COMUNICATO STAMPA n. 71/03
11 settembre 2003
Sentenza della Corte nella causa C-6/01
Associaçao Nacional de Operadoes de Máquinas Recreativas (Anomar) e a./État portugais
LA LEGISLAZIONE PORTOGHESE CHE LIMITA LA GESTIONE DEI GIOCHI DI SORTE O D'AZZARDO
AI CASINO' NON VIOLA LE NORME COMUNITARIE RELATIVE ALLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Il diritto comunitario non impedisce ad una legislazione nazionale che vieta la gestione
e la pratica di determinati giochi di sorte o d'azzardo in luoghi diversi
dalle sale dei casinò esistenti nelle aree autorizzate
La legislazione portoghese riserva allo Stato la gestione e la pratica dei giochi
di sorte o d'azzardo e le autorizza soltanto all'interno di aree previste dalla
legge, vale a dire nei casinò titolari di una concessione pubblica.
L'Associaçao Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas (Anomar) (associazione che riunisce gli operatori
portoghesi del settore delle macchine da gioco) ed otto società portoghesi che esercitano
le stesse attività, hanno intentato un'azione dinanzi ai giudici portoghesi contro lo Stato
portoghese, affinché venga loro riconosciuto il diritto di gestire macchine da gioco al
di fuori delle aree delimitate con legge.
Il giudice portoghese ha interrogato la Corte di giustizia delle Comunità Europee sulla
compatibilità della normativa portoghese con il diritto comunitario.
In primo luogo la Corte qualifica l'attività di gestione delle macchine per giochi
di sorte o d'azzardo come attività di "servizi" ai sensi del Trattato CE.
In seguito la stessa ricorda che una normativa costituisce un impedimento alla libera
circolazione dei servizi quando essa può ostacolare le attività di un prestatore stabilito
in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi. La Corte constata
che tale è il caso della legislazione portoghese, che limita il diritto di esercizio
commerciale dei giochi di sorte o d'azzardo alle sale dei casinò esistenti nelle
aree di gioco permanenti o provvisorie, istituite da tale legislazione.
In alcune situazioni il Trattato CE ammette restrizioni alla libera prestazione dei servizi.
Quando si tratta di misure restrittive applicabili senza distinzione di nazionalità -- come
nel presente caso -- queste ultime possono essere giustificate da motivi imperativi di
interesse generale, sempre che siano proporzionate agli scopi perseguiti.
La volontà di preservare la lealtà del gioco e la possibilità, per il
settore pubblico, di trarne qualche beneficio costituiscono obiettivi che, considerati nel loro complesso,
sono diretti alla tutela dei consumatori e dell'ordine sociale. Essi sono stati già
ritenuti dalla Corte idonei a giustificare limitazioni alla libera prestazione dei servizi e
proporzionati rispetto agli scopi perseguiti dalla legislazione nazionale.
La Corte sottolinea che l'esistenza, in altri Stati membri, di legislazioni relative ai
giochi d'azzardo meno restrittive della legislazione portoghese non influisce sulla compatibilità di quest'ultima
con il diritto comunitario.
Infine, la Corte ricorda che la scelta delle modalità concrete di applicazione, come
la subordinazione della gestione e della pratica dei giochi di sorte o d'azzardo
alla conclusione con lo Stato di un contratto amministrativo di concessione a seguito
di pubblica gara d'appalto, spetta alle autorità nazionali nell'ambito del loro potere discrezionale.
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