COMUNICATO STAMPA N. 66/03
12 agosto 2003
Ordinanza della Corte di giustizia del 29 luglio 2003 nella causa pregiudiziale C-166/02
Daniel Fernando Messejana Viegas/Companhia de Seguros Zurich SA e Mitsubishi Motors de Portugal
SA
IL REGIME PORTOGHESE DI RESPONSABILITA' CIVILE BASATA SUL RISCHIO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI
AUTOVEICOLI NON RISARCISCE SUFFICIENTEMENTE LE VITTIME DI INCIDENTI
Gli indennizzi previsti dal regime portoghese debbono rispettare gli importi minimi stabiliti da
una direttiva comunitaria
Il 20 marzo 2000, il sig. Messejana Viegas è stato gravemente ferito in un
incidente stradale quando il veicolo in cui si trovava è sfuggito al controllo. Egli
ha chiesto, dinanzi ai giudici portoghesi, un risarcimento danni per responsabilità oggettiva alla
Seguros Zurich, società con la quale il conducente dell'autovettura aveva sottoscritto un contratto
di assicurazione.
La direttiva comunitaria concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'assicurazione
responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli fissa importi minimi per il risarcimento
delle vittime degli incidenti stradali. Essa non fa distinzioni tra la responsabilità civile
basata sulla colpa o la responsabilità oggettiva.
Il Portogallo disponeva di un termine che scadeva il 31 dicembre 1995 perché
le disposizioni portoghesi fossero conformi agli importi di garanzia previsti dalla direttiva.
Nel regime portoghese di responsabilità civile per il risarcimento delle vittime degli incidenti
stradali sono previste due modalità. In primo luogo, nel caso in cui il
conducente abbia agito con colpa, la legge portoghese non prevede limiti al risarcimento.
In secondo luogo, nel caso in cui non possa essere provata alcuna colpa
del conducente, la legge prevede importi massimi di indennizzo che sono inferiori agli
importi minimi di garanzia stabiliti dalla direttiva comunitaria.
Il giudice portoghese, investito dal sig. Messejana Viegas di un'azione diretta contro l'assicuratore
dell'autoveicolo implicato nell'incidente, chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi
sulla compatibilità della normativa portoghese con il diritto comunitario.
Innanzi tutto, la Corte sottolinea che essa ha già dichiarato che la normativa
portoghese relativa alla responsabilità civile applicabile ai sinistri derivanti dalla circolazione degli autoveicoli
deve, in ogni caso, rispettare le prescrizioni minime stabilite dalla direttiva.
Essa rileva che, con tale direttiva, il legislatore comunitario ha voluto imporre la
copertura di ogni responsabilità civile derivante della circolazione degli autoveicoli, comprendendo tutti i
regimi.
Infatti, lo scopo di tale direttiva Ԁ proteggere le vittime di incidenti stradali attraverso
l'assicurazione obbligatoria responsabilità civile Ԁ sarebbe messo a repentaglio se la copertura di tale
responsabilità da parte dell'assicurazione fosse lasciata alla discrezione del legislatore nazionale.
Gli importi fissati dalla direttiva non possono essere applicati direttamente nei rapporti tra
singoli sino a che la legge portoghese vi si conformi. Tuttavia, la Corte
ricorda che gli Stati membri debbono risarcire i danni da essi causati ai
singoli per non aver trasposto una direttiva entro il termine previsto. A tal
fine, debbono ricorrere tre condizioni:
Ԁ la direttiva deve attribuire diritti ai singoli;
Ԁ il contenuto di tali diritti dev'essere indentificabile; e
Ԁ deve esservi un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo che incombe allo
Stato e il danno subito.
Lingue disponibili: tutte Il testo integrale delle conclusioni sarà disponibile sulla pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott. E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 2674. |
Ԁ
Direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE (GU 1984,
L 8, pag. 17).