Comunicato stampa n.02/04
7 gennaio 2004
Sentenza della Corte nelle cause C-204/00 P e a.
Aalborg Portland, Irish Cement Ltd, Ciments français SA, Italcementi Fabbriche Riunite Cemento SpA,
Buzzi Unicem SpA e Cementir Cementerie del Tirreno SpA
LA CORTE DI GIUSTIZIA CONFERMA SOSTANZIALMENTE LA SENTENZA DEL 2000 DEL TRIBUNALE DI
PRIMO GRADO RELATIVA AL CARTELLO NEL SETTORE DEL CEMENTO
Solo l'ammenda inflitta alla Ciments français SA è ridotta da euro 13 570 000
a euro
9 620 000, mentre sono stati confermati gli importi stabiliti per le
altre parti
Con una decisione del 1994, la Commissione ha condannato una serie di intese
e pratiche sul mercato europeo del cemento bianco e grigio ed ha inflitto
ammende per un importo complessivo di 250 milioni di euro.
Investito dalle imprese e dalle associazioni di imprese interessate, il Tribunale di primo
grado delle C.E., con una sentenza del 2000, ha sostanzialmente confermato la decisione
della Commissione, pur modificando le sanzioni inflitte (proporzionalmente al grado di partecipazione delle
imprese al cartello) riconducendole, nel loro insieme, ad un importo pari a circa
110 milioni di euro.
Sei imprese hanno poi proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.
Nell'ambito di un'impugnazione, la Corte si limita ad esaminare i problemi di diritto,
escludendo così qualsiasi valutazione dei fatti: essa deve verificare che il Tribunale non
abbia commesso errori di diritto o di motivazione, ovvero uno snaturamento degli elementi
di prova.
Con la sua sentenza di oggi, la Corte conferma sostanzialmente la sentenza del
Tribunale.
Per quanto riguarda l'impugnazione della Buzzi Unicem SpA (già Unicem SpA), la quale
sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di valutazione, procedendo ad una
doppia imputazione di responsabilità (a livello comunitario e nazionale) inconciliabile con lo stralcio
degli addebiti nazionali e con la decisione dell'Autorità italiana della Concorrenza, la Corte
approva la valutazione del Tribunale. Infatti, perché si abbia una doppia imputazione di
responsabilità, è necessario che i fatti, i contravventori e l'interesse giuridico protetto siano identici.
Ora, il Tribunale aveva correttamente accertato che i fatti menzionati nella decisione dell'Autorità
italiana e quelli menzionati nella decisione della Commissione non erano identici.
L'impugnazione della Aalborg Portland S/A mirava, tra l'altro, a far constatare che il
Tribunale le aveva imputato a torto infrazioni commesse dalla società Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement
Fabrik, dato che quest'ultima non aveva cessato di esistere, anche se le sue
attività economiche erano state trasferite alla Aalborg. La Corte conferma la decisione del
Tribunale, considerando che le due società costituiscono una medesima entità economica (l'impresa gestita
dalla Aalborg fin dal 1990 è identica a quella precedentemente gestita dall'altra società).
Per quanto riguarda la determinazione delle ammende, la valutazione del loro carattere proporzionale
rispetto alla gravità ed alla durata dell'infrazione rientra nel controllo del Tribunale. Nella
sua sentenza, il Tribunale aveva proporzionalmente ridotto le ammende inflitte dalla Commissione, accertando
la reale durata della partecipazione all'intesa (più breve di quella considerata dalla Commissione).
La Corte ha sostanzialmente confermato le valutazioni del Tribunale in merito alle ammende.
Solo l'importo dell'ammenda inflitta alla Ciments français è stato ridotto dalla Corte. Tale impresa,
basandosi sul fatto che aveva assunto il controllo della sua filiale belga solo
nel 1990, ha sostenuto che il fatturato relativo a quest'ultima doveva essere escluso
dal calcolo dell'ammenda (come fatto dal Tribunale per le sue filiali spagnole e
greca, dato che la Ciments français aveva assunto anche il loro controllo nel
1990).
Considerato tale errore manifesto di valutazione, la sentenza del Tribunale è annullata per quanto
riguarda l'importo dell'ammenda fissata a carico della Ciments français. Disponendo di tutti gli
elementi necessari, la Corte ha statuito definitivamente sulla controversia e - sulla base
dei dati forniti dall'impresa e non contestati dalla Commissione - ha ridotto l'ammenda
inflitta alla Ciments français a euro 9 620 000.
N. causa |
Nomi delle parti |
Importi delle ammende inflitte dalla Commissione
(decisione 30 novembre 1994, 94/815/CE) (Euro) |
Importi delle ammende inflitte dal Tribunale di
(sentenza 15 marzo 2000)
|
Importi delle ammende stabilite dalla Corte di giustizia (sentenza 7 gennaio 2004) (Euro) |
C-211/00 P | Ciments français SA/Commissione | 25 768 000 | 13 570 000 | 9.620 000 |
C-204/00 P | Aalborg Portland A/S/Commissione | 4 008 000 | 2 349 000 | Confermato |
C-217/00 P | Buzzi Unicem SpA (già Unicem SpA) / Commissione | 11 652 000 | 6 399 000 | Confermato |
C-205/00 P | Irish Cement Ltd/Commissione | 3 524 000 | 2 065 000 | Confermato |
C-213/00 P | Italcementi Ԁ Fabbriche Riunite Cemento SpA/Commissione | 33 580 000 | 25 701 000 | Confermato |
C-219/00 P | Cementir Ԁ Cementerie del Tirreno SpA/Commissionee | 8 248 000 | 7 471 000 | Confermato |
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Sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, v. comunicato stampa 16/00 (http://curia.eu.int/it/actu/communiques/cp00/aff/cp0016it.htm)
V. tabella riportata di seguito.