SECONDO L'AVVOCATO GENERALE GEELHOED, NON SONO CONFORMI AL
DIRITTO COMUNITARIO LA PRASSI AMMINISTRATIVA E LA
GIURISPRUDENZA ITALIANE IN MATERIA DI RESTITUZIONE DI TRIBUTI
RISCOSSI IN CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO
Il regime probatorio italiano, basato sulla presunzione che abbia avuto luogo il
trasferimento a valle e che la restituzione implichi un indebito arricchimento, deve essere
modificato
La Commissione ha proposto un ricorso nei confronti dell'Italia sulla base del fatto che, mediante
l'applicazione del regime probatorio generalmente vigente nell'ambito dell'ordinamento giuridico
italiano, ai contribuenti che hanno pagato tributi in contrasto con il diritto comunitario viene reso
difficile - se non addirittura impossibile - ripetere gli importi indebitamente pagati. Tale regime
probatorio viene interpretato dalle istanze giudiziarie e dall'amministrazione finanziaria italiane
nel senso che i contribuenti debbono fornire la prova (negativa) di non avere trasferito sui loro
clienti gli oneri fiscali illegittimi.
L'avvocato generale Geelhoed ha oggi presentato le sue conclusioni.
L'avvocato generale, il cui parere non vincola la Corte, rende oggi le sue conclusioni. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati. |
Circostanze sulla base delle quali la giurisprudenza nazionale può costituire presupposto
per una violazione del Trattato:
1) Lo status delle decisioni giudiziarie considerate
Dalla giurisprudenza nazionale contrastante dei giudici nazionali supremi, il cui orientamento
viene seguito dalle istanze giudiziarie inferiori nell'ambito dell'ordinamento giuridico nazionale,
possono derivare lo svuotamento dell'effetto utile delle norme di diritto comunitario nell'ambito
dello Stato membro, ovvero conseguenze da evitare nei rapporti di concorrenza nel mercato
interno o nelle transazioni commerciali tra gli Stati membri.
La natura strutturale della violazione degli obblighi derivanti dal diritto comunitario
Qualora si sia in presenza di un indirizzo giurisprudenziale nazionale, che si pone in contrasto
con gli obblighi derivanti dal diritto comunitario, o di una giurisprudenza formatasi nel corso di
un lungo periodo di tempo, ovvero di un nuovo sviluppo confermato dalle istanze giudiziarie
superiori e/o in Cassazione, è lecito considerare che si tratti di un fenomeno strutturale.
L'effetto della giurisprudenza nazionale sulla realizzazione dell'obiettivo
Nel caso in cui la giurisprudenza nazionale produca la conseguenza che coloro ai quali derivano
diritti dal diritto comunitario debbano operare nello Stato membro in condizioni diverse da quelle
dei concorrenti o delle persone fisiche e/o giuridiche che operano altrove nella Comunità in
circostanze analoghe, viene chiaramente in essere un attentato all'unitarietà del diritto
comunitario, uno svuotamento dell'effetto utile e una violazione dei diritti dei singoli.
Principi in materia di ripetizione di tributi pagati in contrasto con il diritto comunitario
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, uno Stato membro è in linea di principio
obbligato a rimborsare i tributi riscossi in violazione del diritto comunitario. Si ha però
un'eccezione. Uno Stato membro può respingere una domanda di restituzione di somme
indebitamente pagate, quando risulti accertato che il tributo è stato ripercosso per intero su un
terzo e che il rimborso darebbe luogo a un indebito arricchimento.
E' chiaro che un imprenditore subisce danni a causa di un tributo indebitamente pagato. Egli può
contabilizzare il tributo in tutto o in parte, indipendentemente dall'elasticità dei prezzi della
domanda, ma da ciò non si può concludere che si sia in presenza di una traslazione di un onere
economico. L'onere economico che un imprenditore deve sopportare è sempre maggiore
dell'importo del tributo stesso. Tale pregiudizio non deriva solo dal calo del giro di affari e degli
utili, ma anche, ad esempio, dalla compressione dello spazio commerciale, in quanto
l'imprenditore resta limitato nelle possibilità di adattamento della sua strategia di mercato.
L'avvocato generale Geelhoed è del parere che l'amministrazione finanziaria nazionale, per poter
rifiutare il rimborso, debba dimostrare che tale onere economico è neutralizzato. In ogni caso,
a tal riguardo è necessaria un'approfondita analisi economica del mercato e l'amministrazione
nazionale non può limitarsi a un esame delle scritture contabili. Sull'amministrazione grava
pertanto un arduo onere della prova.
L'articolo della legge italiana1 è formulato in termini assolutamente neutri; in esso non figura
alcun elemento che la Corte abbia in precedenza giudicato in contrasto con gli obblighi di diritto
comunitario. A parere dell'avvocato generale tale disposizione però, a causa del suo carattere
estremamente vago, ha lasciato margine ad una giurisprudenza nazionale non conforme con la
giurisprudenza della Corte di giustizia.
L'avvocato generale Geelhoed parte dall'idea che, nella specie, si tratti di una pluriennale
giurisprudenza di carattere strutturale. Il sistema probatorio basato su presunzioni e
sull'accertamento dell'avvenuto trasferimento nel caso in cui il contribuente non possa produrre
i documenti richiesti è stato avallato dalla suprema istanza giudiziaria italiana. E quand'anchegiudici di grado inferiore dovessero giudicare in senso conforme al diritto comunitario, le loro
decisioni potrebbero essere annullate in Cassazione. Il carattere strutturale risulta anche dalla
prassi seguita al riguardo dell'amministrazione. Inoltre siffatta giurisprudenza avendo ad oggetto
diritti pecuniari, produce conseguenze dirette sulla posizione di concorrenza degli operatori nel
mercato interno.
L'avvocato generale Geelhoed conclude che l'Italia è venuta meno agli obblighi che le incombono
in forza del Trattato CE, dal momento che ai contribuenti viene reso impossibile o estremamente
difficile esercitare il loro diritto alla ripetizione di tributi introitati in contrasto col diritto
comunitario.
Corte di giustizia delle Comunità europee
Lingue disponibili: spagnolo, tedesco, inglese, italiano, francese e olandese
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1 Art. 29, secondo comma, legge 428/1990, legge comunitaria del 1990.