Divisione Stampa e Informazione



COMUNICATO STAMPA n. 39/03

15 maggio 2003

Conclusioni dell'avvocato generale Siegbert Alber nel procedimento di impugnazione C-93/02 P e C94/02 P



Biret International SA e Etablissements Biret et Cie. SA/Consiglio dell'Unione europea


SECONDO L'AVVOCATO GENERALE E' AMMISSIBILE LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO FONDATA SULLA VIOLAZIONE DI NORME DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO (OMC), QUALORA LA Comunità NON ABBIA PROVVEDUTO A DARE ESECUZIONE, ENTRO IL TERMINE PREVISTO, AL LODO VINCOLANTE PRONUNCIATO DALL'ORGANO DI COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE DELL'OMC.



A parere dell'avvocato generale, le norme dell'organizzazione mondiale del commercio sono direttamente applicabili, quando l'organo di composizione delle controversie dell'OMC accerti l'incompatibilità di un provvedimento comunitario con il diritto dell'OMC e la Comunità non provveda a dare esecuzione alle relative raccomandazioni o decisioni entro un ragionevole termine fissato dall'OMC stessa.


La Biret è un'impresa francese che commercia in prodotti alimentari, soprattutto nel settore della carne.

Per mezzo di due direttive comunitarie, emanate negli anni 1981 e 1988, è stata vietata l'importazione nella Comunità di carne e di prodotti a base di carne trattati con determinati ormoni. Il 1° gennaio 1995 sono entrati in vigore per la Comunità l'accordo istitutivo dell'OMC, il corrispondente accordo relativo all'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie nonché l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie, devolute all'organo di conciliazione dell'OMC (Dispute settlement body - DSB).
Nell'aprile del 1996 il Consiglio ha adottato una nuova direttiva comunitaria che ha mantenuto il detto divieto d'importazione estendendolo ad un ulteriore ormone. Tali disposizioni comunitarie venivano dichiarate dal DSB incompatibili con l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SFS); alla Comunità è stato dato termine sino al maggio del 1999 per ottemperare alle raccomandazioni del DSD. In data 24 maggio 2000 la Commissione ha sottoposto al Consiglio, in tal senso, una proposta di modifica della direttiva del 1996, proposta sino ad oggi non approvata.

Nel giugno del 2000 la Biret ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea al fine di ottenere il risarcimento del preteso danno subìto a seguito del divieto d'importazione nella Comunità di carne bovina trattata con determinati ormoni.

Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha respinto la domanda di risarcimento, richiamandosi al riguardo alla giurisprudenza della Corte secondo la quale l'accordo OMC e i suoi allegati, se è pur vero che sono divenuti parte integrante del diritto comunitario, non rientrano, in linea di principio, in considerazione della loro natura e per ragioni di ordine logico-sistematico, tra le normative alla luce delle quali la Corte e il Tribunale controllano la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie; dalle disposizioni dell'OMC non sorgerebbero diritti per i singoli e che i singoli possano far valere in giudizio. Una deroga a tale principio sussisterebbe solamente nel caso in cui la Comunità dia esecuzione ad un determinato obbligo assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero nel caso in cui un atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC. Tali ipotesi sarebbero entrambe da escludersi nella specie.

Avverso tale pronuncia del Tribunale la Biret ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

L'avvocato generale Alber ha presentato all'udienza odierna le conclusioni relative a tale controversia.



L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.  


L'avvocato generale ha rilevato anzitutto che le regole dell'OMC non possiedono, secondo costante giurisprudenza della Corte, effetto diretto e che nella specie non sussiste nessuna delle due ipotesi di deroga riconosciute dalla giurisprudenza stessa (esecuzione di un determinato obbligo assunto nell'ambito dell'OMC; rinvio espresso a una determinata disposizione degli accordi OMC).

A seguito dell'emanazione delle raccomandazioni del DSB del febbraio del 1998 occorreva ancora l'emanazione di un atto comunitario di esecuzione della raccomandazione stessa: l'avvocato generale si domanda quindi se la Biret possa comunque invocare, a titolo di deroga, la raccomandazione della DSB e, di conseguenza, direttamente le regole dell'OMC, tenuto conto che il termine fissato per l'esecuzione delle raccomandazioni (maggio 1999) era ampiamente scaduto. E' pur vero che la Commissione ha presentato nel giugno del 2000 una proposta di modifica della normativa comunitaria. Il relativo procedimento legislativo non è peraltro ancora concluso, ragion per cui dal maggio 1999 nulla è cambiato, né con riguardo alle regole dell'OMC, né per quanto attiene alla situazione del diritto comunitario. Ci si chiede pertanto se la Biret debba sottostare a tale situazione senza possibilità di risarcimento, ovvero se, in presenza di tali circostanze, sia ammissibile invocare una raccomandazione del DSB che abbia accertato, con efficacia cogente, l'illegittimità della normativa comunitaria, con la conseguenza che le regole dell'OMC acquisirebbero effetti diretti, concedendo alla Biret la possibilità di avviare l'azione di risarcimento del danno.

L'avvocato generale risolve tale questione in senso affermativo

A suo parere, il meccanismo di composizione delle controversie dell'OMC - a differenza di quanto previsto nell'ambito del GATT - è caratterizzato dal fatto che una decisione o una raccomandazione della DSB, una volta pronunciata, deve essere eseguita incondizionatamente.

In tal caso, sarebbe a quel punto esclusa una transazione fra le parti, né le parti potrebbero concordare una deroga agli obblighi assunti. Le parti potrebbero concordare unicamente il termine entro il quale dare esecuzione al logo del DSB. Nella specie, tale termine è stato fissato in 15 mesi ed è scaduto nel maggio 1999.

Secondo l'avvocato generale il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno non limita la libertà di azione degli organi legislativi ed esecutivi della Comunità. Una volta che si è stata emanata una raccomandazione o una decisione del DSB, le parti contraenti dell'OMC non dispongono più d'alcun margine di azione in origine alla questione se dare, o meno, esecuzione alla raccomandazione o alla decisione. E' loro preclusa la possibilità di sottrarsi, agli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC in via di negoziazione. Quanto alle modalità con cui la Comunità provveda a far coincidere i propri provvedimenti con gli obblighi dell'accordo SFS, ciò resterebbe sempre confinato nel potere discrezionale dei competenti organi comunitari.

Sarebbe senz'altro ipotizzabile che tali organi, fondandosi su nuove scoperte scientifiche, dispongano un nuovo divieto d'importazione, questa volta compatibile con l'accordo SFS. Dal riconoscimento della diretta applicabilità non deriverebbe il diritto del singolo ad ottenere un determinato comportamento, come, ad esempio, l'abrogazione del divieto d'importazione, bensì solamente il diritto al risarcimento del danno in termini pecuniari.

Il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in siffatte ipotesi si colloca, secondo l'avvocato generale, nel filone della giurisprudenza in materia di procedimento per inadempimento del Trattato e di responsabilità di Stati membri per omessa trasposizione del diritto comunitario (sentenza 19 novembre 1991, causa C-6/90, Francovich).

L'avvocato generale rileva inoltre che esiste un diritto fondamentale al libero esercizio dell'attività economica e che risulterebbe inicuo legare al cittadino un diritto al risarcimento quando il legislatore comunitario, attraverso la propria inerzia perdurata per oltre quattro anni, abbia mantenuto in essere una situazione contrastante come le regole dell'OMC, continuando ad arrecare il legittimo pregiudizio ai diritti fondamentali del cittadino.

L'avvocato generale conclude che le regole dell'OMC hanno effetto diretto quando raccomandazioni o decisioni del DSB abbiano accertato l'incompatibilità di un atto comunitario con il diritto dell'OMC e la Comunità non abbia provveduto, entro il termine ragionevole fissato dall'OMC stesso, a dare esecuzione alle decisioni o raccomandazioni medesime.

L'avvocato generale ha poi esaminato se le disposizioni dell'OMC siano dirette a tutelare i singoli. Egli sottolinea che, negli Stati ad economia di mercato, il commercio viene esercitato principalmente dai privati, ragion per cui le restrizioni al commercio incidono sul libero esercizio dell'attività economica da parte dei cittadini. Dalla giurisprudenza della Corte delle Comunità europee risulterebbe che una norma diretta a tutelare interessi generali (nella specie: la liberalizzazione del commercio mondiale) non escluderebbe che essa sia diretta a tutelare anche i singoli, come avverrebbe nel caso di specie.

Conseguentemente, il Consiglio avrebbe violato una norma comunitaria che i singoli potrebbero direttamente invocare.

L'avvocato generale suggerisce conseguentemente alla Corte di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado, rinviando la causa al medesimo affinché questo esamini gli ulteriori presupposti della domanda (danno e nesso di causalità).

NB: i giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.  

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verso le ore 15 di oggi.
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Talune immagini della lattura delle conclusioni sono disponibili su EBS, "Europe by Satellite" -
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