso da quello competente;
* gli assicurati possono esigere la presa a carico delle cure ricevute solo nei
limiti della copertura garantita dal regime di assicurazione malattia dello Stato membro di
iscrizione;
* lo Stato membro competente in cui esiste un regime di prestazioni in natura
può stabilire gli importi del rimborso che i pazienti cui siano state prestate
cure in un altro Stato membro possono esigere, sempre che tali importi si
fondino su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti.
La Corte conclude che non è stato provato che l'abolizione dell'obbligo di una previa
autorizzazione sia tale da pregiudicare le caratteristiche essenziali dei regimi olandesi di assicurazione
malattia.
Il principio della libera prestazione dei servizi osta quindi a una disciplina come
quella olandese che esige una previa autorizzazione dell'assicurato, anche nell'ambito di un regime
di prestazioni in natura in caso di cure non ospedaliere prestate in un
altro Stato membro da parte di un prestatore non convenzionato.
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