Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 54/03

19 giugno 2003

Sentenza della Corte nel procedimento C-34/02

Sante Pasquini contro Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS)

I PRINCIPI COMUNITARI DELL'EQUIVALENZA E DELL'EFFETTIVITA' ESIGONO CHE L'INPS PRENDA IN CONSIDERAZIONE LA BUONA FEDE DEL PENSIONATO E CONTROLLI REGOLARMENTE, UNA VOLTA ALL'ANNO, LA POSIZIONE DEI PENSIONATI LAVORATORI EMIGRATI

L'importo ripetibile può al massimo corrispondere agli importi indebitamente percepiti per un anno


Il regime pensionistico italiano prevede che i lavoratori emigrati hanno il diritto alla liquidazione di un anticipo sulla loro pensione, cui si aggiunge un'integrazione fino al raggiungimento del livello minimo di pensione previsto in Italia. L'interessato, quando ha in più diritto a una pensione straniera, non può più mantenere tale integrazione, che viene recuperata in funzione degli importi eventualmente versati da organismi stranieri di assicurazione.

Il detto regime prevede inoltre che le pensioni versate al titolo del regime legale obbligatorio possono essere, previa informazione all'interessato, rettificate e recuperate in qualsiasi momento dalle autorità preposte al pagamento, qualora sia stato commesso un errore all'atto dell'attribuzione o del pagamento delle pensioni.

Il sig. Sante Pasquini, attualmente residente in Lussemburgo, ha lavorato successivamente per 140 settimane in Italia, 336 settimane in Francia e 1256 settimane in Lussemburgo.

Nel 1987, alla vigilia del sessantesimo anno di età, ha ottenuto una pensione di vecchiaia dall'INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) integrata con una maggiorazione al fine di raggiungere il livello minimo previsto in Italia per le pensioni, poiché all'epoca non percepiva ancora né la pensione francese né quella lussemburghese.

Nel luglio 1988, l'INPS ha ricalcolato la pensione concessa e l'ha ridotta in ragione della concessione del pro-rata di una pensione francese.

Sempre nel 1988 anche la cassa pensioni lussemburghese ha iniziato a corrispondere una pensione di vecchiaia ma ne ha dato all'INPS un'informazione tardiva (novembre 1999).

Nel 2000 l'INPS, a seguito di tali informazioni, ha ricalcolato la pensione italiana e l'ha ridotta con effetto retroattivo dal 1° luglio 1988. Per compensare le somme indebitamente versate (EUR 29 000), l'INPS ha cessato del tutto il pagamento della pensione.


Il sig. Pasquini ha quindi proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma, sezione lavoro, impugnando la normativa italiana sulla ripetizione dell'indebito e sostenendo che tale normativa sarebbe in contrasto con i regolamenti comunitari sulla tutela dei lavoratori subordinati.

Una norma nazionale che non prevede alcun limite di tempo per effettuare la ripetizione dell'indebito è compatibile con i regolamenti comunitari sul regime di sicurezza sociale dei lavoratori 1? E' possibile applicare il termine di due anni previsto dallo stesso regolamento per far valere retroattivamente i diritti nell'ipotesi in cui i regolamenti siano stati modificati a favore dei lavoratori?

La Corte precisa in primo luogo che il termine di due anni non può essere applicato per analogia, trattandosi di disposizioni transitorie previste unicamente per modifiche del regolamento.

La Corte ricorda poi che il regolamento del 1971 sui regimi di sicurezza sociale ha come finalità il coordinamento (e non l'armonizzazione) delle normative nazionali in materia: in particolare, per il calcolo della prescrizione della ripetizione dell'indebito, sono applicabili le norme nazionali degli Stati membri.

Quando si tratta di una situazione riguardante un lavoratore migrante, gli Stati membri, nell'esercizio di tale potere, debbono rispettare il diritto comunitario e, in particolare, i principi di equivalenza e di effettività. I procedimenti che disciplinano i diritti derivanti da una libertà prevista nel Trattato non possono essere meno favorevoli di quelli previsti per le situazioni interne né debbono rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal Trattato.

La Corte afferma che, se è vero che esiste una regola per cui non è possibile reclamare pagamenti indebiti in ragione del cumulo di più pensioni di diritto interno effettuati a un pensionato in buona fede, tale regola va applicata al sig. Pasquini. Rileva del resto che, per le pensioni italiane derivanti da differenti regimi di diritto interno, esiste una disposizione di diritto italiano che impone all'INPS di controllare, una volta all'anno, i redditi dei pensionati e la loro incidenza sui diritti di pensione o sul loro importo. Deduce che se l'INPS avesse controllato le pensioni concesse ai lavoratori migranti secondo le modalità previste per i regimi interni, il pagamento di somme indebite sarebbe stato comunque circoscritto a un periodo di un anno.

(Poco rileva che l'istituzione lussemburghese abbia tardato in tale misura nel notificare la concessione della sua pensione all'INPS: l'obbligo di notifica senza indugio ha il solo scopo di regolare i rapporti tra istituzioni di previdenza sociale e non stabilisce diritti degli interessati nei confronti delle istituzioni).


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verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. CIGNA
tel. (00352) 4303 - 2582; fax (00352) 4303 - 2674.

 

1 -     Regolamento del 14 giugno 1971, n. 1408.