Divisione Stampa e Informazione

Comunicato stampa n.02/04

7 gennaio 2004

Sentenza della Corte nelle cause C-204/00 P e a.

Aalborg Portland, Irish Cement Ltd, Ciments français SA, Italcementi Fabbriche Riunite Cemento SpA, Buzzi Unicem SpA e Cementir Cementerie del Tirreno SpA

LA CORTE DI GIUSTIZIA CONFERMA SOSTANZIALMENTE LA SENTENZA DEL 2000 DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO RELATIVA AL CARTELLO NEL SETTORE DEL CEMENTO

Solo l'ammenda inflitta alla Ciments français SA è ridotta da euro 13 570 000 a euro
9 620 000, mentre sono stati confermati gli importi stabiliti per le altre parti




Le pratiche e gli accordi anticoncorrenziali rappresentano infrazioni economiche dirette a massimizzare i profitti delle imprese coinvolte. Gli effetti nocivi sul mercato e sui consumatori sono particolarmente gravi nel settore del cemento, poiché si ripercuotono nei settori della costruzione, degli alloggi e, in generale, sul mercato immobiliare.

Con una decisione del 1994, la Commissione ha condannato una serie di intese e pratiche sul mercato europeo del cemento bianco e grigio ed ha inflitto ammende per un importo complessivo di 250 milioni di euro.

Investito dalle imprese e dalle associazioni di imprese interessate, il Tribunale di primo grado delle C.E., con una sentenza del 2000, ha sostanzialmente confermato la decisione della Commissione, pur modificando le sanzioni inflitte (proporzionalmente al grado di partecipazione delle imprese al cartello) riconducendole, nel loro insieme, ad un importo pari a circa 110 milioni di euro.

Sei imprese hanno poi proposto impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia.

Nell'ambito di un'impugnazione, la Corte si limita ad esaminare i problemi di diritto, escludendo così qualsiasi valutazione dei fatti: essa deve verificare che il Tribunale non abbia commesso errori di diritto o di motivazione, ovvero uno snaturamento degli elementi di prova.

Con la sua sentenza di oggi, la Corte conferma sostanzialmente la sentenza del Tribunale.

Per quanto riguarda l'impugnazione della Buzzi Unicem SpA (già Unicem SpA), la quale sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di valutazione, procedendo ad una doppia imputazione di responsabilità (a livello comunitario e nazionale) inconciliabile con lo stralcio degli addebiti nazionali e con la decisione dell'Autorità italiana della Concorrenza, la Corte approva la valutazione del Tribunale. Infatti, perché si abbia una doppia imputazione di responsabilità, è necessario che i fatti, i contravventori e l'interesse giuridico protetto siano identici. Ora, il Tribunale aveva correttamente accertato che i fatti menzionati nella decisione dell'Autorità italiana e quelli menzionati nella decisione della Commissione non erano identici.

L'impugnazione della Aalborg Portland S/A mirava, tra l'altro, a far constatare che il Tribunale le aveva imputato a torto infrazioni commesse dalla società Aktieselskabet Aalborg Portland-Cement Fabrik, dato che quest'ultima non aveva cessato di esistere, anche se le sue attività economiche erano state trasferite alla Aalborg. La Corte conferma la decisione del Tribunale, considerando che le due società costituiscono una medesima entità economica (l'impresa gestita dalla Aalborg fin dal 1990 è identica a quella precedentemente gestita dall'altra società).

Per quanto riguarda la determinazione delle ammende, la valutazione del loro carattere proporzionale rispetto alla gravità ed alla durata dell'infrazione rientra nel controllo del Tribunale. Nella sua sentenza, il Tribunale aveva proporzionalmente ridotto le ammende inflitte dalla Commissione, accertando la reale durata della partecipazione all'intesa (più breve di quella considerata dalla Commissione).

La Corte ha sostanzialmente confermato le valutazioni del Tribunale in merito alle ammende.

Solo l'importo dell'ammenda inflitta alla Ciments français è stato ridotto dalla Corte. Tale impresa, basandosi sul fatto che aveva assunto il controllo della sua filiale belga solo nel 1990, ha sostenuto che il fatturato relativo a quest'ultima doveva essere escluso dal calcolo dell'ammenda (come fatto dal Tribunale per le sue filiali spagnole e greca, dato che la Ciments français aveva assunto anche il loro controllo nel 1990).

Considerato tale errore manifesto di valutazione, la sentenza del Tribunale è annullata per quanto riguarda l'importo dell'ammenda fissata a carico della Ciments français. Disponendo di tutti gli elementi necessari, la Corte ha statuito definitivamente sulla controversia e - sulla base dei dati forniti dall'impresa e non contestati dalla Commissione - ha ridotto l'ammenda inflitta alla Ciments français a euro 9 620 000.





N. causa  


Nomi delle parti  


Importi delle ammende inflitte dalla Commissione

(decisione 30 novembre 1994, 94/815/CE)

(Euro)  


Importi delle ammende inflitte dal Tribunale di
primo grado

(sentenza 15 marzo 2000)

(Euro)  

Importi delle ammende stabilite dalla Corte di giustizia
(sentenza 7 gennaio 2004)

(Euro)  

C-211/00 P   Ciments français SA/Commissione   25 768 000   13 570 000   9.620 000  
C-204/00 P   Aalborg Portland A/S/Commissione   4 008 000   2 349 000   Confermato  
C-217/00 P   Buzzi Unicem SpA (già Unicem SpA) / Commissione   11 652 000   6 399 000   Confermato  
C-205/00 P   Irish Cement Ltd/Commissione   3 524 000   2 065 000   Confermato  
C-213/00 P   Italcementi Ԁ Fabbriche Riunite Cemento SpA/Commissione   33 580 000   25 701 000   Confermato  
C-219/00 P   Cementir Ԁ Cementerie del Tirreno SpA/Commissionee   8 248 000   7 471 000   Confermato  


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Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet www.curia.eu.int  . Può essere consultato a partire dalle ore 12.00 CET del giorno della pronuncia.

Per più ampie informazioni, contattare la dott.ssa Estella Cigna,
Tel. (352) 4303 2582 Fax (352) 4303 2674.

 

Sentenza del Tribunale 15 marzo 2000, v. comunicato stampa 16/00 (http://curia.eu.int/it/actu/communiques/cp00/aff/cp0016it.htm)
V. tabella riportata di seguito.