Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 91/03

21 ottobre 2003

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-368/00

General Motors Nederland BV, Opel Nederland BV/Commissione delle Comunità Europee

IL TRIBUNALE CONFERMA, IN SOSTANZA, LA DECISIONE CON CUI LA COMMISSIONE HA ACCERTATO L'ESISTENZA DI UN OSTACOLO ALLA LIBERA CONCORRENZA

L'importo dell'ammenda è ridotto da EUR 43 000 000 a EUR 35 475 000


    

La Opel Nederland è l'unica società che cura la vendita, l'importazione, l'esportazione e il commercio all'ingrosso di autoveicoli della marca Opel e dei relativi pezzi di ricambio nei Paesi Bassi. Essa ha concluso accordi di concessione con circa 150 rivenditori autorizzati.

Ai sensi della normativa comunitaria, la Opel Nederland può vietare ai suoi concessionari di fornire automobili ad un rivenditore che non appartenga alla sua rete di distribuzione, ma non di fornire tali prodotti agli utilizzatori finali o ad altri concessionari.

A seguito di accertamenti disposti nel 1996 la Commissione ha emesso, nel 2000, una decisione con cui ha condannato la società Opel Nederland a pagare un'ammenda di 43 milioni di euro per aver ostacolato la libera concorrenza.

La Commissione ha rilevato che esisteva una strategia sistematicamente restrittiva in materia di approvvigionamento e di premi e che vi era un divieto diretto delle esportazioni per quanto riguardava sia le vendite ai consumatori finali sia le vendite ai concessionari Opel stabiliti in altri Stati membri.

Essa ha qualificato l'infrazione come molto grave, tenuto conto della posizione importante che la marca Opel occupava sul mercato olandese e sui mercati degli altri Stati membri dove i prezzi delle vetture Opel erano sostanzialmente più elevati che nei Paesi Bassi.

La Opel Nederland ha allora chiesto al Tribunale di primo grado delle Comunità europee di annullare la decisione adottata dalla Commissione nel 2000 o, in subordine, di ridurre l'ammenda.

Nella sua sentenza il Tribunale conferma sostanzialmente la decisione della Commissione. Esso ritiene tuttavia che non sia stata provata l'esistenza di una misura restrittiva di approvvigionamento consistente nel limitare le consegne sulla base degli obiettivi di vendita esistenti e riduce, di conseguenza, l'ammenda a EUR 35 475 000.

Secondo il Tribunale, non risulta sufficientemente dimostrato nella decisione della Commissione che esistesse una limitazione delle forniture ai concessionari e ancor meno che tale limitazione sia entrata nell'ambito delle relazioni contrattuali tra la Opel Nederland e i suoi concessionari.

Per quanto riguarda l'importo dell'ammenda, il Tribunale ricorda che la Commissione ha adottato nel 1998 degli orientamenti per assicurare la trasparenza delle sue decisioni. Il calcolo riposa sulla fissazione di un importo di base (determinato in funzione della gravità e della durata dell'infrazione) al quale si applicano, eventualmente, delle maggiorazioni per tener conto delle circostanze aggravanti e delle riduzioni per tener conto delle circostanze attenuanti.

Per valutare la gravità dell'infrazione si prendono in considerazione la sua natura, il suo impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l'estensione del mercato geografico rilevante. Con riferimento alla durata dell'infrazione si distinguono infrazioni di breve durata, di media durata e di lunga durata.

Il Tribunale (cui spetta controllare se l'importo dell'ammenda inflitta è proporzionato alla gravità e alla durata dell'infrazione) ritiene che la qualificazione dell'infrazione come "molto grave" è giustificata e debitamente motivata nella decisione impugnata, in quanto l'infrazione aveva per oggetto la compartimentazione del mercato interno.

L'accresciuta gravità dell'infrazione risulta anche dalle dimensioni dell'impresa Opel, dall'importanza della marca sul mercato europeo e dall'effetto sui mercati di altri Stati membri, in particolare della Germania.

Di conseguenza, il Tribunale accoglie il punto di vista della Commissione per quanto riguarda la gravità dell'infrazione, ma ritiene che l'importo di EUR 40 000 000, fissato dalla Commissione per la gravità, debba essere ridotto a EUR 33 000 000 perché non è stata provata l'esistenza della misura restrittiva di approvvigionamento.

Infine il Tribunale considera che la durata media dell'infrazione giustifica (come aveva deciso la Commissione) una maggiorazione del 7,5% (sull'importo fissato tenendo conto della gravità dell'infrazione), portando così l'importo finale dell'ammenda a EUR 35 475 000.





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