Divisione Stampa e Informazione
COMUNICATO STAMPA n. 50/03
12 giugno 2003
Sentenza della Corte nella causa C 112/00
Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge
IL FATTO CHE LE AUTORITÀ AUSTRIACHE NON ABBIANO VIETATO UNA MANIFESTAZIONE PACIFICA E
LIMITATA NEL TEMPO SULL'AUTOSTRADA DEL BRENNERO NON È CONTRARIO AL DIRITTO COMUNITARIO
Tale decisione amministrativa, motivata dal rispetto delle libertà di espressione e di riunione,
è stata integrata con misure di accompagnamento che hanno permesso di evitare gravi perturbazioni
degli scambi intracomunitari.
La società Schmidberger, specializzata nel trasporto tra l'Italia e la Germania, ha introdotto,
dinanzi ai tribunali austriaci, un ricorso per risarcimento nei confronti dell'Austria, che essa
ritiene responsabile di un ostacolo alla libera circolazione delle merci, contrario al diritto
comunitario. Essa richiede il pagamento di 140.000 ATS (10 174,20 EUR) a titolo
di danno in quanto cinque dei suoi automezzi sono rimasti bloccati per quattro
giorni consecutivi (poiché il giorno precedente la manifestazione era festivo, mentre i due
giorni seguenti corrispondevano a un fine settimana, durante il quale i camion non
possono, in linea di principio, circolare).
L'Oberlandesgericht Innsbruck (Corte d'appello) sottolinea che si deve tener conto delle disposizioni del
diritto comunitario. In particolare, si deve a suo parere stabilire se il principio
di libera circolazione delle merci obblighi gli Stati membri a garantire il libero
accesso agli itinerari di transito importanti e se tale obbligo prevalga sui diritti
fondamentali, tra cui le libertà di espressione e di riunione di cui si
tratta nella presente causa. Esso interroga la Corte di giustizia segnatamente su questo
punto.
La Corte ricorda innanzi tutto che la libera circolazione delle merci rappresenta uno
dei principi fondamentali della Comunità e che dev'essere eliminata qualsiasi restrizione che esista
in tal senso tra gli Stati membri. Quando uno Stato membro non ha
assunto misure appropriate per affrontare ostacoli agli scambi intracomunitari (ancorché questi non derivino
da un atto dello Stato, bensì da azioni imputabili a privati) può essere
ritenuto responsabile, come è avvenuto per la Francia nel 1997.
Tale obbligo è ancor più essenziale, sottolinea la Corte, quando si tratta di un
asse stradale di primaria importanza quale l'autostrada del Brennero, che è una delle principali
vie di comunicazione tra l'Europa settentrionale ed il Nord dell'Italia. Di conseguenza, il
fatto che l'Austria non abbia vietato una manifestazione che ha bloccato per quasi
30 ore tale autostrada, limita il commercio intracomunitario e delle merci all'interno dell'Unione
ed è, in linea di principio, incompatibile con il diritto comunitario, a meno
che non sussista una giustificazione oggettiva in tal senso.
Per verificare se sia possibile giustificare tale ostacolo alla libera circolazione, si deve,
a parere della Corte, prendere in considerazione l'obiettivo perseguito dalle autorità nazionali nel
momento in cui hanno concesso l'autorizzazione, che in questa causa, è quello del rispetto
dei diritti fondamentali dei manifestanti in materia di libertà d'espressione e di libertà
di riunione garantiti dalla costituzione austriaca, nonché dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo
(CEDU), di cui la Corte di giustizia delle Comunità europee garantisce il rispetto.
La Corte ritiene necessario, in una tale situazione, bilanciare gli interessi presenti tutela
delle libertà di espressione e di riunione da un lato e rispetto della
libera circolazione delle merci dall'altro e stabilire se sia stato rispettato un corretto
equilibrio tra tali interessi.
La Corte precisa che la situazione non è in alcun modo comparabile con quella
di cui si trattava nella sentenza della Corte di giustizia che ha accertato
l'inadempimento della Francia nel 1997. Al contrario, nel presente caso, i manifestanti hanno
esercitato pacificamente e nelle forme di legge il loro diritto di espressione e
di riunione, avendo cura di avvertire in tempo utile gli utenti interessati dell'una
dell'altra parte della frontiera, ed hanno bloccato l'accesso ad un solo itinerario, in
un'unica occasione e solamente per una durata limitata, il che ha permesso alle
autorità austriache di trasmettere l'informazione a loro volta e di assumere le misure
di accompagnamento al fine di limitare ,nella misura del possibile, le perturbazioni della
circolazione stradale (ad esempio mediante l'attuazione di itinerari alternativi). Le autorità nazionali, tenuto
conto dell'ampio potere discrezionale che dev'essere loro riconosciuto in materia, hanno quindi ragionevolmente
potuto ritenere che l'obiettivo legittimamente perseguito da tale manifestazione non poteva essere raggiunto
mediante misure meno restrittive degli scambi comunitari. La Corte di giustizia stabilisce dunque
che l'autorizzazione di tale manifestazione ha rispettato un corretto equilibrio tra la tutela
dei diritti fondamentali dei manifestanti e le esigenze della libera circolazione delle merci
. Di conseguenza, non può rimproverarsi alle autorità austriache di aver commesso una
violazione del diritto comunitario tale da far sorgere la responsabilità dello Stato membro
interessato.
Lingue disponibili: tutte Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74.
Talune immagini dell'udienza sono disponibili su "Europe by Satellite" - |
9
Sentenza 9 dicembre 1997, causa C265/95, Commissione/Francia, v. il
comunicato stampa n. 76/97.