Divisione Stampa e Informazione
COMUNICATO STAMPA n. 68/03
9 settembre 2003
Landeshauptstadt Kiel / Norbert Jaeger
Sentenza della Corte nella causa C-151/02
UN SERVIZIO DI GUARDIA EFFETTUATO IN UN LUOGO DETERMINATO DAL DATORE DI LAVORO
COSTITUISCE INTEGRALMENTE ORARIO DI LAVORO, ANCHE SE AL MEDICO È CONSENTITO RIPOSARSI SUL LUOGO
DI LAVORO QUANDO I SUOI SERVIZI NON SONO RICHIESTI
Una direttiva comunitaria osta a una normativa nazionale che qualifica un servizio di
guardia del genere come periodo di riposo eccettuati i periodi di effettiva attività
Il diritto tedesco distingue tra i servizi di permanenza obbligatoria (*Arbeitsbereitschaft+), i servizi
di guardia (*Bereitschaftsdienst+) e i servizi di reperibilità (*Rufbereitschaft+). Soltanto i servizi di
permanenza obbligatoria sono considerati rientrare interamente nell'orario di lavoro. Per contro, i servizi
di guardia e i servizi di reperibilità sono qualificati periodi di riposo, eccettuata
la durata dello svolgimento di compiti professionali.
La direttiva comunitaria concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro si prefigge lo
scopo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori facendo loro beneficiare
di periodi minimi di riposo e di periodi di pausa adeguati. Tale direttiva
definisce gli elementi caratteristici della nozione di *orario di lavoro+ come *qualsiasi periodo
in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro
e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, ...+.
Il Landesarbeitsgericht SchleswigHolstein chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee se il
diritto tedesco è conforme alla direttiva comunitaria.
Ricordando la propria giurisprudenza, la Corte ritiene che il fattore determinante per considerare
che gli elementi caratteristici della nozione di *orario di lavoro+ ai sensi della
direttiva sono presenti nei periodi di guardia effettuati dai medici nell'ospedale stesso consista
nel fatto che questi sono obbligati a essere fisicamente presenti sul luogo individuato
dal datore di lavoro e di tenervisi a disposizione di quest'ultimo per poter
fornire immediatamente i loro servizi in caso di necessità. Secondo la Corte, occorre
considerare tali obblighi, che rendono impossibile per i medici interessati scegliere il luogo
in cui stare durante le attese, come rientranti nell'esercizio delle loro funzioni.
Il fatto che il datore di lavoro metta a disposizione del medico una
stanza di riposo in cui può stare tutto il tempo in cui non
deve intervenire non modifica tale interpretazione.
La Corte aggiunge che un medico obbligato a tenersi a disposizione del suo
datore di lavoro sul luogo individuato da quest'ultimo per tutta la durata dei
propri servizi di guardia, è soggetto ad obblighi decisamente più onerosi di un medico
in regime di reperibilità, poiché deve rimanere lontano dal suo ambiente familiare e
sociale e gode di una libertà minore per la gestione del tempo in
cui i suoi servizi non sono richiesti. Date queste circostanze, un medico di
guardia, che vede imporsi dal suo datore di lavoro l'obbligo di essere a
disposizione in un luogo dato, non può essere ritenuto in riposo quando non
esercita effettivamente attività professionali.
La Corte conclude quindi che una normativa nazionale come quella tedesca, la quale
qualifica il detto servizio di guardia come periodo di riposo, eccettuato il periodo
in cui il lavoratore ha effettivamente svolto i suoi compiti professionali, e la
quale prevede una compensazione soltanto dei periodi di effettiva attività, è in contrasto con
la direttiva comunitaria.
Esiste nelle seguenti lingue: DE, ES, FR, IT e NL. Il testo integrale della sentenza sarà disponibile sulla pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74.
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Ԁ Direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE (GU L 307, pag. 18).
Ԁ Sentenza 3 ottobre 2000, causa C303/98, SIMAP, v. comunicato stampa n. 70/2000.