Divisione Stampa e Informazione
COMUNICATO STAMPA N. 33/04
29 aprile 2003
Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-476/01
Felix Kapper
UNO STATO MEMBRO NON PUò RIFIUTARE IL RICONOSCIMENTO DI UNA PATENTE DI GUIDA
RILASCIATA DA UN ALTRO STATO MEMBRO, PER IL MOTIVO CHE, SECONDO LE INFORMAZIONI
DU CUI DISPONE IL PRIMO STATO MEMBRO, IL TITOLARE NON AVEVA STABILITO, ALLA
DATA DEL RILASCIO DELLA PATENTE, LA SUA RESIDENZA NORMALE NEL TERRITORIO DELLO STATO
MEMBRO CHE HA RILASCIATO TALE PATENTE
Uno Stato membro non può continuare a rifiutare di riconoscere la validità di
una patente di guida in seguito rilasciata da un altro Stato membro qualora,
nel primo Stato membro, la patente anteriore dello stesso titolare sia stata oggetto
di un provvedimento di revoca o di annullamento, ma il periodo di divieto
di ottenere una nuova patente in tale Stato membro sia già trascorso.
Qualora uno Stato membro ospitante abbia seri motivi per dubitare della regolarità di
una o più patenti rilasciate da un altro Stato membro, spetta allo stesso
comunicarli a quest'ultimo, nell'ambito dell'assistenza reciproca e dello scambio di informazioni istituiti dalla
direttiva.
La Corte constata quindi che il principio del riconoscimento reciproco delle patenti di
guida previsto dalla direttiva osta a che uno Stato membro (A) si rifiuti
di riconoscere una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (B)
per il motivo che, secondo le informazioni di cui dispone il primo Stato
(A), il titolare della patente aveva stabilito, alla data del rilascio della stessa,
la residenza normale nel suo territorio (A) e non nel territorio dello Stato
(B) del rilascio.
Inoltre, la Corte precisa che, una volta che il sig. Kapper ha ottenuto
la patente olandese l11 agosto 1999, non poteva più essergli vietato di rivolgersi
alle autorità tedesche competenti per ottenere il rilascio di una nuova patente.
La direttiva consente ad uno Stato membro (A) di rifiutarsi di riconoscere la
validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro (B)
se il titolare è oggetto, nel territorio del primo Stato (A), di un provvedimento
di restrizione, di sospensione, di revoca o di annullamento del diritto di guidare.
Tale eccezione va interpretata, per sua natura, restrittivamente e non può essere invocata
da uno Stato membro per rifiutarsi di riconoscere indefinitamente la validità di una
patente che possa in seguito venire rilasciata da un altro Stato membro ad
una persona che è stata oggetto sul suo territorio di un provvedimento di revoca
o annullamento di una patente anteriore rilasciata dal suo Stato.
Infatti, qualora il periodo di divieto temporaneo di ottenere una nuova patente sia
già trascorso sul territorio di uno Stato membro (A), la direttiva non ammette
che detto Stato (A) continui a rifiutarsi di riconoscere la validità di ogni
patente di guida rilasciata in seguito all'interessato da un altro Stato membro (B).
Ammettere che uno Stato membro possa richiamarsi alle proprie disposizioni di diritto interno
per opporsi indefinitamente al riconoscimento di una patente rilasciata da un altro Stato
membro equivarrebbe alla negazione stessa del principio del riconoscimento reciproco delle patenti, che
costituisce la chiave di volta del sistema istituito dalla direttiva.
Lingue disponibili: tedesco, inglese, francese, italiano. Il testo integrale della sentenza si trova nella nostra pagina Internet www.curia.eu.int Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674 |
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