Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 10/04

22 gennaio 2004

Sentenza della Corte nella causa C-353/01 P

Olli Mattila / Consiglio dell’Unione europea e Commissione delle Comunità europee

LA CORTE ANNULLA LA SENTENZA DEL TRIBUNALE E LE DICISIONI DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO CHE HANNO NEGATO AL SIG. MATTILA L’ACCESSO A TALUNI DOCUMENTI


L’inadempimento all’obbligo per le istituzioni comunitarie di esaminare la possibilità di concedere al pubblico un parziale accesso ai documenti da esse detenuti determina l’annullamento delle loro decisioni di diniego di comunicare tali documenti.


Nel marzo 1999 il sig. Mattila, cittadino finlandese, ha chiesto alla Commissione e al Consiglio di poter accedere a 11 documenti vertenti principalmente sulle relazioni dell’Unione europea con la Russia e l’Ucraina. L’accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle due istituzioni era all’epoca disciplinato da un codice di condotta. La Commissione e il Consiglio hanno negato l’accesso a 10 documenti invocando in proposito l’eccezione attinente all’interesse pubblico nelle relazioni internazionali.

Con sentenza 12 luglio 2001, il Tribunale di primo grado ha respinto il ricorso del sig. Mattila diretto all’annullamento delle decisioni di diniego. Avverso tale sentenza il sig. Mattila ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

La Corte rileva anzitutto come il Tribunale abbia constatato che il Consiglio e la Commissione non hanno preso in considerazione la possibilità di accordare un accesso parziale ai dati non riconducibili alla detta eccezione. La Corte ricorda che l’esame della possibilità di un accesso parziale costituisce, in forza della normativa comunitaria e conformemente al principio di proporzionalità, un obbligo la cui inosservanza determina l’annullamento delle decisioni di diniego di comunicazione.

Secondo la Corte, a torto il Tribunale ha concluso che il fatto che le istituzioni non avrebbero potuto concedere un accesso parziale, quand’anche avessero proceduto ad un esame siffatto, non determina l’annullamento delle decisioni di diniego. La Corte ritiene che il fatto che i motivi del diniego siano comunicati all'interessato per la prima volta solo al momento in cui si svolge un procedimento dinanzi al giudice comunitario è incompatibile con le garanzie procedurali sancite dalla normativa comunitaria e con il diritto degli interessati di conoscere la motivazione immediata di qualunque decisione, recante pregiudizio, adottata dalle istituzioni comunitarie.

La Corte annulla la sentenza del Tribunale nonché le decisioni di diniego del Consiglio e della Commissione.




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