Divisione Stampa e Informazione
COMUNICATO STAMPA n. 74/03
18 settembre 2003
Bosal Holding BV / Staatssecretaris van Financiën
Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-168/01
LE DISPOSIZIONI FISCALI OLANDESI CHE SVANTAGGIANO LE SOCIETÀ MADRI AVENTI SEDI SECONDARIE STABILITE
IN ALTRI STATI MEMBRI NON SONO COMPATIBILI CON IL DIRITTO COMUNITARIO
La limitazione della deducibilità dei costi di partecipazione della società madre con sede
nei Paesi Bassi nel capitale di una filiale con sede in un altro
Stato membro, alla condizione che quest'ultima consegua utili imponibili nei Paesi Bassi, costituisce
una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento
Una legge olandese relativa all'imposta permette alle società di dedurre dai loro benefici
i costi che si riferiscono ad una partecipazione nel capitale di una filiale,
se questi costi sono destinati indirettamente al conseguimento di utili imponibili nei Paesi
Bassi.
La Bosal Holding BV è una società olandese che svolge attività di holding, di
finanziamento e di concessione di licenze soggetta all'imposta sulle società nei Paesi Bassi.
Nell'esercizio 1993 ha dichiarato costi per un importo pari a NLG 3 969
339 (EUR 1 801 287) legati alle sue partecipazioni in società con sede
in altri nove Stati membri. La Bosal ha chiesto la detrazione di tali
costi dai suoi utili.
L'ispettore del Belastingdienst (servizio delle imposte) ha rifiutato la detrazione. Il Gerechtshof te
Arnhem, dinanzi al quale la Bosal ha presentato un ricorso avverso tale rigetto,
ha confermato la posizione dell'ispettore. L'Hoge Raad der Nederlanden (corte suprema dei Paesi
Bassi), dinanzi al quale la Bosal ha proposto ricorso in cassazione, ha chiesto
alla Corte di giustizia delle Comunità europee se il diritto comunitario si opponga
alla normativa olandese.
La Corte rileva che la limitazione prevista dalla legge olandese costituisce un ostacolo
alla costituzione di società figlie in altri Stati membri e quindi è contraria al
diritto comunitario. Infatti, una società madre potrebbe essere dissuasa dall'esercitare le proprie attività
con l'intermediazione di una società figlia stabilita in un altro Stato membro, in
quanto simili società figlie non realizzeranno, in linea di massima, utili imponibili nei
Paesi Bassi.
Il governo olandese aveva invocato tre argomenti:
1. la necessità di salvaguardare la coerenza del regime fiscale nazionale;
2. la differenza fra le situazioni delle società figlie che realizzano utili imponibili
nei Paesi Bassi e quelle che non ne realizzano (principio di territorialità)
3. la necessità di preservare la base imponibile dello Stato membro.
La Corte considera tali argomenti non convincenti.
Per quanto riguarda la necessità di salvaguardare la coerenza del regime fiscale nazionale,
la Corte ricorda che, per beneficiare di una tale giustificazione, deve esistere un
legame diretto tra la concessione di un vantaggio fiscale e la compensazione di
tale vantaggio con un prelievo fiscale, che erano avvenuti nell'ambito di una stessa
imposizione. Orbene, nella presente causa non esiste alcun nesso diretto tra la concessione
alle società madri con sede nei Paesi Bassi di un vantaggio fiscale e
il regime fiscale delle società figlie quando le società madri hanno sede in
quello Stato membro. Le società madri e le società figlie sono persone giuridiche
distinte ed esse sono soggette ad imposizioni distinte. Inoltre, la limitazione della deducibilità
dei costi di partecipazione non è compensata da un corrispondente vantaggio. Dunque non si
può invocare la coerenza del regime fiscale.
Circa l'argomento fondato sul principio di territorialità, la Corte rileva che la disparità
di trattamento fiscale riguarda le società madri, a seconda che esse dispongano o
meno di società figlie che conseguono utili imponibili nei Paesi Bassi, mentre tali
società madri sono tutte stabilite in questo Stato membro.
Quanto alla necessità di preservare la base imponibile dello Stato membro, la Corte
ricorda che la necessità di prevenire la diminuzione delle risorse fiscali non è un
motivo che possa giustificare una restrizione della libertà di stabilimento.
Lingue disponibili: FR, EN, NL, IT, ES, DE Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 12 CET di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (00352) 43 03 25 82 fax (00352) 43 03 26 74. |