Divisione Stampa e Informazione


COMUNICATO ST AMPA N. 2 5 /04

25 marzo 2004

Sentenza della Corte nella causa C-231/00 e a.

Cooperativa Lattepiù e a./AIMA e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

UNO STATO MEMBRO HA IL DIRITTO DI RETTIFICARE I QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO INDIVIDUALI E DI RICALCOLARE I PRELIEVI SUPPLEMENTARI DOVUTI, DOPO IL TERMINE DI SCADENZA DEL PAGAMENTO PER LA CAMPAGNA LATTIERA

Per garantire lo sviluppo razionale della produzione lattiera, i produttori che godono dei vantaggi del prezzo indicativo devono sopportare le restrizioni che consentono di mantenere il sistema.




Il regime del prelievo supplementare sul latte, istituito dal Consiglio nel 1984, è stato attuato in Italia con una legge del 1992, seguita da una copiosa normativa. A seguito di due sentenze della Corte costituzionale che dichiaravano illegittime alcune disposizioni italiane e tenuto conto del fatto che il sistema nel suo insieme non consentiva di fornire dati affidabili, il legislatore italiano ha istituito una commissione governativa d'indagine con il compito di individuare le eventuali irregolarità nella gestione dei quantitativi di riferimento. In base ai risultati di tale indagine, l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) ha dovuto determinare gli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nel corso delle due campagne 1995/1996 e 1996/1997, comunicare ai produttori le modifiche dei quantitativi di riferimento individuali e calcolare il prelievo supplementare dovuto da ogni produttore.

Diversi produttori di latte italiani si sono opposti alle decisioni dell'AIMA, adottate nel 1999, relative ai quantitativi di riferimento e ai prelievi dovuti per le due campagne 1995/1996 e 1996/1997.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio si è pertanto rivolto alla Corte per verificare in quale misura uno Stato membro abbia il diritto, a seguito di controlli, di rettificare i quantitativi di riferimento individuali attribuiti ad ogni produttore e, conseguentemente, di ricalcolare i prelievi supplementari dovuti, successivamente al termine di scadenza del pagamento di tali prelievi.
La Corte rileva anzitutto che il regolamento sul prelievo supplementare , nonché quello sulle modalità di applicazione di tale regime non prevedono né la correzione a posteriori dei quantitativi di riferimento individuali né la rettifica dei prelievi supplementari dovuti.

Nondimeno, in mancanza di norme di esecuzione comuni sul piano comunitario, spetta a ciascuno Stat o membr o garantire nel proprio territorio l' esecuzione dell e normativ e comunitarie attraverso le norme del suo diritto nazionale, ma nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario, in particolare dei principi di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

Le misure delle autorità italiane di correzione e rettifica a posteriori sono conformi alla normativa comunitaria?

La Corte constata anzitutto, in base ad un'analisi della lettera e della finalità delle disposizioni comunitarie pertinenti, che queste ultime non ostano a tali misure. Al riguardo la Corte rileva quanto segue:

nessuna di s posizione della normativa comunitaria si oppone espressamente all'adozione, da parte delle autorità nazionali, di tali misure;
l’obiettivo della normativa comunitaria non era quello di fissare in modo definitivo i quantitativi di riferimento per tutta la durata della proroga del regime del prelievo supplementare;
tali rettifiche sono dirette a far sì che la produzione dello Stato membro esonerata dal prelievo supplementare non superi il quantitativo globale garantito assegnato a tale Stato e, in generale, a garantire l'efficace funzionamento del regime;
il r egolamento sulle modalità di applicazione del prelievo supplementare prevede che gli Stati membri devono poter disporre a posteriori di adeguati mezzi di controllo per verificare se il prelievo sia stato riscosso correttamente, il che implica che tali controlli possono portare alla rettifica dei quantitativi di riferimento e ad un nuovo calcolo del prelievo.

La Corte sottolinea inoltre che tale interpretazione delle disposizioni comunitarie è altresì conforme alle principali finalità del regime sul prelievo suppl e mentare , vale a dire lo sviluppo razionale della produzione lattiera , al fine di stabilizzare il reddito e mantenere un tenore di vita equo della popolazione agricola. Tali finalità sarebbero infatti compromesse se, a seguito di un'erronea determinazione dei quantitativi di riferimento la produzione di latte in uno Stato membro superasse il quantitativo globale assegnato a quest'ultimo. In altri termini, la solidarietà sulla quale si fonda il regime del prelievo supplementare sarebbe infranta, se i produttori potessero godere dei vantaggi del prezzo indicativo del latte senza sopportare le restrizioni che consentono di mantenerlo.

La Corte constata poi che le misure delle autorità italiane di correzione e rettifica a posteriori sono idonee a r ealizzare il fine perseguito senza essere sproporzionate.

Infatti, il prelievo supplementare costituisce uno strument o de l la politi ca de i mercati o della politi ca strutturale e n on r appresenta un a san zione. Inoltre, con riguardo ai numerosi e gravi errori che comportavano i quantitativi di riferimento inizialmente attribuiti, la Corte constata che tali misure non oltrepassano quanto necessario a raggiungere il l o ro obiettivo.

Infine, la Corte esclude che i produttori possano far valere il loro legittimo affidamento sul mantenimento di un quantitativo di riferimento inesatto: da un lato, supponendo che i ricorrenti siano potuti venire a conoscenza soltanto nel 1999 del quantitativo di riferimento loro assegnato, quest'ultimo corrispondeva, per ciascun produttore, al quantitativo di latte da esso commercializzato durante l'anno di riferimento; d'altro lato non può configurarsi un legittimo affidamento in ordine al mantenimento di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario ed i produttori di latte degli Stati membri non possono legittimamente aspettarsi, undici anni dopo l'istituzione di tale regime, di poter continuare a produrre latte senza limiti.




Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: FR, EN, DE e IT.
Il testo integrale della sentenza si trova alla nostra pagina Internet http:/// www.curia.eu.int. Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel.
(00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674


 


Regolamento del Consiglio n. 3950/92.
Regolamento della Commissione n. 563/93.