Divisione Stampa e Informazione
COMUNICATO STAMPA n. 79/03
30 settembre 2003
Sentenza della Corte di giustizia nel procedimento pregiudiziale C-224/01
Gerhard Köbler/Repubblica d'Austria
UNO STATO MEMBRO E' RESPONSABILE PER I DANNI CAUSATI A UN SINGOLO DA
UNA VIOLAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO IMPUTABILE AD UN ORGANO GIURISDIZIONALE SUPREMO SE LA
VIOLAZIONE E' MANIFESTA
La decisione del Verwaltungsgerichtshof con cui viene respinto il ricorso del sig. Köbler
non costituisce una violazione del diritto comunitario avente carattere manifesto e non implica
quindi la responsabilità dello Stato austriaco
Il sig. Köbler lavora in qualità di professore di ruolo presso l'Università di
Innsbruck (Austria) dal 1° marzo 1986. Nel 1996 egli ha chiesto l'attribuzione dell'indennità
speciale di anzianità di servizio prevista per i professori universitari. La concessione di
questa indennità è subordinata dalla legge austriaca ad un'esperienza di 15 anni maturata esclusivamente
nelle università austriache. Il sig. Köbler poteva far valere questi 15 anni di
esperienza qualora fossero presi in considerazione gli anni di servizio effettuati nelle università
di altri Stati membri.
Essendo stata respinta la sua domanda, il sig. Köbler ha presentato un ricorso
dinanzi ai giudici austriaci, sostenendo che un tale requisito costituiva una discriminazione indiretta
incompatibile con il diritto comunitario.
Su tale punto il Verwaltungsgerichtshof - organo giurisdizionale amministrativo di ultimo grado -
ha adito la Corte di giustizia delle Comunità europee. In seguito a una
sentenza della Corte in un procedimento analogo , tale organo giurisdizionale austriaco ha ritirato
la sua domanda pregiudiziale. Con sentenza 24 giugno 1998, il Verwaltungsgerichtshof ha respinto
il ricorso del sig. Köbler in quanto l'indennità speciale di anzianità di servizio
costituiva un premio di fedeltà che giustificava una deroga alle disposizioni relative alla
libera circolazione dei lavoratori.
Il sig. Köbler ha presentato dinanzi al Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien un ricorso
per risarcimento danni contro la Repubblica d'Austria sostenendo che la sentenza del Verwaltungsgerichtshof
fosse in contrasto con il diritto comunitario. Il Landesgericht ha sottoposto al riguardo
alcune questioni alla Corte.
Gli Stati membri sono tenuti a risarcire i danni causati ai singoli dalle
violazioni del diritto comunitario imputabili agli organi giurisdizionali nazionali di ultimo grado?
La Corte fa presente innanzi tutto che ha già dichiarato che il sistema
del trattato CE impone agli Stati membri il risarcimento dei danni causati ai
singoli da violazioni del diritto comunitario ad essi imputabili, qualunque sia l'organo dello
Stato membro che è all'origine del danno.
Infatti, il ruolo essenziale svolto dal potere giudiziario nella tutela dei diritti che
ai singoli derivano dalle norme comunitarie sarebbe affievolito se i singoli non potessero,
a talune condizioni, ottenere un risarcimento dei danni causati da una violazione del
diritto comunitario imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado di uno Stato
membro. In un tale caso, i singoli devono avere la possibilità di far
valere la responsabilità dello Stato al fine di ottenere una tutela giuridica dei
loro diritti.
Con la sua giurisprudenza, la Corte ha fissato tre condizioni necessarie e sufficienti
perché sussista la responsabilità dello Stato per violazioni del diritto comunitario che sono
ad esso imputabili. Queste condizioni si applicano anche allorché un organo giurisdizionale di
ultimo grado viola una norma di diritto comunitario:
1) la norma giuridica violata deve essere preordinata a conferire diritti ai singoli;
2) la violazione dev'essere sufficientemente caratterizzata, e
3) deve esistere un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo incombente allo
Stato e il danno subito.
Per determinare se la violazione sia sufficientemente caratterizzata allorché deriva dalla decisione di
un organo giurisdizionale di ultimo grado, il giudice nazionale competente deve, data la
specificità della funzione giurisdizionale, accertare se il detto organo giurisdizionale abbia violato in
maniera manifesta il diritto vigente. La responsabilità dello Stato può sussistere solo nel
caso eccezionale in cui l'organo giurisdizionale abbia violato in maniera manifesta il diritto
vigente e la giurisprudenza della Corte in questa materia.
Spetta a ogni Stato membro, in base al proprio ordinamento giuridico interno, designare
il giudice competente a risolvere le controversie relative a un tale diritto.
La normativa austriaca relativa all'attribuzione dell'indennità speciale di anzianità di servizio dei professori
di università è incompatibile con il diritto comunitario e non può essere giustificata
La Corte constata che la legge austriaca che richiede, per la concessione dell'indennità
speciale dei professori universitari, un'esperienza di 15 anni maturata esclusivamente nelle università austriache
costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori vietata dal Trattato CE.
La Corte rileva, per la prima volta, che anche se un obiettivo di
favorire la fedeltà dei lavoratori ai loro datori di lavoro (un premio di
fedeltà), in via di principio, può essere giustificato da motivi di interesse generale,
la misura austriaca comporta ostacoli che non possono essere giustificati da tale fine.
Infatti, essa implica una riduzione del mercato del lavoro dei professori universitari al
territorio austriaco ed è incompatibile con il principio della libera circolazione dei lavoratori.
La Corte stabilisce peraltro che l'organo giurisdizionale supremo austriaco non ha commesso una
violazione manifesta e quindi sufficientemente caratterizzata del diritto comunitario, il che, di conseguenza,
non implica la responsabilità dello Stato austriaco.
Secondo la giurisprudenza della Corte, l'applicazione dei criteri che consentono di stabilire la
responsabilità degli Stati membri per danni causati ai singoli da violazioni del diritto
comunitario deve, in linea di principio, essere operata dai giudici nazionali. Tuttavia, nel
presente procedimento, la Corte dispone di tutti gli elementi per esaminare le condizioni
richieste.
La Corte ritiene che la sentenza del Verwaltungsgerichtshof 24 giugno 1998 si basa
su un'erronea interpretazione della sentenza Schöning-Kougebetopoulou e costituisce una violazione del diritto comunitario.
La Corte constata tuttavia che la violazione in sé non può essere qualificata
come manifesta.
Infatti, la Corte sottolinea che non aveva avuto l'occasione di pronunciarsi sull'eventuale giustificazione,
relativamente al diritto comunitario, di una misura intesa a favorire la fedeltà di
un lavoratore verso il proprio datore di lavoro (un premio di fedeltà). Di
conseguenza, la soluzione non era ovvia.
In secondo luogo, nemmeno il fatto che il Verwaltungsgerichtshof avrebbe dovuto mantenere la
sua domanda pregiudiziale consente una tale qualificazione. E' a causa di una erronea
interpretazione della sentenza della Corte che esso non ha più ritenuto necessario mantenere
la sua domanda pregiudiziale.
Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 12 di oggi Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (00352) 43 03 25 82 fax (00352) 43 03 26 74 |
Sentenza del gennaio 1998, causa C-15/96, Schöning-Kougebetopoulou (Racc. pag. I-47). La Corte ha dichiarato che una misura che fa dipendere la retribuzione di un lavoratore dalla sua anzianità ma esclude ogni possibilità di prendere in conto periodi di lavoro comparabili compiuti presso la pubblica amministrazione di un altro Stato membro può violare il principio della libera circolazione dei lavoratori. In particolare, sentenze 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. (Racc. pag. I-5357) e 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame (Racc. pag. I-1029).