Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA Nº 46/03

22 maggio 2003

Conclusioni dellavvocato generale Antonio Tizzano nella causa C- 216/01

Budjovický Budvar contro Rudolf Ammersin GmbH

LAVVOCATO GENERALE TIZZANO SUGGERISCE ALLA CORTE DI DICHIARARE CHE È CONSENTITA L’APPLICAZIONE DI UNA CONVENZIONE BILATERALE TRA UNO STATO MEMBRO ED UNO STATO TERZO CHE ATTRIBUISCE UNA PROTEZIONE ASSOLUTA AD UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA SEMPLICE

Non è ammessa invece una misura nazionale che protegge in modo assoluto, indipendentemente da qualsiasi rischio di confusione, un'indicazione che non istituisce alcun legame fra il prodotto e la sua origine.


La birreria "Budjovický Budvar" è stabilita nella cittadina della repubblica Ceca Ceské Budjovice (Budweis, in tedesco) e produttrice la birra "Budweiser Budvar" ( Budêjoviký Budvar); ha agito contro una società commerciale austriaca (Ammersin), dedita al commercio di birra ed in particolare all’importazione dagli Stati Uniti della birra americana denominata "American Bud". Questa birra è prodotta da una birreria di Saint Louis (USA) che, dal 1939 ha ottenuto il diritto esclusivo dalle birrerie ceche di utilizzare la denominazione "Budweiser" sul mercato americano, e a partire dal dopoguerra, esporta la propria birra anche in Europa.

La controversia chiama in causa un accordo internazionale bilaterale stipulato nel 1976 tra la Repubblica Austriaca e la Repubblica federativa Cecoslovacca (prima della sua dissoluzione) per tutelare le indicazioni geografiche di provenienza dei prodotti alimentari tipici oggetto di commercio tra i due paesi. Con esso l'Austria ha concesso alle denominazioni geografiche di prodotti agricoli della Cecoslovacchia (Stato terzo), la una protezione analoga a quella successivamente prevista, per i prodotti comunitari, dal protezione di cui non godono in base alla disciplina comunitaria uniforme ai sensi del regolamento sulle Denominazioni di origine protetta (DOP). In questo elenco di denominazioni è ricompresa la denominazione "Bud".

Nel 1999 la Budvar ha chiesto all’Handelsgericht di Vienna di inibire alla Ammersin l'ulteriore importazione del "American Bud" in quanto configurerebbe una abusiva utilizzazione delle indicazioni di provenienza tutelate dal trattato austro-cecoslovacco e sarebbe in grado di alterare le condizioni di mercato creando confusione nei consumatori.

Il giudice austriaco si è rivolto alla Corte di giustizia chiedendo di accertare diversi punti.

L' Avvocato generale Tizzano ha presentato oggi le sue conclusioni.

Il parere dell'avvocato generale non vincola la Corte. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.

L'avvocato generale invita la Corte a statuire che il regolamento sulla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine consente l'applicazione di una convenzione fra uno Stato membro ed uno Stato terzo che attribuisce una protezione assoluta ad un'indicazione geografica che designi un prodotto originario, ancorché le sue qualità non siano particolarmente legate all'origine. (disp 1)

In primo luogo, infatti, secondo l'avvocato generale la denominazione non è generica ma bensì “diretta”, abbreviazione del nome della città di Budweis, e “qualificata” poiché attribuisce alla birra la reputazione mondiale della tradizione birraria della città boema: in tal caso quindi sarebbe tutelabile come DOP, il regolamento non può trovare applicazione ad una denominazione di un Paese terzo, come "Bud".

In secondo luogo, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, una legislazione nazionale può in ogni caso decidere di tutelare in maniera “assoluta” anche una denominazione semplice, senza che sussistano particolari legami tra la provenienza del prodotto e le sue caratteristiche. L'avvocato generale ricorda peraltro che la qualificazione della denominazione è compito del giudice austriaco.(57)

Il giudice austriaco ha chiesto inoltre se tale tutela assoluta, indipendente da qualsiasi rischio di confusione, valga anche quando l'indicazione geografica semplice non corrisponde né al nome di una regione né di una località e per tanto non risulta idonea, nel paese d'origine, ad istituire alcun legame tra il prodotto e sua origine geografica.

L´avvocato generale pur ammettendo che la protezione di una denominazione geografica possa potenzialmente configurare un ostacolo all’importazione di prodotti immessi in commercio da altri Stati membri (63), sostiene che suddetta misura pare giustificabile per tutelare la proprietà industriale e commerciale, in quanto impedisce a soggetti non stabiliti nella città di Budweis, di sfruttare la reputazione propria della birra prodotta in quel luogo.
Pertanto, secondo l'avvocato generale, i principi generali in tema di libera circolazione delle merci consentono l’applicazione di una convenzione bilaterale (tra uno Stato membro ed uno Stato terzo) che, ai fini della salvaguardia della proprietà industriale e commerciale, attribuisce una protezione assoluta ad un’indicazione geografica la quale, pur non costituendo il nome di una regione o di una località di uno Stato terzo, designi un prodotto senza particolari legami con le sue qualità, purché quella denominazione non abbia acquistato natura generica nello Stato d’origine.(85)

Come si deve invece valutare un'indicazione che non è atta ad istituire alcun legame fra il prodotto e l'origine geografica, e che viene tutelata in maniera assoluta nonostante l'assenza di qualsiasi rischio di confusione? (86/87)

A parere dell'avvocato generale questo tipo di denominazione, per nulla riconducibile ad una denominazione geografica, non può aspirare alla tutela della proprietà industriale. ( 91)

Essa non potrà neppure essere tutelata secondo i principi della leale concorrenza, in quanto non è atta a trarre in inganno i consumatori quanto all'origine del prodotto (93) ed in quanto determinerebbe piuttosto in capo ai produttori stabiliti in un determinato luogo, un vantaggio ingiustificato rispetto ai loro concorrenti.(94)

L’Avvocato generale invita quindi la Corte a stabilire che gli stessi principi impediscono ad una misura nazionale di riservare ai produttori di uno Stato terzo l’utilizzazione di un’indicazione per nulla riconducibile alla categoria delle indicazioni geografiche, che non sia atta cioè ad istituire alcun legame tra il prodotto e la sua origine, attribuendo in tal modo una tutela assoluta, indipendente da qualsiasi rischio di confusione. (disp 3)

L'avvocato generale rinvia al giudice nazionale la valutazione nel merito se nella repubblica Ceca la denominazione “Bud”, utilizzata in relazione alla birra, evochi nel consumatore la città di Budweis.

Il giudice austriaco solleva infine una questione circa la compatibilitàchiede inoltre se le disposizioni del Trattato austro/cecoslovacco (che l'Austria ha dichiarato ufficialmente di volere mantenere in vigore soltanto nel 1997), debbano comunque prevalere sulle norme del Trattato CE eventualmente difformi, in ossequio alle con le norme del Trattato CE sul rispetto degli obblighi derivanti da accordil diritto internazionaleinternazionali anteriori (conclusi cioè dagli Stati membri prima del loro ingresso nella Comunità).

Il problema è duplice si pone perché il trattato è stato sì concluso nel 1976, dunque ben prima dell’ingresso dell’Austria nella Comunità (1995), ma è stato concluso con uno Stato, la dalla Cecoslovacchia, che ha cessato di esistere, poi dissoltasi nel 1993, dando origine alla Repubblica ceca e alla Repubblica slovacca, e dalla Repubblica Austriaca che ancora non era parte della Comunità ha confermato ufficialmente il mantenimento in vigore di quel trattato nei rapporti con la Repubblica ceca solo nel 1997, cioè dopo la sua adesione alla Comunità.

A parere dell'avvocato generale il trattato oggi in vigore è lo stesso trattato concluso nel 1976, rispetto al quale si è verificato dunque un fenomeno di successione tra Cecoslovacchia e Repubblica ceca. Infatti, non risulta tra le parti l'intenzione di rompere i legami convenzionali instaurati con il trattato del 1976; inoltre, la prassi recentemente applicata anche dalle istituzioni comunitarie in caso di formazione di nuovi Stati indipendenti, a seguito di secessione o smembramento, è stata quella della continuità degli obblighi internazionali convenzionali e l'automatica successione del nuovo Stato nei trattati conclusi dallo Stato predecessore.(113) Infine, questa continuità corrisponde alle dichiarazioni esplicite delle parti. (144)

L'Avvocato generale suggerisce pertanto alla Corte di stabilire che il regime previsto dal trattato austro-cecoslovacco del 1976 prevale sulle disposizioni eventualmente configgenti con il diritto comunitario, nonostante il fatto che dal lato austriaco, la successione di Stati nel trattato austro-cecoslovacco sia stata ufficialmente resa nota dopo l’ingresso dell’Austria nella Comunità.( disp 4/5)

Infine, il giudice austriaco domanda in quale misura il trattato CE imponga agli Stati membri di interpretare un accordo bilaterale in modo conforme al diritto comunitario (vale a dire ai principi della libera e leale concorrenza) quando esso garantisce non solo la protezione contro l’inganno, ma anche la tutela assoluta, assicurata invece a livello comunitario solo ai prodotti che corrispondono alle caratteristiche previste per le denominazioni d'origine protetta ai sensi del regolamento 2081/92.

In proposito l'Avvocato generale ricorda che il trattato CE stabilisce che - in caso d'ambiguità- ad un accordo bilaterale quale la convenzione del 1976 deve essere data un'interpretazione conforme al diritto comunitario, ma questo soltanto ove il suo testo sia ambiguo e si presti quindi ad essere letto in armonia con il diritto comunitario “senza forzature”; sottolinea peraltro come spetti al giudice nazionale stabilire se esiste questa possibilità, perché quel giudice è il solo competente ad l'interpretarezione di convenzioni bilaterali che vincolano gli Stati membri, ma esulano dalla sfera del diritto comunitario.(155)

NB: i giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.    

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: francese, inglese, italiano, tedesco, spagnolo, svedese, finlandese.
Per il testo integrale delle conclusioni consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int  
verso le ore 15 di oggi.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 4303.2582 fax (352) 4303.2674.
 
 

Regolamento 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.