Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 50/03

12 giugno 2003

Sentenza della Corte nella causa C 112/00

Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge

IL FATTO CHE LE AUTORITÀ AUSTRIACHE NON ABBIANO VIETATO UNA MANIFESTAZIONE PACIFICA E LIMITATA NEL TEMPO SULL'AUTOSTRADA DEL BRENNERO NON È CONTRARIO AL DIRITTO COMUNITARIO

Tale decisione amministrativa, motivata dal rispetto delle libertà di espressione e di riunione, è stata integrata con misure di accompagnamento che hanno permesso di evitare gravi perturbazioni degli scambi intracomunitari.


L'associazione di tutela dell'ambiente Transitforum Austria Tirol ha organizzato una manifestazione dal 12 al 13 giugno 1998 sull'autostrada del Brennero, per sensibilizzare il pubblico sui problemi di inquinamento dovuti all'aumento del traffico su tale asse stradale e sollecitare le autorità austriache ad assumere misure di correzione. Essa ne ha debitamente informato le autorità amministrative competenti (la Bezirkshauptmannschaft di Innsbruck) il 15 maggio, nonché i media che hanno diffuso l'informazione agli utenti austriaci, tedeschi e italiani. Giudicata lecita con riferimento al diritto nazionale dalle autorità austriache, tale manifestazione si è svolta nella calma, alla data indicata ed ha cagionato un blocco totale del traffico stradale sul Brennero durante 30 ore.

La società Schmidberger, specializzata nel trasporto tra l'Italia e la Germania, ha introdotto, dinanzi ai tribunali austriaci, un ricorso per risarcimento nei confronti dell'Austria, che essa ritiene responsabile di un ostacolo alla libera circolazione delle merci, contrario al diritto comunitario. Essa richiede il pagamento di 140.000 ATS (10 174,20 EUR) a titolo di danno in quanto cinque dei suoi automezzi sono rimasti bloccati per quattro giorni consecutivi (poiché il giorno precedente la manifestazione era festivo, mentre i due giorni seguenti corrispondevano a un fine settimana, durante il quale i camion non possono, in linea di principio, circolare).

L'Oberlandesgericht Innsbruck (Corte d'appello) sottolinea che si deve tener conto delle disposizioni del diritto comunitario. In particolare, si deve a suo parere stabilire se il principio di libera circolazione delle merci obblighi gli Stati membri a garantire il libero accesso agli itinerari di transito importanti e se tale obbligo prevalga sui diritti fondamentali, tra cui le libertà di espressione e di riunione di cui si tratta nella presente causa. Esso interroga la Corte di giustizia segnatamente su questo punto.

La Corte ricorda innanzi tutto che la libera circolazione delle merci rappresenta uno dei principi fondamentali della Comunità e che dev'essere eliminata qualsiasi restrizione che esista in tal senso tra gli Stati membri. Quando uno Stato membro non ha assunto misure appropriate per affrontare ostacoli agli scambi intracomunitari (ancorché questi non derivino da un atto dello Stato, bensì da azioni imputabili a privati) può essere ritenuto responsabile, come è avvenuto per la Francia nel 1997.

Tale obbligo è ancor più essenziale, sottolinea la Corte, quando si tratta di un asse stradale di primaria importanza quale l'autostrada del Brennero, che è una delle principali vie di comunicazione tra l'Europa settentrionale ed il Nord dell'Italia. Di conseguenza, il fatto che l'Austria non abbia vietato una manifestazione che ha bloccato per quasi 30 ore tale autostrada, limita il commercio intracomunitario e delle merci all'interno dell'Unione ed è, in linea di principio, incompatibile con il diritto comunitario, a meno che non sussista una giustificazione oggettiva in tal senso.

Per verificare se sia possibile giustificare tale ostacolo alla libera circolazione, si deve, a parere della Corte, prendere in considerazione l'obiettivo perseguito dalle autorità nazionali nel momento in cui hanno concesso l'autorizzazione, che in questa causa, è quello del rispetto dei diritti fondamentali dei manifestanti in materia di libertà d'espressione e di libertà di riunione garantiti dalla costituzione austriaca, nonché dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), di cui la Corte di giustizia delle Comunità europee garantisce il rispetto. La Corte ritiene necessario, in una tale situazione, bilanciare gli interessi presenti tutela delle libertà di espressione e di riunione da un lato e rispetto della libera circolazione delle merci dall'altro e stabilire se sia stato rispettato un corretto equilibrio tra tali interessi.

La Corte precisa che la situazione non è in alcun modo comparabile con quella di cui si trattava nella sentenza della Corte di giustizia che ha accertato l'inadempimento della Francia nel 1997. Al contrario, nel presente caso, i manifestanti hanno esercitato pacificamente e nelle forme di legge il loro diritto di espressione e di riunione, avendo cura di avvertire in tempo utile gli utenti interessati dell'una dell'altra parte della frontiera, ed hanno bloccato l'accesso ad un solo itinerario, in un'unica occasione e solamente per una durata limitata, il che ha permesso alle autorità austriache di trasmettere l'informazione a loro volta e di assumere le misure di accompagnamento al fine di limitare ,nella misura del possibile, le perturbazioni della circolazione stradale (ad esempio mediante l'attuazione di itinerari alternativi). Le autorità nazionali, tenuto conto dell'ampio potere discrezionale che dev'essere loro riconosciuto in materia, hanno quindi ragionevolmente potuto ritenere che l'obiettivo legittimamente perseguito da tale manifestazione non poteva essere raggiunto mediante misure meno restrittive degli scambi comunitari. La Corte di giustizia stabilisce dunque che l'autorizzazione di tale manifestazione ha rispettato un corretto equilibrio tra la tutela dei diritti fondamentali dei manifestanti e le esigenze della libera circolazione delle merci . Di conseguenza, non può rimproverarsi alle autorità austriache di aver commesso una violazione del diritto comunitario tale da far sorgere la responsabilità dello Stato membro interessato.



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9 Sentenza 9 dicembre 1997, causa C265/95, Commissione/Francia, v. il comunicato stampa n. 76/97.