Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 72/03

11 settembre 2003

Conclusioni dell'avvocato generale Christine Stix-Hackl nelle cause riunite C-482/01 e C-493/01

Georgios Orfanopoulos c/ Land Baden-Württemberg e Raffaele Oliveri c/Land Baden-Württemberg

L'AVVOCATO GENERALE SI PRONUNCIA PER IL POTERE DEGLI STATI MEMBRI DI LIMITARE PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, IN PARTICOLARE DI ESPELLERE IN UN ALTRO STATO MEMBRO CITTADINI COMUNITARI PER DETERMINATI REATI

A parere dell'avvocato generale sono in contrasto col diritto comunitario disposizioni nazionali che rendono impossibile un esame del caso specifico.



Il sig. Georgios Orfanopoulos, cittadino greco, è entrato nel 1972, a 13 anni, nel territorio tedesco per ricongiungimento familiare. Nel 1978 egli è tornato in Grecia per due anni per assolvere gli obblighi di leva. Nel 1980 egli è rientrato in Germania e ha sposato, un anno dopo, una cittadina tedesca. Da tale matrimonio sono nati tre figli. Il sig. O. svolgeva diverse attività lavorative come lavoratore dipendente (attività interrotte da periodi di lunga disoccupazione). E' tossicodipendente, è stato condannato nove volte per reati di droga e reati violenti ed è stato più volte in carcere. I periodi di permanenza dell'interessato in centri di riabilitazione sono stati di breve durata, essendo stato anticipatamente dimesso per motivi disciplinari.

Con provvedimento del 28.2.01, il Regierungspräsidium di Stoccarda (Land del Baden-Württemberg) ha espulso il sig. O. dal territorio federale e ha minacciato di rimpatriarlo in Grecia senza fissare un termine. Contro tale provvedimento il sig. O. ha proposto ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Stuttgart.

Il sig. Raffaele Oliveri, cittadino italiano, è nato nel 1977 in Germania, paese in cui egli vive da allora. E' tossicodipendente e ha commesso diversi reati per furto nonché un reato per spaccio di stupefacenti, per cui ha scontato una pena detentiva. Ha interrotto una terapia. Con provvedimento del 29.8.00 il Regierungspräsidium Stuttgart ha minacciato il sig. O. di rimpatriarlo in Italia senza concessione di un termine. L'interessato ha proposto ricorso contro tale provvedimento dinanzi al Verwaltungsgericht Stuttgart. Con lettera del 20.6.01 il suo ospedale penitenziario ha comunicato che aveva contratto il virus HIV dal 1998, dal 2001 si trovava allo stadio di Aids conclamato e non avrebbe potuto ricevere cure sufficienti in Italia.

Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia se tali provvedimenti di espulsione sono in contrasto con disposizioni comunitarie, in particolare la libera circolazione dei lavoratori sancita nel Trattato CE e una direttiva comunitaria. Esso ha pertanto sottoposto alcune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

L'avvocato generale Christine Stix-Hackl ha presentato oggi le sue conclusioni in queste cause.

L'opinione dell'avvocato generale non vincola la Corte di giustizia. Compito dell'avvocato generale è quello di proporre alla Corte di giustizia, in piena indipendenza, una soluzione giuridica delle cause da lui trattate.  

L'avvocato generale ricorda innanzi tutto che la giurisprudenza della Corte di giustizia pone quattro condizioni per le limitazioni della libera circolazione per motivi di ordine pubblico e di sicurezza: in primo luogo deve sussistere una perturbazione dell'ordine pubblico, in secondo luogo è necessaria una minaccia effettiva e abbastanza grave, che, in terzo luogo, riguardi un interesse fondamentale delle Comunità e, in quarto luogo, la misura nazionale dev'essere proporzionata. Sarebbero in questione la seconda e la quarta condizione.

L'avvocato generale rileva che ai sensi della direttiva comunitaria solo il comportamento personale della persona interessata può essere determinante. La direttiva richiede una minaccia attuale e concreta. Inoltre, l'avvocato generale sottolinea che una precedente condanna penale può essere presa in considerazione solo in quanto le circostanze che ne sono state alla base provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Le autorità competenti dovrebbero fondare la loro decisione su una previsione in ordine al comportamento futuro della persona di volta in volta interessata: al riguardo costituirebbero circostanze rilevanti, tra l'altro, la natura e il numero delle condanne in precedenza inflitte, un eventuale pericolo di recidiva, la concessione della sospensione condizionale della pena nonché la valutazione di eventuali malattie.

L'avvocato generale mette in rilievo che le autorità e i giudici nazionali debbono altresì rispettare la disposizione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (rispetto della vita privata e familiare).

Nella necessaria valutazione di proporzionalità dovrebbero essere verificati la durata del soggiorno nonché le conoscenze della lingua dello Stato di origine e il grado di integrazione degli interessati in Germania sotto il profilo familiare, professionale e sociale.

Criteri essenziali sarebbero anche se possa essere preteso un trasferimento da parte dei familiari, il luogo in cui sia più facile un reinserimento sociale, un'eventuale recidiva reiterata e l'effettiva durata delle pene detentive.

Il diritto nazionale non potrebbe pertanto, in casi come quelli in esame nelle cause principali, prevedere necessariamente l'espulsione in quanto ciò significherebbe un impedimento all'esame del caso specifico.

Inoltre l'avvocato generale ritiene che il Land federale del Baden-Württemberg violi la direttiva comunitaria in quanto del caso della competenza del Regierungspräsidium per l'emanazione di un provvedimento di espulsione manca un="autorità indipendente", che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, esamini ancora una volta tutti gli elementi e le circostanze, compresa l'opportunità del provvedimento progettato, prima che la decisione sia adottata definitivamente.

Infine, l'avvocato generale valuta se i giudici nazionali siano tenuti a prendere in considerazione determinati sviluppi intervenuti nella persona dell'interessato dopo l'ultima decisione delle autorità. Si tratta al riguardo, nel caso del sig. Oliveri, dall'insorgere della malattia dell'Aids. Anche a questo proposito l'avvocato generale afferma che va verificato se sussista una minaccia attuale all'ordine pubblico, per cui può essere necessaria una previsione per il futuro. Nell'esame della legittimità dell'espulsione del cittadino comunitario dev'essere possibile prendere in considerazione nuovi sviluppi.

Nota: i giudici della Corte di giustizia iniziano ora la deliberazione in queste cause. La sentenza verrà pubblicata in data ulteriore.


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Il testo integrale delle conclusioni sarà disponibile sulla pagina Internet www.curia.eu.int 
verso le ore 15 di oggi.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 2674.

 

Direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica; GU 1964, pag. 850.