COMUNICATO STAMPA n. 72/03
11 settembre 2003
Conclusioni dell'avvocato generale Christine Stix-Hackl nelle cause riunite C-482/01 e C-493/01
Georgios Orfanopoulos c/ Land Baden-Württemberg e Raffaele Oliveri c/Land Baden-Württemberg
L'AVVOCATO GENERALE SI PRONUNCIA PER IL POTERE DEGLI STATI MEMBRI DI LIMITARE PER
MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, IN PARTICOLARE DI ESPELLERE
IN UN ALTRO STATO MEMBRO CITTADINI COMUNITARI PER DETERMINATI REATI
A parere dell'avvocato generale sono in contrasto col diritto comunitario disposizioni nazionali che
rendono impossibile un esame del caso specifico.
Il sig. Georgios Orfanopoulos, cittadino greco, è entrato nel 1972, a 13 anni, nel
territorio tedesco per ricongiungimento familiare. Nel 1978 egli è tornato in Grecia per due
anni per assolvere gli obblighi di leva. Nel 1980 egli è rientrato in Germania
e ha sposato, un anno dopo, una cittadina tedesca. Da tale matrimonio sono
nati tre figli. Il sig. O. svolgeva diverse attività lavorative come lavoratore dipendente
(attività interrotte da periodi di lunga disoccupazione). E' tossicodipendente, è stato condannato nove volte
per reati di droga e reati violenti ed è stato più volte in carcere.
I periodi di permanenza dell'interessato in centri di riabilitazione sono stati di breve
durata, essendo stato anticipatamente dimesso per motivi disciplinari.
Con provvedimento del 28.2.01, il Regierungspräsidium di Stoccarda (Land del Baden-Württemberg) ha espulso
il sig. O. dal territorio federale e ha minacciato di rimpatriarlo in Grecia
senza fissare un termine. Contro tale provvedimento il sig. O. ha proposto ricorso
dinanzi al Verwaltungsgericht Stuttgart.
Il sig. Raffaele Oliveri, cittadino italiano, è nato nel 1977 in Germania, paese in
cui egli vive da allora. E' tossicodipendente e ha commesso diversi reati per
furto nonché un reato per spaccio di stupefacenti, per cui ha scontato una
pena detentiva. Ha interrotto una terapia. Con provvedimento del 29.8.00 il Regierungspräsidium Stuttgart
ha minacciato il sig. O. di rimpatriarlo in Italia senza concessione di un
termine. L'interessato ha proposto ricorso contro tale provvedimento dinanzi al Verwaltungsgericht Stuttgart. Con
lettera del 20.6.01 il suo ospedale penitenziario ha comunicato che aveva contratto il
virus HIV dal 1998, dal 2001 si trovava allo stadio di Aids conclamato
e non avrebbe potuto ricevere cure sufficienti in Italia.
Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia se tali provvedimenti di
espulsione sono in contrasto con disposizioni comunitarie, in particolare la libera circolazione dei
lavoratori sancita nel Trattato CE e una direttiva comunitaria. Esso ha pertanto sottoposto
alcune questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
L'avvocato generale Christine Stix-Hackl ha presentato oggi le sue conclusioni in queste cause.
L'opinione dell'avvocato generale non vincola la Corte di giustizia. Compito dell'avvocato generale è quello di proporre alla Corte di giustizia, in piena indipendenza, una soluzione giuridica delle cause da lui trattate. |
L'avvocato generale rileva che ai sensi della direttiva comunitaria solo il comportamento personale
della persona interessata può essere determinante. La direttiva richiede una minaccia attuale e
concreta. Inoltre, l'avvocato generale sottolinea che una precedente condanna penale può essere presa
in considerazione solo in quanto le circostanze che ne sono state alla base
provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Le autorità
competenti dovrebbero fondare la loro decisione su una previsione in ordine al comportamento
futuro della persona di volta in volta interessata: al riguardo costituirebbero circostanze rilevanti,
tra l'altro, la natura e il numero delle condanne in precedenza inflitte, un
eventuale pericolo di recidiva, la concessione della sospensione condizionale della pena nonché la
valutazione di eventuali malattie.
L'avvocato generale mette in rilievo che le autorità e i giudici nazionali debbono
altresì rispettare la disposizione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (rispetto della
vita privata e familiare).
Nella necessaria valutazione di proporzionalità dovrebbero essere verificati la durata del soggiorno nonché
le conoscenze della lingua dello Stato di origine e il grado di integrazione
degli interessati in Germania sotto il profilo familiare, professionale e sociale.
Criteri essenziali sarebbero anche se possa essere preteso un trasferimento da parte dei
familiari, il luogo in cui sia più facile un reinserimento sociale, un'eventuale recidiva
reiterata e l'effettiva durata delle pene detentive.
Il diritto nazionale non potrebbe pertanto, in casi come quelli in esame nelle
cause principali, prevedere necessariamente l'espulsione in quanto ciò significherebbe un impedimento all'esame del
caso specifico.
Inoltre l'avvocato generale ritiene che il Land federale del Baden-Württemberg violi la direttiva
comunitaria in quanto del caso della competenza del Regierungspräsidium per l'emanazione di un
provvedimento di espulsione manca un="autorità indipendente", che, conformemente alla giurisprudenza della Corte di
giustizia, esamini ancora una volta tutti gli elementi e le circostanze, compresa l'opportunità
del provvedimento progettato, prima che la decisione sia adottata definitivamente.
Infine, l'avvocato generale valuta se i giudici nazionali siano tenuti a prendere in
considerazione determinati sviluppi intervenuti nella persona dell'interessato dopo l'ultima decisione delle autorità. Si
tratta al riguardo, nel caso del sig. Oliveri, dall'insorgere della malattia dell'Aids. Anche
a questo proposito l'avvocato generale afferma che va verificato se sussista una minaccia
attuale all'ordine pubblico, per cui può essere necessaria una previsione per il futuro.
Nell'esame della legittimità dell'espulsione del cittadino comunitario dev'essere possibile prendere in considerazione nuovi
sviluppi.
Nota: i giudici della Corte di giustizia iniziano ora la deliberazione in queste
cause. La sentenza verrà pubblicata in data ulteriore.
Esiste nelle seguenti lingue: DE, EN, FR, IT, GR e NL. Il testo integrale delle conclusioni sarà disponibile sulla pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 2674. |
Direttiva del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali
riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri giustificati da motivi d'ordine pubblico,
di pubblica sicurezza e di sanità pubblica; GU 1964, pag. 850.