Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 84/03

2 ottobre 2003

Ordinanza del Presidente della Corte nel procedimento sommario C-320/03 R

Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria

L'AUSTRIA DEVE SOSPENDERE SINO AL 30 APRILE 2004 IL DIVIETO SETTORIALE DI CIRCOLAZIONE ISTITUITO CON REGOLAMENTO DEL GOVERNATORE REGIONALE DEL TIROLO RECANTE LIMITAZIONE DEL TRANSITO SULL'AUTOSTRADA A 12 NELLA VALLE DELL'INN

Le parti sono invitate ad avviare una concertazione al fine di individuare provvedimenti idonei a conciliare i contrapposti interessi e, in difetto, a comunicare pertinenti informazioni alla Corte entro e non oltre il 6 febbraio 2004. Alla luce di tali informazioni il provvedimento adottato in data odierna potrà essere prorogato, revocato o modificato.


A seguito di un superamento del valore limite annuo di diossido di azoto, fissato per il 2002, sull'autostrada A 12 nella valle dell'Inn, il governatore regionale del Land del Tirolo emanava, in data 27 maggio 2003 - sulla base della legge contro l'inquinamento atmosferico, recante trasposizione nell'ordinamento austriaco delle direttive comunitarie sulla qualità dell'aria nell'ambiente - un regolamento con cui è stato vietato, a decorrere dal 1E agosto 2003, il transito su un troncone di circa 46 km dell'autostrada A 12 nella valle dell'Inn a una categoria di automezzi pesanti che trasportino talune merci . Il regolamento contiene una deroga per gli automezzi pesanti il cui transito abbia il luogo di partenza o di destinazione nel territorio del Comune di Innsbruck o dei distretti di Kufstein, Schwaz o della provincia di Innsbruck, i quali possono continuare a circolare.

Il 24 luglio 2003 la Commissione chiedeva alla Corte di giustizia delle Comunità europee di dichiarare che, con tale divieto settoriale di transito, l'Austria ha violato i principi della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti su gomma sul territorio della Comunità.

Il giorno seguente la Commissione chiedeva al Presidente della Corte, nelle more della pronuncia sul merito, di ingiungere immediatamente all'Austria di sospendere il regolamento contestato.

In data 30 luglio 2003 il Presidente della Corte ordinava all'Austria, a titolo cautelativo, di sospendere l'esecuzione del divieto di transito sino alla pronuncia dell'ordinanza conclusiva del procedimento sommario.

Dopo aver sentito, all'udienza del 27 agosto 2003, l'Austria nonché la Commissione - medio tempore sostenuta dalla Germania e dall'Italia -, il Presidente della Corte pronuncia oggi la seconda ordinanza nell'ambito del procedimento sommario.

Appare, prima facie, che il regolamento austriaco limita la libertà di transito prevista dal Trattato CE e dal diritto derivato e che non può escludersi il carattere eventualmente indirettamente discriminatorio di tale ostacolo. Il regolamento contestato si applica sì a tutti i trasportatori, indipendentemente dalla loro nazionalità penalizzando, quindi, parimenti i trasportatori austriaci. Tuttavia, in considerazione del genere dei trasporti ivi previsti nonché della portata delle deroghe, è possibile che il detto regolamento determini, di fatto, un ingiustificato svantaggio soprattutto nei confronti dei trasportatori degli altri Stati membri.

Nell'ambito di una prima valutazione dell'inadempimento dell'Austria ai doveri ad essa incombenti ai sensi del diritto comunitario, l'ordinanza rileva, da un lato, che il regolamento de quo è diretto ad adempiere obblighi risultanti da direttive comunitarie in materia di qualità dell'aria. In linea di principio, le esigenze della tutela dell'ambiente e/o della tutela della salute prevalgono su considerazioni di carattere economico.

D'altro canto, il breve lasso di tempo intercorso tra l'emanazione e l'entrata in vigore del detto regolamento può considerevolmente rafforzare i suoi effetti negativi sull'attività e sull'organizzazione dei trasportatori su strada interessati. Un periodo di due mesi appare molto breve per poter procedere ad adeguamenti strutturali (ad esempio, aumento dell'offerta di trasporto ferroviario sul troncone interessato), adeguamenti che possono essere previsti solamente a medio termine e in modo progressivo. Inoltre, provvedimenti che incidano direttamente sul trasporto delle merci tra Stati membri richiedono un determinato grado di previa concertazione a livello comunitario, il che sembra essere completamente mancato nella specie. La possibilità di un inadempimento a carico dell'Austria non può essere quindi esclusa prima facie.

La situazione attuale in materia d'inquinamento atmosferico nella zona interessata costituisce la risultante di un'evoluzione graduale e, ad una prima analisi, non sembra poter essere risolta in modo soddisfacente se non a medio termine e progressivamente.

Saranno probabilmente necessarie misure strutturali e tutte le parti partecipanti al presente procedimento sono obbligate a contribuire alla ricerca delle soluzioni più adatte che rappresenteranno necessariamente un compromesso tra contrapposti interessi, senza che possano essere esclusi a priori taluni inconvenienti tanto per il funzionamento del mercato interno quanto per gli interessi di determinate categorie di operatori economici.

Ciò premesso, pur riconoscendo che il regolamento contestato può contribuire al miglioramento, a breve termine, della situazione relativa alla qualità dell'aria nell'ambiente nella zona interessata, il Presidente rileva che è essenziale procedere a un approccio strutturale a medio termine che non risulterà pregiudicato dalla disapplicazione temporanea del regolamento de quo.

Per contro, sussiste un rischio elevato di sparizione definitiva di numerose imprese nonché di una modificazione strutturale ed irreversibile delle condizioni di trasporto e dei flussi degli scambi di merci nella e attraverso l'area interessata.

A fronte del rischio di un danno difficilmente riparabile, il Presidente proroga sino al 30 aprile 2004 l'ingiunzione nei confronti dell'Austria di sospendere l'esecuzione del divieto settoriale di transito.

Tenuto conto, tuttavia, dell'effettività e della rilevanza dei problemi inerenti alla qualità dell'aria nell'ambiente nella zona interessata, le parti sono invitate ad avviare una concertazione al fine d'individuare le misure idonee a conciliare, ancorché provvisoriamente, i contrapposti interessi ed a comunicare alla Corte ogni eventuale compromesso.

In difetto, le parti sono invitate a comunicare alla Corte, entro e non oltre il 6 febbraio 2004, informazioni in ordine all'evoluzione della qualità dell'aria nell'ambiente nella zona interessata, al previsto impatto del divieto di transito notturno durante l'anno 2003 nonché alle prospettive in materia di sviluppo del trasporto ferroviario o di trasporto su altre strade.

Alla luce di tali nuove informazioni e osservazioni, il provvedimento disposto con l'odierna ordinanza potrà essere prorogato, revocato o modificato.

N.B.: Tale ordinanza non pregiudica minimamente la soluzione che sarà accolta dalla Corte nella decisione sul merito. La Corte pronuncerà la sentenza successivamente.

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verso le ore 12 (CET) di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. CIGNA
tel. (00352) 4303 - 2582; fax (00352) 4303 - 2674.

 

- Le merci di cui al regolamento austriaco sono i rifiuti contenuti nell'elenco europeo dei rifiuti nonché i cereali, il legname in tronchi, scorze e sughero, i minerali ferrosi e non ferrosi, il pietrame, la terra e i residui di sbancamento, autoveicoli e rimorchi, nonché acciaio da costruzione.