Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 33/04

29 aprile 2003

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-476/01

Felix Kapper

UNO STATO MEMBRO NON PUò RIFIUTARE IL RICONOSCIMENTO DI UNA PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DA UN ALTRO STATO MEMBRO, PER IL MOTIVO CHE, SECONDO LE INFORMAZIONI DU CUI DISPONE IL PRIMO STATO MEMBRO, IL TITOLARE NON AVEVA STABILITO, ALLA DATA DEL RILASCIO DELLA PATENTE, LA SUA RESIDENZA NORMALE NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO CHE HA RILASCIATO TALE PATENTE

Uno Stato membro non può continuare a rifiutare di riconoscere la validità di una patente di guida in seguito rilasciata da un altro Stato membro qualora, nel primo Stato membro, la patente anteriore dello stesso titolare sia stata oggetto di un provvedimento di revoca o di annullamento, ma il periodo di divieto di ottenere una nuova patente in tale Stato membro sia già trascorso.




Con decreto penale 26 febbraio 1998, l’Amtsgericht Frankenthal ha ordinato la revoca della patente di guida tedesca del sig. Felix Kapper ed ha vietato alle autorità amministrative di rilasciargli una nuova patente prima dello scadere di un termine di nove mesi, ossia prima del 25 novembre 1998. Nel 2000, lo stesso giudice ha condannato il sig. Kapper ad una multa per aver guidato in Germania, nel 1999, un autoveicolo senza patente di guida valida. All'epoca dei fatti, il sig. Kapper era in possesso di una patente olandese rilasciata l’11 agosto 1999.

Nell’ambito dell’opposizione proposta dal sig. Kapper, l’Amtsgericht ha chiesto alla Corte se la direttiva concernente la patente di guida tolleri l’applicazione delle disposizioni nazionali che impongono di considerare invalida in Germania la patente di guida rilasciata nei Paesi Bassi.

La Corte ricorda innanzi tutto che, secondo la sua giurisprudenza, tale direttiva prevede il riconoscimento reciproco, senza formalità alcuna, delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri. Dal momento che essa conferisce allo Stato membro di rilascio una competenza esclusiva per accertare che le patenti di guida siano rilasciate nell'osservanza del requisito della residenza previsto da tale direttiva, spetta unicamente al detto Stato membro adottare provvedimenti adeguati nei confronti delle patenti di guida per le quali venisse accertato a posteriori che i relativi titolari non soddisfacevano tale requisito.

Qualora uno Stato membro ospitante abbia seri motivi per dubitare della regolarità di una o più patenti rilasciate da un altro Stato membro, spetta allo stesso comunicarli a quest'ultimo, nell'ambito dell'assistenza reciproca e dello scambio di informazioni istituiti dalla direttiva.

La Corte constata quindi che il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida previsto dalla direttiva osta a che uno Stato membro (A) si rifiuti di riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (B) per il motivo che, secondo le informazioni di cui dispone il primo Stato (A), il titolare della patente aveva stabilito, alla data del rilascio della stessa, la residenza normale nel suo territorio (A) e non nel territorio dello Stato (B) del rilascio.

Inoltre, la Corte precisa che, una volta che il sig. Kapper ha ottenuto la patente olandese l’11 agosto 1999, non poteva più essergli vietato di rivolgersi alle autorità tedesche competenti per ottenere il rilascio di una nuova patente.

La direttiva consente ad uno Stato membro (A) di rifiutarsi di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (B) se il titolare è oggetto, nel territorio del primo Stato (A), di un provvedimento di restrizione, di sospensione, di revoca o di annullamento del diritto di guidare. Tale eccezione va interpretata, per sua natura, restrittivamente e non può essere invocata da uno Stato membro per rifiutarsi di riconoscere indefinitamente la validità di una patente che possa in seguito venire rilasciata da un altro Stato membro ad una persona che è stata oggetto sul suo territorio di un provvedimento di revoca o annullamento di una patente anteriore rilasciata dal suo Stato.

Infatti, qualora il periodo di divieto temporaneo di ottenere una nuova patente sia già trascorso sul territorio di uno Stato membro (A), la direttiva non ammette che detto Stato (A) continui a rifiutarsi di riconoscere la validità di ogni patente di guida rilasciata in seguito all'interessato da un altro Stato membro (B). Ammettere che uno Stato membro possa richiamarsi alle proprie disposizioni di diritto interno per opporsi indefinitamente al riconoscimento di una patente rilasciata da un altro Stato membro equivarrebbe alla negazione stessa del principio del riconoscimento reciproco delle patenti, che costituisce la chiave di volta del sistema istituito dalla direttiva.


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Il testo integrale della sentenza si trova nella nostra pagina Internet www.curia.eu.int 
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