Divisione Stampa e Informazione
COMUNICATO STAMPA N. 12/04
5 febbraio 2004
Sentenza della Corte nella causa C-24/00
Commissione delle Comunità europee / Repubblica francese
IL PROCEDIMENTO FRANCESE DI PREVIA AUTORIZZAZIONE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI ALIMENTI ARRICCHITI DI
SOSTANZE NUTRITIVE PER USO UMANO, FABBRICATI E COMMERCIALIZZATI NEGLI STATI MEMBRI, OSTACOLA LA
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI.
Tale procedimento di autorizzazione è difficilmente accessibile, poco trasparente quanto alla possibilità di ricorso
giurisdizionale e non è soggetto a termini ragionevoli. Inoltre, le domande di autorizzazione possono
essere respinte dalle autorità francesi competenti solo se tali sostanze presentano un rischio
reale per la salute.
La Corte ricorda che una normativa nazionale che subordina a previa autorizzazione, nellinteresse
della sanità pubblica, laggiunta di sostanze nutritive in un prodotto alimentare legittimamente fabbricato
e commercializzato negli Stati membri non contrasta, in linea di principio, con il
diritto comunitario relativo alla libera circolazione delle merci, se sussistono determinate condizioni:
il procedimento di iscrizione di una sostanza nutritiva nellelenco nazionale delle sostanze autorizzate
deve essere agevolmente accessibile, deve concludersi entro termini ragionevoli e, in caso di
esito negativo, il diniego devessere impugnabile con ricorso esperibile in via giurisdizionale.
una domanda di iscrizione di una sostanza nutritiva può essere respinta dalle autorità
nazionali competenti solo se tale sostanza presenti un rischio reale per la salute.
La Corte condanna quindi la Francia per il mancato rispetto di tali condizioni:
infatti, il procedimento è difficilmente accessibile, poiché non espressamente previsto da un atto di
portata generale e (secondo gli esempi forniti dalla Commissione) le domande di autorizzazione
degli operatori economici non sono state trattate entro un termine ragionevole, né secondo
un procedimento adeguatamente trasparente per quanto riguarda le possibilità di ricorso giurisdizionale in
caso di diniego dautorizzazione.
Inoltre, la Corte ricorda che, se compete a ciascuno Stato membro decidere in
merito al livello al quale esso intende garantire la tutela della sanità pubblica,
le autorità nazionali devono tuttavia, nellesercizio del loro potere discrezionale, limitarsi ai mezzi
effettivamente necessari per garantirne la tutela (principio di proporzionalità) ed assicurarsi che lasserito
rischio reale per la sanità pubblica risulti sufficientemente dimostrato sulla base dei dati
scientifici più recenti disponibili al momento delladozione della decisione di diniego discrizione.
La Corte ritiene che per i dolciumi e le bevande arricchiti con vitamine,
nonché per gli integratori alimentari e i prodotti dietetici contenenti le sostanze L-tartrato
e L-carnitina, la Francia non possa rifiutare la loro commercializzazione sul suo territorio
per il solo motivo che essi si aggiungerebbero agli apporti abituali provenienti da
unalimentazione già sufficientemente varia e non costituirebbero un bisogno nutrizionale.
Inoltre, la Francia non ha rispettato il requisito di una valutazione approfondita, caso
per caso, degli effetti per la sanità pubblica che potrebbe comportare laggiunta delle
vitamine e dei minerali in questione ai dolciumi e alle bevande.
Invece, per quanto riguarda le bevande energetiche il cui tenore di caffeina è superiore
ad un certo limite (la «Red Bull» per esempio) e a cui sono
state aggiunte la taurina e lacido glucoronico, gli esperti scientifici francesi hanno ritenuto
che la caffeina presenta rischi reali per la salute in caso di consumo
eccessivo ed il Comité scientifique de lalimentation humaine ha negato la presenza nelle
bevande di tali due sostanze aggiunte. La Corte ritiene rilevanti tali pareri in
quanto la Commissione non ha prodotto elementi sufficienti per mettere in discussione il
giudizio delle autorità francesi circa la pericolosità delle dette bevande per la salute.
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