Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 32/04

29 aprile 2004

Sentenza della Corte nella causa C-418/01

IMS Health GmbH & Co. OHG/NDC Health GmbH & Co. KG

IL RIFIUTO DI UN’IMPRESA IN POSIZIONE DOMINANTE DI CONCEDERE UNA LICENZA PER L’USO DI UN DIRITTO DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE COSTITUISCE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE SOLO A TALUNE CONDIZIONI

Perché un siffatto rifiuto possa qualificarsi abusivo, deve costituire ostacolo alla comparsa di un nuovo prodotto o servizio per il quale esiste una domanda potenziale, essere senza obiettiva giustificazione e tale da escludere qualsiasi concorrente sul mercato rilevante



La IMS Health e la NDC Health svolgono la loro attività nel seguito delle vendite di prodotti farmaceutici e di cure mediche. La IMS Health fornisce ai laboratori farmaceutici studi sulle vendite regionali di prodotti farmaceutici in Germania elaborati secondo una struttura di 1 860 e 2 847 aree corrispondenti ad una determinata zona geografica. Lo sviluppo e il miglioramento di tali strutture costituiscono l’oggetto di gruppi di lavoro ai quali hanno partecipato la IMS Health e i suoi clienti. Secondo il giudice nazionale, la IMS Health non solo ha venduto, ma anche distribuito gratuitamente le sue strutture ad aree a farmacie e a gabinetti medici. Tale prassi ha contribuito a che le dette strutture divenissero uno standard tipo sul quale i clienti hanno adattato i loro sistemi informatici e di distribuzione.

Un direttore lasciava la IMS Health nel 1998 e creava la Pharma Intra Information (PII) per vendere a sua volta studi di mercato sulle vendite regionali di prodotti farmaceutici in Germania, presentati sulla base di una diversa struttura a 2 201 aree. Dopo aver invano tentato di vendere gli studi presentati sulla base di tale struttura, la PII decideva di lavorare con strutture a 1 860 e 3 000 aree, molto vicine alle strutture della IMS Health. La PII veniva successivamente acquisita dalla NDC Health.

Su domanda della IMS Health, il Landgericht Frankfurt am Main vietava alla PII (e, dopo il suo acquisto, alla NDC Health) di usare ogni struttura derivata da quella della IMS Health, perché la struttura era una banca dati tutelabile dal diritto di proprietà intellettuale.

Tale giudice ritiene che la IMS Health non può rifiutare di concedere una licenza alla NDC Health, se tale rifiuto, secondo il diritto comunitario, costituisce abuso di posizione dominante. Ha tuttavia sottoposto alla Corte di giustizia questioni circa le condizioni nelle quali un siffatto comportamento integri un abuso di posizione dominante.

La Corte rileva innanzi tutto che spetta al giudice nazionale stabilire se il prodotto o il servizio di cui trattasi sia indispensabile ad un’impresa per l’esercizio della sua attività sul mercato rilevante. In questo contesto, il giudice nazionale deve ricercare se esistono prodotti o servizi che costituiscono soluzioni alternative. Nella presente causa, il giudice nazionale può prendere in considerazione il fatto che un elevato grado di partecipazione dei laboratori farmaceutici alla messa a punto della struttura ad aree ha potuto creare una dipendenza tecnica degli utenti nei confronti di siffatta struttura. In siffatte condizioni è probabile che tali laboratori dovrebbero fare sforzi tecnici ed economici estremamente onerosi per poter acquistare studi presentati sulla base di una struttura alternativa.

Successivamente la Corte ricorda che il diritto esclusivo di riproduzione rientra tra le prerogative del titolare di un diritto di proprietà intellettuale, con la conseguenza che il rifiuto di licenza non può costituire di per sé abuso di posizione dominante.

Ciò non di meno, l’esercizio del diritto esclusivo può, in circostanze eccezionali, dare luogo ad un comportamento abusivo. Perché il rifiuto di un’impresa, titolare di un diritto d’autore, di dare accesso a un prodotto o a un servizio indispensabile per esercitare una determinata attività possa essere qualificato abuso, devono essere integrate tre condizioni:

l’impresa che ha chiesto la licenza ha l’intenzione di offrire prodotti o servizi nuovi che il titolare non offre e per i quali esiste una potenziale domanda da parte dei consumatori;
il rifiuto non è giustificato da considerazioni obiettive;
il rifiuto è tale da riservare all’impresa titolare del diritto di proprietà intellettuale, il mercato rilevante, escludendo da esso qualsiasi concorrenza.

La Corte sottolinea che spetta al giudice a quo verificare se tale condizioni siano soddisfatte nella causa sottoposta al suo esame.



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