Divisione stampa e informazione
COMUNICATO STAMPA N. 98/03
6 novembre 2003
Sentenza della Corte nel procedimento pregiudiziale C243/01
Procedimento penale a carico di Piergiorgio Gambelli e altri
Piergiorgio Gambelli e altre 137 persone gestiscono in Italia alcuni centri trasmissione dati
che raccolgono scommesse sportive sul territorio italiano per conto di un bookmaker inglese
con il quale sono collegati via Internet. Il bookmaker, la Stanley International Betting
Ltd, svolge la propria attività sulla base di una licenza rilasciata dalla città
di Liverpool secondo la normativa inglese.
In Italia tale attività è riservata allo Stato o a suoi concessionari. Ogni violazione
di questa disposizione può essere sanzionata penalmente sino a un anno di arresto.
Per tale ragione sono state avviate indagini penali a carico del sig. Gambelli
e altri per esercizio abusivo di scommesse e alcuni centri trasmissione dati sono
stati posti sotto sequestro.
Il sig. Gambelli ha sostenuto che la normativa italiana è in contrasto con i
principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi. Il
Tribunale di Ascoli Piceno, investito della causa, ha sottoposto alla Corte di giustizia
delle Comunità europee la questione relativa all'interpretazione del Trattato CE in materia.
In primo luogo, la Corte rileva che la normativa italiana configura una restrizione
alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi ed alla libertà di
ricevere o di beneficiare di servizi.
Con riguardo alla possibile giustificazione di tali restrizioni, la Corte osserva che esse
possono giustificarsi ove risultino necessarie per la tutela del consumatore e dell'ordine sociale,
in considerazione delle particolarità di ordine morale, religioso o culturale, nonché delle conseguenze
morali e finanziarie per l'individuo e la società. Inoltre, lo scopo principale di
tali restrizioni deve corrispondere a un motivo imperativo di interesse generale, quale una
riduzione delle opportunità di gioco. Per contro, il conseguimento di fondi per il
pubblico erario non le può giustificare. Parimenti, le restrizioni non devono andare oltre
quanto necessario per il raggiungimento dello scopo perseguito e devono essere applicate in
modo non discriminatorio.
Il giudice italiano ha sottolineato che lo Stato italiano persegue una politica di
forte espansione del gioco e delle scommesse allo scopo di raccogliere fondi, tutelando
i concessionari di Stato. La Corte ha rilevato che, laddove uno Stato membro
incoraggi la partecipazione alle lotterie, ai giochi d'azzardo o alle scommesse allo scopo
di trarne benefici, esso non può invocare il mantenimento dell'ordine pubblico per giustificare
misure restrittive.
La Corte assegna al giudice italiano il compito di accertare il rispetto del
criterio di non discriminazione e di verificare se i requisiti per la gestione
delle scommesse possano essere soddisfatti più facilmente, in pratica, dagli operatori italiani che
non da quelli stranieri. In tale ipotesi, i detti requisiti sarebbero infatti discriminatori.
Inoltre, il giudice italiano dovrà esaminare se la sanzione penale irrogata a chiunque
effettui scommesse dal proprio domicilio in Italia via Interenet con un bookmaker situato
in un altro Stato membro non sia sproporzionata, dal momento che la partecipazione
alle scommesse viene incoraggiata dallo Stato. Infine, il giudice italiano deve verificare se
le sanzioni penali irrogate agli intermediari che facilitino la prestazione dei servizi da
parte di un bookmaker stabilito in un altro Stato membro non costituiscano restrizioni
sproporzionate rispetto alla finalità di lotta alla frode.
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