Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 73/03

18 settembre 2003

Procedimenti pregiudiziali: Albacom Spa e Infostrada Spa/ Ministero del Tesoro e Ministero delle Comunicazioni

Sentenza della Corte nelle cause riunite C292/01 e C293/01

LE NORME AMMINISTRATIVE NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI VIETANO AGLI STATI MEMBRI DI IMPORRE AI TITOLARI DI LICENZE PRESTAZIONI PATRIMONIALI CALCOLATE SULLA BASE DEL LORO FATTURATO

Le prestazioni patrimoniali, per essere ammesse, devono risultare conformi all'obiettivo della completa apertura del mercato alla concorrenza



La Albacom e la Infostrada, due società italiane, sono titolari di licenze per lo sfruttamento di reti di telecomunicazione ad uso pubblico. Esse hanno dovuto versare allo Stato italiano un contributo annuo, proporzionale al loro fatturato, previsto da una legge del 1998 e da un decreto di attuazione del Ministro del Tesoro del 2000 (3 % per il 1999, 2,7 % per il 2000, 2,5 % per il 2001, 2 % per il 2002 e 1,5 % per il 2003). Nel caso della Albacom si trattava di una somma di EUR 2 740 000 (ITL 5 300 000 000).

Le società, ritenendo che la legge italiana avesse in pratica ripristinato il canone applicato quando i servizi di telecomunicazione erano assoggettati ad un regime di monopolio, hanno proposto dinanzi al Presidente della Repubblica ricorsi straordinari diretti all'annullamento del decreto. Il Ministro del Tesoro allora ha chiesto al Consiglio di Stato di emettere un parere in merito alla validità del detto decreto.

Il Consiglio di Stato ha allora proposto alla Corte di giustizia CE una questione pregiudiziale concernente l'interpretazione della direttiva relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione .

Il Consiglio di Stato in sostanza ha chiesto se la direttiva consenta agli Stati membri di imporre ai titolari di licenze per l'esercizio di attività di telecomunicazioni prestazioni patrimoniali proporzionali al loro fatturato.

La Corte ricorda anzitutto che la direttiva comunitaria rientra tra le misure dirette alla liberalizzazione completa dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione. Essa stabilisce una disciplina comune che prevede altresì regole relative alle prestazioni patrimoniali che gli Stati possono imporre.

Tali prestazioni devono essere fondate su criteri obiettivi, non discriminatori e trasparenti. Esse non debbono essere contrarie all'obiettivo della liberalizzazione totale del mercato e della completa apertura di quest'ultimo alla concorrenza.

La Corte constata che le prestazioni patrimoniali previste dalla direttiva sono esclusivamente: 1) quelle intese a coprire i costi amministrativi connessi al volume di lavoro generato dalla gestione delle licenze, 2) quelle relative all'uso di risorse scarse, 3) i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale.

Il contributo controverso non corrisponde ad alcuno di questi tre tipi di oneri.

La Corte rileva che la disciplina comune dei servizi di telecomunicazione sarebbe privata di ogni effetto utile se gli Stati membri fossero liberi di determinare gli oneri tributari a cui le imprese del settore devono far fronte.

Inoltre, nella prima fase di trasposizione delle direttive comunitarie in vista della liberalizzazione del mercato nazionale delle telecomunicazioni, la Repubblica italiana aveva soppresso il contributo sul fatturato imposto in precedenza ai concessionari di servizi di telecomunicazione. La Corte rileva che il contributo reintroduce un ostacolo di natura patrimoniale alle procedura di liberalizzazione.

La Corte constata che un simile contributo rende assai più gravosi i diritti che gli Stati membri sono espressamente autorizzati ad imporre in forza della direttiva e crea un ostacolo significativo alla libera prestazione dei servizi di telecomunicazione.

Di conseguenza la direttiva vieta agli Stati membri di imporre simili prestazioni patrimoniali.


Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: francese, italiano, inglese .
Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int 
verso le ore 12 CET del giorno della pronuncia.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74.
 

Legge n. 448 del 23 dicembre 1998
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CE, GU L 117, pag. 15