Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 96/03

6 novembre 2003

Sentenza della Corte di giustizia nel procedimento pregiudiziale C-101/01

Bodil Lindqvist

PER LA PRIMA VOLTA LA CORTE DI GIUSTIZIA DEFINISCE L'AMBITO D'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI E SULLA LORO LIBERA CIRCOLAZIONE SU INTERNET

L'operazione consistente nel far riferimento, in una pagina Internet, a diverse persone e ad individuarle o con il loro nome o con altri mezzi, costituisce un trattamento di dati personali automatizzato ai sensi del diritto comunitario


    

La sig.ra Lindqvist era catechista nella parrocchia di Alseda (Svezia). Alla fine del 1998, ha creato, a casa sua e con un personal computer, alcune pagine Internet allo scopo di consentire ai parrocchiani che si preparavano alla cresima di ottenere facilmente le informazioni che potevano essere loro utili. Tali pagine contenevano informazioni sulla sig.ra Lindqvist stessa e su 18 suoi colleghi della parrocchia, compresi i loro nomi, accompagnati talvolta dai cognomi. La sig.ra Lindqvist descriveva inoltre, in termini leggermente scherzosi, le mansioni dei colleghi e le loro abitudini nel tempo libero. In alcuni casi, era descritta la loro situazione familiare ed erano indicati i recapiti telefonici nonché altre informazioni. Peraltro, era in particolare riferito il fatto che una collega, essendosi ferita ad un piede, era in congedo parziale per malattia.

La sig.ra Lindqvist è stata condannata con un'ammenda di SEK 4 000 (circa EUR 450) in quanto aveva utilizzato dati personali nell'ambito di un trattamento automatizzato senza prima informarne per iscritto la Datainspektion svedese (ente pubblico per la tutela dei dati trasmessi per via informatica), li aveva trasferiti, senza autorizzazione, verso paesi terzi e aveva trattato dati personali sensibili (una ferita al piede ed un congedo parziale per malattia).

La signora ha impugnato la decisione dinanzi alla Göta Hovrätt (Corte d'appello), che ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se le asserite infrazioni della sig.ra Lindqvist siano in contrasto con le disposizioni della direttiva relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati  che mira a rendere equivalenti in tutti gli Stati membri il livello di tutela dei diritti e delle libertà delle persone in tale settore.

La Corte dichiara che l'operazione consistente nel fare riferimento, in una pagina Internet, a diverse persone e nell'identificarle con il loro nome e cognome, o con altri mezzi (numero di telefono o informazioni sulla loro situazione lavorativa e sui loro passatempi) costituisce un "trattamento di dati personali interamente o parzialmente automatizzato". Inoltre, quando viene menzionato lo stato di salute di una persona si tratta di un trattamento di dati relativi alla salute (ai sensi della direttiva del 1995).

Tale trattamento di dati personali non rientra nella categoria di attività aventi ad oggetto la pubblica sicurezza né nella categoria di attività a carattere esclusivamente personale o domestico che esulano dall'ambito d'applicazione della direttiva.

La Corte rileva che la direttiva prevede anche norme specifiche che mirano a garantire un controllo da parte degli Stati membri sul trasferimento di dati personali verso i paesi terzi. Tuttavia, alla luce dello stato di sviluppo di Internet all'epoca dell'elaborazione della direttiva e della mancanza di criteri applicabili all'uso di Internet, essa ritiene che il legislatore comunitario non avesse l'intenzione di includere nella nozione di "trasferimento verso un paese terzo di dati" l'inserimento di dati in una pagina Internet, anche se questi in tal modo sono resi accessibili alle persone di paesi terzi.

Le disposizioni della direttiva non pongono, in sé, una restrizione incompatibile con la libertà di espressione o con altri diritti fondamentali. Spetta alle autorità e ai giudici nazionali incaricati di applicare la normativa nazionale che traspone la direttiva garantire il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi in gioco e in particolare i diritti fondamentali.



Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: tutte
Il testo integrale della sentenza si trova alla nostra pagina Internet http:///www.curia.eu.int . Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674

 

Ԁ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).