Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 70/03

11 settembre 2003

Sentenza della Corte nella causa C-445/00

Repubblica d'Austria contro Consiglio dell'Unione europea

IL REGOLAMENTO 2000 SUGLI ECOPUNTI RESTA IN VIGORE AD ECCEZIONE DELLA DISPOSIZIONE CHE ISTITUISCE DEFINITIVAMENTE UN PRINCIPIO DI SCAGLIONAMENTO DELLE RIDUZIONI DEGLI ECOPUNTI SU PIU' ANNI

Sebbene la Corte annulli la disposizione relativa allo scaglionamento sugli anni 2000-2003 della riduzione degli ecopunti risultante dal superamento della soglia di transiti nel 1999, essa decide che i suoi effetti devono essere considerati definitivi.



L'Atto di adesione dell'Austria alla Comunità comprende un protocollo che stabilisce un regime speciale per il transito di merci su strada attraverso l'Austria.

Esso prevede essenzialmente un meccanismo volto alla riduzione del valore di emissione complessiva NOx (ossido di azoto), secondo il quale ogni autocarro in transito attraverso l'Austria necessita di un determinato numero di ecopunti, corrispondente al valore delle emissioni di NOx di ogni singolo autocarro. Gli stessi sono gestiti dalla Commissione, che li ripartisce fra gli Stati membri.

Nel periodo che intercorre tra il 1E gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003 l'emissione totale di NOx degli autocarri che transitano attraverso l'Austria dovrà essere ridotta progressivamente del 60%. Di conseguenza, il protocollo fissa per ciascun anno di tale periodo un numero di ecopunti decrescente. Se, nel corso di un anno, il numero di transiti supera di oltre l'8 % il valore del 1991, la Commissione deve adottare determinate misure. Queste consistono nella riduzione del numero di ecopunti e, di conseguenza, del numero di viaggi in transito, vengono applicate - ai sensi del protocollo - nell'anno successivo.

Le statistiche effettuate verso il mese di settembre 2000 mostrano un aumento del traffico nel 1999 del 14,57 % rispetto al 1991. Secondo la Commissione e il Consiglio, un'applicazione della riduzione degli ecopunti nel 2000 avrebbe avuto come conseguenza di vietare, in pratica, qualsiasi transito di autocarri attraverso l'Austria nell'ultimo trimestre 2000.

Per evitare di far gravare la riduzione resa necessaria dall'aumento del traffico nel 1999 sul solo anno 2000, il Consiglio - con un regolamento del settembre 2000  - ha scaglionato la riduzione su quattro anni, ripartendola dal 2000 al 2003 (il 30% di riduzione nel 2000, nel 2001 e nel 2002, e il 10% nel 2003).

Inoltre, il nuovo regolamento trasforma la detta ripartizione della riduzione in maniera generale per tutte le riduzioni che dovrebbero essere effettuate in futuro in caso di nuovi superamenti della soglia dei transiti.

Il 4 dicembre 2000 la Repubblica d'Austria ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di annullare il regolamento del Consiglio che introduce tale nuova disciplina del sistema di ecopunti.

In primo luogo, la Corte rileva che la procedura formale di adozione non è stata inficiata da vizi sostanziali, da cui consegue che il regolamento non è annullato integralmente.

La Corte rileva che la disposizione del regolamento impugnato è invalida in quanto mira ad istituire definitivamente un principio di scaglionamento su più anni delle riduzioni degli ecopunti risultanti da un superamento, contrariamente a quanto previsto dal protocollo; la ragione è che i protocolli di un atto d'adesione costituiscono disposizioni di diritto primario che non possono essere modificate da un semplice regolamento.

Di conseguenza, la Corte annulla la detta disposizione.

Per quanto riguarda la disposizione del regolamento che prevede lo scaglionamento sugli anni 2000-2003 della riduzione degli ecopunti risultante dal superamento della soglia di transiti nel 1999, la Corte rileva che le statistiche definitive trasmesse dalle autorità austriache hanno potuto essere predisposte soltanto nel settembre 2000. Tenuto conto di tale trasmissione tardiva, le riduzioni derivanti dai superamenti rilevati nel 1999 avrebbero potuto essere attuate soltanto nell'ultimo trimestre del 2000. Ciò avrebbe avuto l'effetto di paralizzare praticamente tutto il traffico di transito merci su strada attraverso l'Austria per alcuni mesi, il che sarebbe stato contrario ai principi fondamentali del diritto comunitario, e in particolare alla libera circolazione delle merci.

La Corte ne deduce che, alla luce di ciò, ai sensi del protocollo, il Consiglio era legittimato a scaglionare la riduzione degli ecopunti sui mesi restanti del 2000 nonché "per l'anno successivo", vale a dire su tutto il 2001. Per contro, uno scaglionamento su quattro anni dal 2000 al 2003 era incompatibile con il protocollo. Di conseguenza, la Corte annulla la disposizione del regolamento che prevede lo scaglionamento sugli anni 2000-2003. Tuttavia, la Corte decide, per motivi di certezza del diritto, che gli effetti di tale disposizione del regolamento devono essere considerati definitivi.

Per quanto riguarda la disposizione del regolamento che prevede la ripartizione della riduzione di cui trattasi tra gli Stati membri, la Corte precisa che tale disposizione è viziata dalla stessa illegittimità di quella che prevede lo scaglionamento sugli anni 2000-2003 contraria al protocollo (v. sopra). Di conseguenza, la Corte annulla la detta disposizione del regolamento, ma decide, per motivi di certezza del diritto, che anche gli effetti di tale disposizione del regolamento devono essere considerati definitivi.

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Ԁ Regolamento (CE) del Consiglio 21 settembre 2000, n. 2012 (GU L 241, pag. 18).