Divisione Stampa e Informazione
COMUNICATO STAMPA N. 27/04
1º aprile 2004
Sentenza della Corte nella causa C-99/02
LItalia aveva introdotto, nel 1984, il contratto di formazione e lavoro, un contratto
a tempo determinato, comprensivo di un periodo di formazione per lassunzione di disoccupati
di età inferiore a 30 anni. I datori di lavoro beneficiavano per tali
assunzioni di un'esenzione dagli oneri sociali per un periodo di due anni.
La Commissione, in una decisione adottata nei confronti dellItalia nel 1999, ha ritenuto
che sono compatibili con il mercato comune:
gli aiuti per lassunzione di lavoratori mediante contratti di formazione e lavoro, illegittimamente
concessi dallItalia dal 1995, purché riguardino sia la creazione di nuovi posti di
lavoro nellimpresa beneficiaria a favore di lavoratori che non hanno ancora trovato un
impiego o che lhanno perso, sia lassunzione di lavoratori che incontrano difficoltà specifiche
ad inserirsi o a reinserirsi nel mercato del lavoro, ossia i giovani con
meno di 25 anni (o 29 anni per i laureati) e i disoccupati
di lunga durata;
gli aiuti per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti
a tempo indeterminato, concessi in virtù di una legge del 1997, purché contribuiscano
alla creazione netta di posti di lavoro secondo gli orientamenti comunitari in materia.
Invece, gli aiuti incompatibili con il mercato comune avrebbero dovuto essere recuperati presso
le imprese beneficiarie, entro un termine di due mesi (a decorrere dalla data
di notifica della decisione), scaduto il 4 agosto 1999.
Nel 2002, la Corte di giustizia ha respinto il ricorso dellItalia, diretto allannullamento
della decisione della Commissione.
Nella causa attuale, la Commissione ha sostenuto che l'Italia non ha ancora adottato
tutte le misure necessarie per conformarsi allobbligo di recuperare presso le imprese beneficiarie
gli aiuti illegittimamente versati.
LItalia, per giustificare il mancato recupero delle somme, ha fatto valere le difficoltà
riscontrate per individuare i beneficiari degli aiuti illegittimi e i dubbi sullammontare dellimporto
da recuperare. Essa ha confermato la sua intenzione di adempiere ai suoi obblighi
ed auspicato che vengano definiti, di comune intesa dalle autorità comunitarie ed italiane,
i criteri per evitare il rischio di un contenzioso nazionale e comunitario di
proporzioni imprevedibili.
La Corte ricorda, innanzi tutto, che la sola logica conseguenza dellaccertamento dellillegittimità di
un aiuto è la sua soppressione mediante recupero e che la sola giustificazione adducibile
dallo Stato membro è limpossibilità assoluta di dare correttamente esecuzione alla decisione della Commissione.
Non è sufficiente, per uno Stato membro, comunicare alla Commissione il timore di difficoltà
giuridiche, politiche o pratiche nellesecuzione della decisione, senza intraprendere alcuna reale iniziativa presso
i beneficiari, né proporre alla Commissione modalità alternative.
Inoltre, lo Stato membro non può assolutamente invocare il legittimo affidamento dei beneficiari
degli aiuti illegittimamente concessi: in caso contrario, le autorità nazionali potrebbero far valere
il proprio illegittimo comportamento al fine di vanificare lefficacia delle decisioni emanate dalla
Commissione in virtù del Trattato. Peraltro, con una comunicazione della Gazzetta ufficiale, la
Commissione aveva informato i potenziali beneficiari della precarietà degli aiuti concessi illegittimamente. In
ogni caso, la Corte ricorda che laffidamento legittimo circa la regolarità dellaiuto, invocato
da un beneficiario di un aiuto illegittimo per opporsi al rimborso, deve essere
valutato dal giudice nazionale.
La Corte dichiara quindi che il governo italiano non ha adottato alcuna misura
necessaria per il recupero, né alla data indicata dalla decisione (2 mesi dalla
notifica), né al momento della presentazione del presente ricorso per inadempimento. Inoltre, alla
data delludienza della presente causa (18 settembre 2003), il governo italiano non aveva
ancora intrapreso alcuna iniziativa concreta presso i beneficiari. Per tali ragioni, lItalia non
ha dimostrato limpossibilità di esecuzione e non può addurre una pretesa mancanza di
cooperazione da parte della Commissione.
Lingue disponibili: francese, inglese, italiano. Il testo integrale della sentenza si trova nella nostra pagina Internet www.curia.eu.int Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674 |
Sentenza 7 marzo 2002, nella causa C-310/99, Italia /Commissione, e relativo comunicato stampa.
GU 1983, C 318, pag. 3.