COMUNICATO STAMPA Nº 46/03
22 maggio 2003
Conclusioni dellavvocato generale Antonio Tizzano nella causa C- 216/01
Budjovický Budvar contro Rudolf Ammersin GmbH
LAVVOCATO GENERALE TIZZANO SUGGERISCE ALLA CORTE DI DICHIARARE CHE È CONSENTITA LAPPLICAZIONE DI UNA
CONVENZIONE BILATERALE TRA UNO STATO MEMBRO ED UNO STATO TERZO CHE ATTRIBUISCE UNA
PROTEZIONE ASSOLUTA AD UNINDICAZIONE GEOGRAFICA SEMPLICE
Non è ammessa invece una misura nazionale che protegge in modo assoluto, indipendentemente da
qualsiasi rischio di confusione, un'indicazione che non istituisce alcun legame fra il prodotto
e la sua origine.
La controversia chiama in causa un accordo internazionale bilaterale stipulato nel 1976 tra
la Repubblica Austriaca e la Repubblica federativa Cecoslovacca (prima della sua dissoluzione) per
tutelare le indicazioni geografiche di provenienza dei prodotti alimentari tipici oggetto di commercio
tra i due paesi. Con esso l'Austria ha concesso alle denominazioni geografiche di
prodotti agricoli della Cecoslovacchia (Stato terzo), la una protezione analoga a quella successivamente
prevista, per i prodotti comunitari, dal protezione di cui non godono in base
alla disciplina comunitaria uniforme ai sensi del regolamento sulle Denominazioni di origine protetta
(DOP). In questo elenco di denominazioni è ricompresa la denominazione "Bud".
Nel 1999 la Budvar ha chiesto allHandelsgericht di Vienna di inibire alla Ammersin
l'ulteriore importazione del "American Bud" in quanto configurerebbe una abusiva utilizzazione delle indicazioni
di provenienza tutelate dal trattato austro-cecoslovacco e sarebbe in grado di alterare le
condizioni di mercato creando confusione nei consumatori.
Il giudice austriaco si è rivolto alla Corte di giustizia chiedendo di accertare diversi
punti.
L' Avvocato generale Tizzano ha presentato oggi le sue conclusioni.
Il parere dell'avvocato generale non vincola la Corte. Gli avvocati generali hanno il
compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa
di cui sono incaricati.
L'avvocato generale invita la Corte a statuire che il regolamento sulla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine consente l'applicazione di una convenzione fra uno
Stato membro ed uno Stato terzo che attribuisce una protezione assoluta ad un'indicazione
geografica che designi un prodotto originario, ancorché le sue qualità non siano particolarmente
legate all'origine. (disp 1)
In primo luogo, infatti, secondo l'avvocato generale la denominazione non è generica ma bensì
diretta, abbreviazione del nome della città di Budweis, e qualificata poiché attribuisce alla
birra la reputazione mondiale della tradizione birraria della città boema: in tal caso
quindi sarebbe tutelabile come DOP, il regolamento non può trovare applicazione ad una
denominazione di un Paese terzo, come "Bud".
In secondo luogo, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, una legislazione nazionale può
in ogni caso decidere di tutelare in maniera assoluta anche una denominazione semplice,
senza che sussistano particolari legami tra la provenienza del prodotto e le sue
caratteristiche. L'avvocato generale ricorda peraltro che la qualificazione della denominazione è compito del giudice
austriaco.(57)
Il giudice austriaco ha chiesto inoltre se tale tutela assoluta, indipendente da qualsiasi
rischio di confusione, valga anche quando l'indicazione geografica semplice non corrisponde né al
nome di una regione né di una località e per tanto non risulta
idonea, nel paese d'origine, ad istituire alcun legame tra il prodotto e sua
origine geografica.
L´avvocato generale pur ammettendo che la protezione di una denominazione geografica possa potenzialmente
configurare un ostacolo allimportazione di prodotti immessi in commercio da altri Stati membri
(63), sostiene che suddetta misura pare giustificabile per tutelare la proprietà industriale e
commerciale, in quanto impedisce a soggetti non stabiliti nella città di Budweis, di
sfruttare la reputazione propria della birra prodotta in quel luogo.
Pertanto, secondo l'avvocato generale, i principi generali in tema di libera circolazione delle
merci consentono lapplicazione di una convenzione bilaterale (tra uno Stato membro ed uno
Stato terzo) che, ai fini della salvaguardia della proprietà industriale e commerciale, attribuisce
una protezione assoluta ad unindicazione geografica la quale, pur non costituendo il nome
di una regione o di una località di uno Stato terzo, designi un
prodotto senza particolari legami con le sue qualità, purché quella denominazione non abbia
acquistato natura generica nello Stato dorigine.(85)
Come si deve invece valutare un'indicazione che non è atta ad istituire alcun legame
fra il prodotto e l'origine geografica, e che viene tutelata in maniera assoluta
nonostante l'assenza di qualsiasi rischio di confusione? (86/87)
A parere dell'avvocato generale questo tipo di denominazione, per nulla riconducibile ad una
denominazione geografica, non può aspirare alla tutela della proprietà industriale. ( 91)
Essa non potrà neppure essere tutelata secondo i principi della leale concorrenza, in
quanto non è atta a trarre in inganno i consumatori quanto all'origine del prodotto
(93) ed in quanto determinerebbe piuttosto in capo ai produttori stabiliti in un
determinato luogo, un vantaggio ingiustificato rispetto ai loro concorrenti.(94)
LAvvocato generale invita quindi la Corte a stabilire che gli stessi principi impediscono
ad una misura nazionale di riservare ai produttori di uno Stato terzo lutilizzazione
di unindicazione per nulla riconducibile alla categoria delle indicazioni geografiche, che non sia
atta cioè ad istituire alcun legame tra il prodotto e la sua origine,
attribuendo in tal modo una tutela assoluta, indipendente da qualsiasi rischio di confusione.
(disp 3)
L'avvocato generale rinvia al giudice nazionale la valutazione nel merito se nella repubblica
Ceca la denominazione Bud, utilizzata in relazione alla birra, evochi nel consumatore la
città di Budweis.
Il giudice austriaco solleva infine una questione circa la compatibilitàchiede inoltre se le
disposizioni del Trattato austro/cecoslovacco (che l'Austria ha dichiarato ufficialmente di volere mantenere in
vigore soltanto nel 1997), debbano comunque prevalere sulle norme del Trattato CE eventualmente
difformi, in ossequio alle con le norme del Trattato CE sul rispetto degli
obblighi derivanti da accordil diritto internazionaleinternazionali anteriori (conclusi cioè dagli Stati membri prima
del loro ingresso nella Comunità).
Il problema è duplice si pone perché il trattato è stato sì concluso nel 1976,
dunque ben prima dellingresso dellAustria nella Comunità (1995), ma è stato concluso con uno
Stato, la dalla Cecoslovacchia, che ha cessato di esistere, poi dissoltasi nel 1993,
dando origine alla Repubblica ceca e alla Repubblica slovacca, e dalla Repubblica Austriaca
che ancora non era parte della Comunità ha confermato ufficialmente il mantenimento in
vigore di quel trattato nei rapporti con la Repubblica ceca solo nel 1997,
cioè dopo la sua adesione alla Comunità.
A parere dell'avvocato generale il trattato oggi in vigore è lo stesso trattato concluso
nel 1976, rispetto al quale si è verificato dunque un fenomeno di successione tra
Cecoslovacchia e Repubblica ceca. Infatti, non risulta tra le parti l'intenzione di rompere
i legami convenzionali instaurati con il trattato del 1976; inoltre, la prassi recentemente
applicata anche dalle istituzioni comunitarie in caso di formazione di nuovi Stati indipendenti,
a seguito di secessione o smembramento, è stata quella della continuità degli obblighi internazionali
convenzionali e l'automatica successione del nuovo Stato nei trattati conclusi dallo Stato predecessore.(113)
Infine, questa continuità corrisponde alle dichiarazioni esplicite delle parti. (144)
L'Avvocato generale suggerisce pertanto alla Corte di stabilire che il regime previsto dal
trattato austro-cecoslovacco del 1976 prevale sulle disposizioni eventualmente configgenti con il diritto comunitario,
nonostante il fatto che dal lato austriaco, la successione di Stati nel trattato
austro-cecoslovacco sia stata ufficialmente resa nota dopo lingresso dellAustria nella Comunità.( disp 4/5)
Infine, il giudice austriaco domanda in quale misura il trattato CE imponga agli
Stati membri di interpretare un accordo bilaterale in modo conforme al diritto comunitario
(vale a dire ai principi della libera e leale concorrenza) quando esso garantisce
non solo la protezione contro linganno, ma anche la tutela assoluta, assicurata invece
a livello comunitario solo ai prodotti che corrispondono alle caratteristiche previste per le
denominazioni d'origine protetta ai sensi del regolamento 2081/92.
In proposito l'Avvocato generale ricorda che il trattato CE stabilisce che - in
caso d'ambiguità- ad un accordo bilaterale quale la convenzione del 1976 deve essere
data un'interpretazione conforme al diritto comunitario, ma questo soltanto ove il suo testo
sia ambiguo e si presti quindi ad essere letto in armonia con il
diritto comunitario senza forzature; sottolinea peraltro come spetti al giudice nazionale stabilire se
esiste questa possibilità, perché quel giudice è il solo competente ad l'interpretarezione di convenzioni
bilaterali che vincolano gli Stati membri, ma esulano dalla sfera del diritto comunitario.(155)
NB: i giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva. |
Lingue disponibili: francese, inglese, italiano, tedesco, spagnolo, svedese, finlandese. Per il testo integrale delle conclusioni consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (352) 4303.2582 fax (352) 4303.2674. |
Regolamento 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni
d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari.