COMUNICATO STAMPA n. 70/03
11 settembre 2003
Sentenza della Corte nella causa C-445/00
Repubblica d'Austria contro Consiglio dell'Unione europea
IL REGOLAMENTO 2000 SUGLI ECOPUNTI RESTA IN VIGORE AD ECCEZIONE DELLA DISPOSIZIONE CHE
ISTITUISCE DEFINITIVAMENTE UN PRINCIPIO DI SCAGLIONAMENTO DELLE RIDUZIONI DEGLI ECOPUNTI SU PIU' ANNI
Sebbene la Corte annulli la disposizione relativa allo scaglionamento sugli anni 2000-2003 della
riduzione degli ecopunti risultante dal superamento della soglia di transiti nel 1999, essa
decide che i suoi effetti devono essere considerati definitivi.
Esso prevede essenzialmente un meccanismo volto alla riduzione del valore di emissione complessiva
NOx (ossido di azoto), secondo il quale ogni autocarro in transito attraverso l'Austria
necessita di un determinato numero di ecopunti, corrispondente al valore delle emissioni di
NOx di ogni singolo autocarro. Gli stessi sono gestiti dalla Commissione, che li
ripartisce fra gli Stati membri.
Nel periodo che intercorre tra il 1E gennaio 1992 e il 31 dicembre
2003 l'emissione totale di NOx degli autocarri che transitano attraverso l'Austria dovrà essere
ridotta progressivamente del 60%. Di conseguenza, il protocollo fissa per ciascun anno di
tale periodo un numero di ecopunti decrescente. Se, nel corso di un anno,
il numero di transiti supera di oltre l'8 % il valore del 1991, la
Commissione deve adottare determinate misure. Queste consistono nella riduzione del numero di ecopunti
e, di conseguenza, del numero di viaggi in transito, vengono applicate - ai
sensi del protocollo - nell'anno successivo.
Le statistiche effettuate verso il mese di settembre 2000 mostrano un aumento del
traffico nel 1999 del 14,57 % rispetto al 1991. Secondo la Commissione e il
Consiglio, un'applicazione della riduzione degli ecopunti nel 2000 avrebbe avuto come conseguenza di
vietare, in pratica, qualsiasi transito di autocarri attraverso l'Austria nell'ultimo trimestre 2000.
Per evitare di far gravare la riduzione resa necessaria dall'aumento del traffico nel
1999 sul solo anno 2000, il Consiglio - con un regolamento del settembre
2000 - ha scaglionato la riduzione su quattro anni, ripartendola dal 2000 al
2003 (il 30% di riduzione nel 2000, nel 2001 e nel 2002, e
il 10% nel 2003).
Inoltre, il nuovo regolamento trasforma la detta ripartizione della riduzione in maniera generale
per tutte le riduzioni che dovrebbero essere effettuate in futuro in caso di
nuovi superamenti della soglia dei transiti.
Il 4 dicembre 2000 la Repubblica d'Austria ha chiesto alla Corte di giustizia
delle Comunità europee di annullare il regolamento del Consiglio che introduce tale nuova
disciplina del sistema di ecopunti.
In primo luogo, la Corte rileva che la procedura formale di adozione non
è stata inficiata da vizi sostanziali, da cui consegue che il regolamento non è annullato
integralmente.
La Corte rileva che la disposizione del regolamento impugnato è invalida in quanto mira
ad istituire definitivamente un principio di scaglionamento su più anni delle riduzioni degli
ecopunti risultanti da un superamento, contrariamente a quanto previsto dal protocollo; la ragione
è che i protocolli di un atto d'adesione costituiscono disposizioni di diritto primario che
non possono essere modificate da un semplice regolamento.
Di conseguenza, la Corte annulla la detta disposizione.
Per quanto riguarda la disposizione del regolamento che prevede lo scaglionamento sugli anni
2000-2003 della riduzione degli ecopunti risultante dal superamento della soglia di transiti nel
1999, la Corte rileva che le statistiche definitive trasmesse dalle autorità austriache hanno
potuto essere predisposte soltanto nel settembre 2000. Tenuto conto di tale trasmissione tardiva,
le riduzioni derivanti dai superamenti rilevati nel 1999 avrebbero potuto essere attuate soltanto
nell'ultimo trimestre del 2000. Ciò avrebbe avuto l'effetto di paralizzare praticamente tutto il
traffico di transito merci su strada attraverso l'Austria per alcuni mesi, il che
sarebbe stato contrario ai principi fondamentali del diritto comunitario, e in particolare alla
libera circolazione delle merci.
La Corte ne deduce che, alla luce di ciò, ai sensi del protocollo,
il Consiglio era legittimato a scaglionare la riduzione degli ecopunti sui mesi restanti
del 2000 nonché "per l'anno successivo", vale a dire su tutto il 2001.
Per contro, uno scaglionamento su quattro anni dal 2000 al 2003 era incompatibile
con il protocollo. Di conseguenza, la Corte annulla la disposizione del regolamento che
prevede lo scaglionamento sugli anni 2000-2003. Tuttavia, la Corte decide, per motivi di
certezza del diritto, che gli effetti di tale disposizione del regolamento devono essere
considerati definitivi.
Per quanto riguarda la disposizione del regolamento che prevede la ripartizione della riduzione
di cui trattasi tra gli Stati membri, la Corte precisa che tale disposizione
è viziata dalla stessa illegittimità di quella che prevede lo scaglionamento sugli anni 2000-2003
contraria al protocollo (v. sopra). Di conseguenza, la Corte annulla la detta disposizione
del regolamento, ma decide, per motivi di certezza del diritto, che anche gli
effetti di tale disposizione del regolamento devono essere considerati definitivi.
Esiste nelle seguenti lingue: DE, EN, ES, FR, IT e NL Il testo integrale della sentenza sarà disponibile sulla pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74.
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Ԁ Regolamento (CE) del Consiglio 21 settembre 2000, n. 2012 (GU L 241, pag. 18).