COMUNICATO ST AMPA N. 2 5 /04
25 marzo 2004
Sentenza della Corte nella causa C-231/00 e a.
Cooperativa Lattepiù e a./AIMA e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
UNO STATO MEMBRO HA IL DIRITTO DI RETTIFICARE I QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO INDIVIDUALI
E DI RICALCOLARE I PRELIEVI SUPPLEMENTARI DOVUTI, DOPO IL TERMINE DI SCADENZA DEL
PAGAMENTO PER LA CAMPAGNA LATTIERA
Per garantire lo sviluppo razionale della produzione lattiera, i produttori che godono dei
vantaggi del prezzo indicativo devono sopportare le restrizioni che consentono di mantenere il
sistema.
Diversi produttori di latte italiani si sono opposti alle decisioni dell'AIMA, adottate nel
1999, relative ai quantitativi di riferimento e ai prelievi dovuti per le due
campagne 1995/1996 e 1996/1997.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio si è pertanto rivolto alla Corte per verificare
in quale misura uno Stato membro abbia il diritto, a seguito di controlli,
di rettificare i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e, conseguentemente,
di ricalcolare i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento
di tali prelievi.
La Corte rileva anzitutto che il regolamento sul prelievo supplementare , nonché quello sulle
modalità di applicazione di tale regime non prevedono né la correzione a posteriori
dei quantitativi di riferimento individuali né la rettifica dei prelievi supplementari dovuti.
Nondimeno, in mancanza di norme di esecuzione comuni sul piano comunitario, spetta a
ciascuno Stat o membr o garantire nel proprio territorio l' esecuzione dell e normativ e comunitarie attraverso le
norme del suo diritto nazionale, ma nel rispetto dei principi generali del diritto
comunitario, in particolare dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di
tutela del legittimo affidamento.
Le misure delle autorità italiane di correzione e rettifica a posteriori sono conformi
alla normativa comunitaria?
La Corte constata anzitutto, in base ad un'analisi della lettera e della finalità
delle disposizioni comunitarie pertinenti, che queste ultime non ostano a tali misure. Al
riguardo la Corte rileva quanto segue:
nessuna di s posizione della normativa comunitaria si oppone espressamente all'adozione, da parte delle autorità
nazionali, di tali misure;
lobiettivo della normativa comunitaria non era quello di fissare in modo definitivo i
quantitativi di riferimento per tutta la durata della proroga del regime del prelievo
supplementare;
tali rettifiche sono dirette a far sì che la produzione dello Stato membro
esonerata dal prelievo supplementare non superi il quantitativo globale garantito assegnato a tale
Stato e, in generale, a garantire l'efficace funzionamento del regime;
il r egolamento sulle modalità di applicazione del prelievo supplementare prevede che gli Stati
membri devono poter disporre a posteriori di adeguati mezzi di controllo per verificare
se il prelievo sia stato riscosso correttamente, il che implica che tali controlli
possono portare alla rettifica dei quantitativi di riferimento e ad un nuovo calcolo
del prelievo.
La Corte sottolinea inoltre che tale interpretazione delle disposizioni comunitarie è altresì conforme alle
principali finalità del regime sul prelievo suppl e mentare , vale a dire lo sviluppo razionale
della produzione lattiera , al fine di stabilizzare il reddito e mantenere un tenore
di vita equo della popolazione agricola. Tali finalità sarebbero infatti compromesse se, a
seguito di un'erronea determinazione dei quantitativi di riferimento la produzione di latte in
uno Stato membro superasse il quantitativo globale assegnato a quest'ultimo. In altri termini,
la solidarietà sulla quale si fonda il regime del prelievo supplementare sarebbe infranta,
se i produttori potessero godere dei vantaggi del prezzo indicativo del latte senza
sopportare le restrizioni che consentono di mantenerlo.
La Corte constata poi che le misure delle autorità italiane di correzione e
rettifica a posteriori sono idonee a r ealizzare il fine perseguito senza essere sproporzionate.
Infatti, il prelievo supplementare costituisce uno strument o de l la politi ca de i mercati o della
politi ca strutturale e n on r appresenta un a san zione. Inoltre, con riguardo ai numerosi e
gravi errori che comportavano i quantitativi di riferimento inizialmente attribuiti, la Corte constata
che tali misure non oltrepassano quanto necessario a raggiungere il l o ro obiettivo.
Infine, la Corte esclude che i produttori possano far valere il loro legittimo
affidamento sul mantenimento di un quantitativo di riferimento inesatto: da un lato, supponendo
che i ricorrenti siano potuti venire a conoscenza soltanto nel 1999 del quantitativo
di riferimento loro assegnato, quest'ultimo corrispondeva, per ciascun produttore, al quantitativo di latte
da esso commercializzato durante l'anno di riferimento; d'altro lato non può configurarsi un
legittimo affidamento in ordine al mantenimento di una situazione manifestamente illegale rispetto al
diritto comunitario ed i produttori di latte degli Stati membri non possono legittimamente
aspettarsi, undici anni dopo l'istituzione di tale regime, di poter continuare a produrre
latte senza limiti.
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