COMUNICATO STAMPA n. 93/03
23 ottobre 2003
Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-65/98
Van den Bergh Foods Ltd / Commissione delle Comunità europee
IL TRIBUNALE CONFERMA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CONTRO LA VAN DEN BERGH FOODS
La fornitura, "a titolo gratuito", di frigocongelatori da parte della Van den Bergh
Foods ai dettaglianti di gelati, a condizione che essi li utilizzino esclusivamente per
conservare i suoi gelati, è incompatibile con il diritto comunitario della concorrenza.
La Van den Bergh Foods, già HB Ice Cream Ltd (in prosieguo HB),
società controllata al 100% del gruppo Unilever, è il principale produttore di gelati in
Irlanda. La HB fornisce ai dettaglianti di gelati, "a titolo gratuito", frigocongelatori per
i gelati destinati al consumo immediato, a condizione che essi siano utilizzati esclusivamente
per conservare i gelati della HB (clausola di esclusiva). La HB mantiene la
proprietà di questi frigocongelatori e assicura la loro manutenzione. Questo contratto può essere
risolto da una delle parti con un preavviso di due mesi. Nel 1989,
numerosi dettaglianti che disponevano di frigocongelatori forniti dalla HB vi hanno conservato anche
i prodotti della Mars, società americana, che ha cercato di penetrare nel mercato
irlandese. Di conseguenza, la HB ha chiesto il rispetto della clausola di esclusiva.
Parallelamente ad un procedimento dinanzi ai giudici irlandesi, tuttora pendente, la Mars ha
depositato, nel settembre 1991, una denuncia contro la HB presso la Commissione europea.
Questa denuncia verteva sulla fornitura, effettuata dalla HB ad un gran numero di
dettaglianti, di frigocongelatori che dovevano essere utilizzati esclusivamente per i prodotti della HB.
Con una decisione del marzo 1998, la Commissione ha ritenuto che gli accordi
di distribuzione della HB contenenti la clausola di esclusiva non fossero compatibili con
il diritto comunitario della concorrenza. Essa ha constatato che la HB detiene una
posizione dominante sul mercato rilevante (quello dei gelati destinati al consumo immediato venduti
in confezioni monodose in Irlanda), illustrata dalla rilevanza della distribuzione numerica (79%) e
ponderata (94%) dei prodotti della HB nonché dalla notorietà del marchio. Inoltre, il
potere della HB su tale mercato sarebbe accresciuto ulteriormente dalla forza dell'Unilever sugli
altri mercati del gelato in Irlanda e sui mercati internazionali. La Commissione ha
rilevato che l'insieme degli accordi della HB ha per effetto di limitare la
capacità dei dettaglianti di mettere in vendita prodotti concorrenti della HB. Essa ha
constatato che gli effetti restrittivi sono una conseguenza delle limitazioni in materia di
spazio alle quali i punti vendita sono inevitabilmente assoggettati. Secondo la Commissione in
circa il 40% di tutti i punti vendita in Irlanda, l'unico o gli
unici frigocongelatori sono stati forniti dalla HB, e solo il 17% dei dettaglianti
possiede congelatori che non sono assoggettati ad una condizione di esclusiva. Di conseguenza,
è difficile per gli altri fornitori penetrare nel mercato senza dover prima superare ostacoli
notevoli, quali persuadere il dettagliante a sostituire un frigocongelatore o ad installare un
frigocongelatore supplementare. Con questa decisione, la Commissione ha anche rifiutato di concedere un'esenzione
individuale alla HB ed ha constatato che la HB ha abusato della sua
posizione dominante sul mercato.
La HB ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee
un ricorso mirante all'annullamento di questa decisione.
Il Tribunale ha respinto il ricorso.
Innanzi tutto, il Tribunale ritiene che prendendo in considerazione le condizioni particolari del
mercato, la popolarità dei gelati HB, la forza della HB sul mercato e
la specificità dei prodotti, l'insieme degli accordi ha per effetto di restringere la
concorrenza sul mercato.
La messa a disposizione di un frigocongelatore "a titolo gratuito", la popolarità dei
gelati HB, l'ampiezza della sua gamma di prodotti e gli utili derivanti dalla
vendita di questi sono considerazioni molto importanti agli occhi dei dettaglianti quando esaminano
la possibilità di installare un altro frigocongelatore per vendere una seconda gamma di
prodotti o la possibilità di risolvere il loro contratto con la HB. In
realtà, i dettaglianti solo molto raramente decidono di sostituire i frigocongelatori della HB,
a causa in particolare della posizione e della popolarità della HB sul mercato
irlandese.
La clausola di esclusiva ha per effetto che i dettaglianti agiscano diversamente nei
confronti di altre marche e falsa così il gioco della concorrenza nel mercato.
I dettaglianti sono disposti a conservare gelati provenienti da diversi produttori, a condizione
che possano conservarli in un solo frigocongelatore. Ad esempio, dopo che la HB
ha chiesto il rispetto della clausola di esclusiva da parte dei dettaglianti la
distribuzione numerica dei gelati della Mars è caduta dal 42% a meno del 20%.
La Commissione ha quindi giustamente ritenuto che la clausola di esclusiva ha per
effetto di limitare la libertà commerciale dei dettaglianti di scegliere i prodotti da
vendere nei loro punti vendita.
Il Tribunale ritiene che la facoltà di risolvere il contratto non si opponga
affatto all'applicazione effettiva degli accordi finché non ne è stato fatto uso. Poiché gli
accordi vengono risolti in media ogni otto anni, l'argomento secondo cui i dettaglianti
possono sempre risolvere il contratto non è convincente.
Il Tribunale ritiene anche che la messa a disposizione di frigocongelatori per i
dettaglianti e le spese di manutenzione di tali frigocongelatori rappresentano un ostacolo finanziario
all'ingresso di nuovi fornitori nel mercato e all'espansione dei fornitori esistenti. Poiché i
dettaglianti non sono propensi ad accettare i frigocongelatori che non sono gratuiti, il
fornitore deve acquistare un parco di frigocongelatori, cosa che rappresenta un notevole investimento
che potrebbe dissuadere un fornitore dall'entrare nel mercato.
Per quanto riguarda la possibilità della concessione di una decisione individuale di esenzione
da parte della Commissione, il Tribunale ritiene che la clausola di esclusiva non
presenti vantaggi oggettivi sensibili, tali da compensare gli inconvenienti che essa comporta sul
piano della concorrenza. Di conseguenza, la clausola di esclusiva non contribuisce a migliorare
la produzione o la distribuzione del prodotto di cui trattasi e non soddisfa
la prima condizione per la concessione di un'esenzione individuale.
Il Tribunale rileva che la HB dispone di una posizione dominante nel mercato
in questione e che la HB non contesta la definizione di quest'ultimo. Benché
la messa a disposizione dei frigocongelatori sottoposti alla condizione di esclusiva costituisca una
prassi corrente nel mercato di cui trattasi, questa attività può restringere il gioco
della concorrenza allorché è esercitata da imprese che detengono una posizione dominante. Infatti, la
clausola di esclusiva ha per effetto di impedire ai dettaglianti di vendere altre
marche di gelato e impedisce l'accesso al mercato ai concorrenti. Di conseguenza, inducendo
in tal modo i dettaglianti a rifornirsi esclusivamente presso la HB, la HB
ha abusato della sua posizione dominante sul mercato.
Per il resto, la decisione della Commissione non priva la HB del suo
diritto di proprietà sul suo parco di frigocongelatori e non le impedisce di
gestire i suoi beni dandoli in locazione a condizioni commerciali. Alla HB è solo
vietato di fornire i frigocongelatori sulla base di una clausola di esclusiva finché
dispone di una posizione dominante sul mercato.
Nota: Un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, può essere introdotta davanti alla Corte
di giustizia delle Comunità europee contro la decisione del Tribunale, entro i due
mesi successivi a partire dalla data della sua notifica.
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