COMUNICATO STAMPA n. 56/03
3 luglio 2003
Sentenza della Corte nella causa C-156/01
R.P. Van der Duin / Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen e Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ
Zorgverzekeringen / T.W. Van Wegberg-van Brederode
I PENSIONATI CHE HANNO ELETTO DOMICILIO IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DA LORO
STATO DI ORIGINE DEVONO CHIEDERE ALLA CASSA MALATTIA PRESSO CUI SONO ISCRITTI NEL
LORO STATO DI RESIDENZA L'AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA PER RICEVERE CURE MEDICHE IN UN ALTRO
STATO MEMBRO
Tale principio si applica anche ai pensionati che ricevono cure mediche nello Stato
debitore della loro pensione o rendita
Il sig. Van der Duin ha lasciato i Paesi Bassi nel 1989 per
stabilirsi in Francia e si è iscritto presso la cassa malattia locale. Percepisce prestazioni
d'invalidità a carico dell'ente olandese competente. Vittima di un grave incidente, il sig.
Van der Duin è stato curato in Francia nell'arco di circa un anno e
successivamente ammesso all'ospedale universitario di Rotterdam (Paesi Bassi) per ivi sottoporsi al trattamento
di una distrofia post-traumatica alla mano destra.
La sig.ra Van Wegbergvan Brederode, da parte sua, nel 1995 si è trasferita dai
Paesi Bassi in Spagna con il suo coniuge, il quale percepisce una pensione
olandese a carico delle istituzioni olandesi competenti. Entrambi si sono iscritti presso la
cassa malattia spagnola. Dopo aver consultato un medico spagnolo, che ha diagnosticato la
necessità di un intervento, la sig.ra Van Wegbergvan Brederode si è recata nei Paesi
Bassi per essere ivi operata.
L'ANOZ Zorgverzekeringen, una cassa malattia olandese, ha respinto le domande di rimborso da
parte dei due ospedali olandesi, nonostante il rilascio di un modulo E 111
da parte delle casse locali francese e spagnola, in quanto le cure in
questione non soddisfacevano i requisiti introdotti nel regolamento comunitario sulla previdenza sociale dei
lavoratori migranti . Gli interessati avrebbero infatti dovuto ottenere un modulo E 112,
richiesto qualora un assicurato intenda ottenere l'autorizzazione a trasferirsi in un altro Stato
membro al fine di ricevervi cure mediche e le casse malattia negli Stati
di residenza abbiano rifiutato il suo rilascio retroattivo. Il sig. Van der Duin
e la sig.ra Van Wegbergvan Brederode hanno entrambi proposto ricorso dinanzi ai giudici
olandesi contro il diniego di assunzione degli oneri da parte dell'ANOZ Zorgverzekeringen.
Il Centrale Raad van Beroep chiede alla Corte di giustizia quale Stato membro
debba assumersi i costi relativi alle cure mediche e quale cassa malattia sia
competente per rilasciare l'autorizzazione preventiva in una tale situazione.
La Corte constata che, una volta che i titolari di pensione o di
rendita e i loro familiari si siano iscritti presso l'ente competente dello Stato
membro di residenza, essi beneficiano, in forza del regolamento comunitario, di un diritto
alle prestazioni in natura da parte di tale cassa malattia come qualsiasi titolare
residente nel territorio di tale Stato membro.
Ne consegue che l'ente competente per autorizzare i suddetti assicurati a recarsi in
un altro Stato membro, compreso quello debitore della pensione o della rendita, affinché
vengano loro fornite prestazioni in natura alle condizioni previste dal regolamento comunitario, è l'ente
del luogo di residenza degli interessati. Tale ente è nella situazione migliore per verificare
concretamente se ricorrano le condizioni di rilascio dell'autorizzazione preventiva.
Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali. Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74. |
Ԁ
Regolamento n. 1408/71, modificato dal regolamento n. 2001/83
(GU L 230, pag. 6)