Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 51/03


12 giugno 2003

Conclusioni dell'avvocato generale Jean Mischo nella causa C-278/01

Commissione/Spagna

SECONDO L'AVVOCATO GENERALE, LA COMMISSIONE NON HA ASSEGNATO ALLA SPAGNA UN TERMINE RAGIONEVOLE PER CONSENTIRLE DI ESEGUIRE LA SENTENZA DELLA CORTE RELATIVA ALLA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE.

Di conseguenza, propone di respingere il ricorso della Commissione.


Una direttiva del Consiglio del 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione 1 mira a tutelare l'ambiente e la salute pubblica mediante la riduzione dell'inquinamento delle dette acque e la loro protezione contro un deterioramento ulteriore. Essa impone agli Stati membri di fissare i valori applicabili alle acque di balneazione per quanto concerne parametri fisico-chimici e microbiologici indicati negli allegati e di recepire nel diritto nazionale le modalità della direttiva entro il 1° gennaio 1986, anche per la Spagna che ha aderito alle Comunità europee il 12 giugno 1985.

Nella sentenza del12 febbraio 1998 2, la Corte di giustizia ha condannato il Regno di Spagna che non aveva adottato le disposizioni necessarie perché la qualità delle acque di balneazione interne al territorio spagnolo fosse conforme ai criteri imposti dalla direttiva. La Commissione ha constatato che, durante la stagione balneare 2000, il 20% delle zone di balneazione spagnole non soddisfaceva ancora le condizioni fissate dalla direttiva e che, inoltre, la Spagna ne aveva ridotto il numero. Essa ha quindi proposto, nel 2001, un nuovo ricorso per inadempimento della sentenza della Corte, unitamente ad una penalità di EUR 45 600 per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal giorno della pronuncia della sentenza della causa in esame fino al giorno dell'esecuzione della prima sentenza.

La Spagna sostiene che la Commissione non le ha consentito un termine sufficiente a conformarsi ai suoi obblighi. Nel parere motivato della Commissione detto termine è stato fissato per il 27 settembre 2000, vale a dire due anni e sette mesi dopo la sentenza.

L'avvocato generale Jean Mischo presenta oggi le sue conclusioni nella causa in esame.

L'opinione dell'avvocato generale non vincola la Corte. Il suo ufficio consiste nel proporre in piena indipendenza alla Corte una soluzione giuridica per consentire a quest'ultima di statuire sulle cause di cui essa è stata investita.  

L'avvocato generale ricorda che la Commissione ha un ampio potere discrezionale quanto all'opportunità e al momento della proposizione di un ricorso per inadempimento. Il Trattato CE non prevede alcun termine, scaduto il quale lo Stato membro deve aver eseguito la sentenza della Corte di giustizia.

Secondo una giurisprudenza costante, l'applicazione immediata e uniforme del diritto comunitario comporta che l'esecuzione della sentenza della Corte sia avviata immediatamente e conclusa entro i termini il più possibile ristretti. Tale giurisprudenza implica che occorre consentire a uno Stato membro un termine ragionevole per attuare tale esecuzione. Un certo periodo di tempo può quindi passare prima che sia innegabile il fatto che la sentenza non sia stata eseguita, almeno per quanto attiene all'esito dei provvedimenti adottati.

Ha la Spagna iniziato ad eseguire la sentenza della Corte soltanto a decorrere dal termine fissato dal parere motivato della Commissione?

L'avvocato generale non condivide la tesi della Commissione diretta a condannare l'inerzia delle autorità spagnole fra il periodo della pronuncia della sentenza (12.02.1998) e quello del parere motivato, (27.09.2000); sottolinea infatti che le cifre dimostrano un miglioramento della qualità delle acque di balneazione controverse tra il 1998 e 1999 poiché il tasso di conformità è passato dal 73% al 76,5%. Osserva inoltre che la trasmissione alla Commissione, alla scadenza del termine fissato dal parere motivato, di un piano d'azione elaborato al fine di individuare i problemi non dimostra che la Spagna ha avviato l'attuazione di provvedimenti correttori soltanto a decorrere dal ricevimento di detto parere motivato, ma che dal fascicolo emerge che tale piano si basa su dati raccolti antecedentemente. Secondo l'avvocato generale, la Commissione non fornisce la prova del fatto che le autorità spagnole non abbiano iniziato immediatamente ad attuare la sentenza della Corte.

Come valutare se il termine accordato alla Spagna sia ragionevole?

Secondo l'avvocato generale, la ragionevolezza della durata dipende dalle misure che devono essere ancora adottate dallo Stato membro al momento della pronuncia della sentenza della Corte e, di conseguenza, può variare a seconda delle circostanze di ciascun caso concreto e gli obblighi di risultato stabiliti dalle direttive non sarebbero analoghi fra loro. Anche se in taluni casi l'azione richiesta da parte di uno Stato membro consiste nell'adozione di norme legislative o regolamentari, che si possono facilmente realizzare con celerità, ciò non vale nel caso in esame, in cui l'obbligo di risultato consisterebbe nel modificare e nel controllare una realtà fisica che si estenderebbe a tutto un paese. Risulta infatti che la Spagna si trova di fronte a fonti di inquinamento diffuse o a scorrimenti provenienti da terre agricole e che non è agevole individuare tali problemi e rimediarli -- tanto più che nella maggior parte di detti casi sono necessarie varie stagioni balneari prima che si possa individuare la fonte reale o il ciclo di inquinamento. In talune situazioni una soluzione può essere quindi trovata soltanto nell'applicazione di lunghi programmi di miglioramento delle pratiche agrarie.

L'avvocato generale conclude che gli argomenti della Commissione non consentono di provare che la Spagna ha avuto a disposizione un termine ragionevole per eseguire la sentenza della Corte e non provano quindi che alla scadenza del termine fissato nel parere motivato si poteva constatare la mancata esecuzione degli obblighi da parte della Spagna. L'avvocato generale sottolinea che una situazione dovrebbe essere destinata a rimanere eccezionale tenuto conto delle peculiarità del caso di specie. Egli ritiene quindi che l'inadempimento addotto non sia provato e che il ricorso della Commissione debba essere respinto.




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1 -     Direttiva 8 dicembre 1975, 76/160/CEE. 2 -     Causa C-92/96, Commissione/Spagna (Racc. pag. I-505).